Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-02-2012, n. 2954 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 91104 emessa in data 1 luglio 2004 il giudice monocratico del tribunale di Firenze ha cosi disposto: 1) annulla il licenziamento intimato dalla Fezia Grandi Alberghi s.p.a. al ricorrente V.P. con lettera del 4.8.2000; 2) ordina alla F.G.A. s.p.a. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro; 3) condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal 4.8.2000 alla data della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al dipendente per il periodo dal 4.8.2000 alla data della reintegrazione; 4) respinge la domanda riconvenzionale; 5) condanna la F.G.A. s.p.a. al pagamento delle spese processuali.

In particolare, il primo giudice ha ritenuto che l’istruttoria testimoniale espletata non abbia comprovato la sussistenza delle condotte inadempienti (comportamento di "boicottaggio" volto ad annullare servizi già assegnati a F.G.A. o deviarli altrove, inadeguata organizzazione del reparto marketing privo di supervisione e di controllo, "insuccessi" dei viaggi promozionali e "distrazioni" dal lavoro con reiterate assenze dall’ufficio, di cui alla lettera di contestazione di addebito del 24.7.2000, e la percezione a far data dal 1.2.1996 di un superminimo ad personam e di un superminimo assorbibile di rilevante importo sulla base di un accordo nel quale la firma del legale rappresentante della società era stata falsificata, di cui alla lettera di contestazione del 2.8.2000) poste dalla convenuta a base del provvedimento espulsivo adottato nei confronti del dipendente.

2. La sentenza è stata impugnata da Fezia Grandi Alberghi s.p.a.

L’appellato, ritualmente costituitosi, ha contestato la fondatezza dell’impugnazione avversaria, di cui ha chiesto il rigetto.

La corte d’appello di Firenze con sentenza del 23 gennaio 2009 – 6 marzo 2009, ha accolto parzialmente l’appello riformando la sentenza di primo grado riducendo l’importo dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 legge n. 300 del 1970. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il V..

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.

A quest’ultimo il ricorrente principale resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. In prossimità dell’udienza le parti con distinte memorie del 15 novembre 2011 (la società intimata, ricorrente incidentale) e il 18 novembre 2011 (il ricorrente principale) hanno rinunciato al ricorso principale ed a quello incidentale, con compensazione delle spese legali.

2. L’intervenuta rinuncia al ricorso principale ed a quello incidentale, da riunirsi per connessione oggettiva e soggettiva, comporta l’estinzione del giudizio con compensazione tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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