Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 03-10-2011, n. 35772 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 giugno 2009 la Corte d’Appello di Napoli, confermando la decisione assunta dal Tribunale di Torre Annunziata, ha riconosciuto C.M. responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della società Promedil s.r.l., della quale era stato amministratore unico.

In fatto era accaduto che, all’atto di compiere l’inventario, il curatore non avesse trovato alcun bene o attività della società, la cui sede era occupata da terzi, nè alcuna delle scritture contabili.

In seguito gli era stato notificato un atto di citazione riguardante un incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta un’autovettura appartenuta alla Promedil, mai consegnata agli organi fallimentari.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.

Col primo motivo il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta per distrazione;

assume di non aver mai avuto notizia del fallimento, avendo chiuso a suo tempo l’attività senza pendenze debitorie nè creditorie; rileva che l’autovettura coinvolta nell’incidente stradale non è mai appartenuta alla società da lui gestita, ma ad altra ditta omonima.

Col secondo motivo lamenta, quanto alla bancarotta documentale, che non si sia ravvisata la diversa ipotesi di cui alla L. Fall., art. 217, stante la carenza del dolo specifico; e che non si sia applicata l’attenuante della lieve entità del danno, sebbene la sua condotta non avesse impedito l’esercizio di azioni revocatorie o di altre azioni a tutela dei creditori.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mancato rinvenimento da parte del curatore di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivoglia presunzione (Cass. 26 gennaio 2011 n. 7588; Cass. 17 giugno 2010 n. 35882). Orbene, sulla necessità di ricercare nel materiale probatorio la dimostrazione circa la preesistenza dei beni cui l’imputazione si riferisce, la sentenza impugnata non si sofferma minimamente, dando invece per scontata l’avvenuta distrazione, da parte del C., di beni non precisati nella loro oggetti vita.

Si è data per certa la distrazione di beni ammortizzabili, senza che ne venisse accertata la natura e il valore, nè l’esistenza stessa:

il che sarebbe stato possibile, pur in mancanza delle scritture contabili, attraverso la verifica dei prescritti bilanci (se depositati, come deve ritenersi in assenza di contestazione del reato omissivo); si è attribuita all’imputato la sottrazione di un attivo di gestione sulla base di una mera congettura circa la sua esistenza;

si è valorizzata la notizia della circolazione di un autoveicolo intestato a società denominata PromediL s.r.l., sebbene già il giudice di primo grado avesse accertato che l’intestataria era altra società omonima, avente sede in (OMISSIS). Si è ritenuto che il C. fosse animato dalla volontà di recar danno ai creditori, senza interrogarsi sulla plausibilità della sua linea difensiva, secondo cui egli aveva cessato l’attività ignorando la pretesa creditoria del dipendente G.G., dalla quale soltanto era derivata la dichiarazione di fallimento.

Conclusivamente, la motivazione della sentenza impugnata si dimostra carente sia in ordine alla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, sia in ordine alla qualificazione della bancarotta documentale come fraudolenta, in antitesi all’invocata applicazione della L. Fall., art. 217. S’impone, pertanto, l’annullamento con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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