Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-02-2012, n. 2953

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Cosenza, il P. esponeva di essere stato assunto dalla banca Credito Emiliano s.p.a. in data 1 luglio 2002, con contratto di formazione e lavoro della durata di 18 mesi finalizzato a formare "operatori di call center". Di aver svolto tale attività nel centro VIC di (OMISSIS), articolazione organizzativa della convenuta utilizzata per fornire servizi di supporto agli operatori finanziari che lavoravano per la banca. Il citato VIC sarebbe stato, a sua volta, suddiviso in due reparti, il VIS ed il PHR. Solo nel PHR, però, vi era il contatto telefonico diretto con gli operatori finanziari.

Il ricorrente lamentava: di avere lavorato nel PHR soltanto per i primi tre mesi; che non sarebbero state per nulla eseguite alcune delle attività formative indicate nel progetto di formazione sottoscritto fra le parti; che la formazione teorica sarebbe stata inferiore alle 130 ore previste; che non sarebbe stata eseguita la formazione per affiancamento, in quanto erano in servizio presso il VIC di (OMISSIS), solo dipendenti con c.f.l.; che non erano mai stati svolti i riscontri periodici dell’attività di formazione svolta.

Riteneva che tali inadempimenti fossero idonei a determinare la conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 9, sicchè l’atto di recesso comunicatogli nell’ottobre 2003 doveva considerarsi un licenziamento illegittimo, poichè privo di giustificato motivo, chiedendo pertanto la reintegra nel suo posto di lavoro e pronunce consequenziali L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Si costituiva la Banca, contestando le avverse deduzioni ed osservando che del VIC di (OMISSIS) facevano parte sia il reparto PHR che il reparto VIS, di eguale importanza. Produceva una scheda per la formazione a distanza sottoscritta dal ricorrente, nella quale egli attestava di avere effettuato la formazione sul posto tramite "c.d." e collegamenti internet; che il ricorrente aveva inoltre svolto 120 ore di formazione presso la scuola CREDEM di (OMISSIS), producendo le schede firmate ed i programmi di ciascun corso.

Il Tribunale, istruita la causa, respingeva la domanda.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza depositata il 20 dicembre 2008, respingeva il gravame del P., rilevando che dall’istruttoria espletata non era emersa alcuna differenza qualitativa del lavoro svolto presso le due articolazioni organizzative (VIS e PHR) del VIC di (OMISSIS) e che, anche dalla documentazione prodotta, era emerso lo svolgimento dell’attività formativa di cui al contratto di assunzione e che erano emerse modeste carenze nella parte relativa airaffiancamento ed ai controlli periodici di professionalità, tuttavia marginali e "non tali da tradire la causa del contratto di formazione".

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il P., affidato a due motivi.

Resiste la Banca con controricorso, poi illustrato con memoria.

Motivi della decisione

1. Con i due motivi il ricorrente denuncia l’omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè l’equivalenza delle diverse mansioni cui il P. venne adibito (come impiegato bancario ed operatore di call center), nonchè l’avvenuta attività di formazione, carente invece, come risultava dalla documentazione prodotta e dalle prove testimoniali, sia della attività di autoformazione che deiraffiancamento pratico pure previsto tra gli obblighi formativi in contratto.

2. Il ricorso è inammissibile.

In primo luogo per non contenere, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, ed il momento di sintesi che consenta alla Corte di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso, senza necessità di un’attività interpretativa dell’intero motivo da parte della Corte (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27680, Cass. 7 aprile 2008 n. 8897, Cass. 18 luglio 2007 n. 16002, Cass. sez. un. 1 ottobre 2007 n. 20603).

In secondo luogo per contrasto col principio di autosufficienza del ricorso, posto che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente il contenuto dei documenti trascurati od erroneamente interpretati dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative, Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915.

Nella specie il ricorrente non ha neppure allegato il contratto di assunzione, di cui lamenta la violazione da parte della Banca, nè i vari documenti invocati a sostegno delle sue tesi.

Deve inoltre considerarsi che il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio11, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 6 marzo 2006 n. 4766; Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 8 settembre 2006 n. 19274; Cass. 19 dicembre 2006 n. 27168; Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500).

Risulta pertanto inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata (Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Nella specie la corte ha accertato che i due reparti PHR e VIS erano collegati ed in entrambi venivano svolte sia attività amministrative che operative; che il P. fu addetto per i primi mesi al VIS in affiancamento a due dipendenti della Banca, uno dei quali "team leader" degli assunti, nonchè dal supervisor del cali center di (OMISSIS); che successivamente fu assegnato al PHR ed affiancato dai medesimi dipendenti, oltre all’operatore di call center di maggiore anzianità; in seguito svolse mansioni promiscuamente nei due raparti; che lo stesso P. aveva sottoscritto il progetto di autosviluppo del settembre 2003; che la formazione teorica impartitagli avvenne a distanza per oltre 25 ore (come da schede di fruizione dei corsi firmati dallo stesso ricorrente) e con la partecipazione a nove corsi di formazione organizzati dalla scuola del CREDEM presso la sede di (OMISSIS), per un totale di 120 ore (sempre risultanti dalle schede di presenza firmate dal ricorrente). Che il contenuto della formazione pratica e teorica copriva tutto il complesso delle attività amministrative ed operative proprie della qualifica di conseguimento (impiegato della terza area professionale, 1 livello retributivo, così come descritte dal c.c.n.l..

Ha infine rilevato che talune carenze nell’affiancamento e nei controlli periodici non erano idonee ad inficiare la causa formativa.

Trattasi di motivazione congrua e logica, sotto tale ultimo profilo peraltro in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia, e cioè che in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, solo qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto (ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2006 n. 2247).

3. Il ricorso è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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