Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5814 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Liguria, sez. II, n. 2066/08 del 28.11.2008 veniva respinto il ricorso proposto dal signor J. H. avverso il diniego di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, diniego emesso in data 11.9.2007 e giustificato dalla mancata documentazione di un reddito sufficiente. Nella citata sentenza si sottolineava come l’interessato non avesse depositato gli atti richiesti dall’Amministrazione ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, con solo successive allegazioni documentali per l’anno 2005, con riferimento ad una partecipazione azionaria alla ditta "L. di H. X. & C. s.a.s., implicante peraltro solo perdite di esercizio. In sede di appello l’interessato contestava le conclusioni in precedenza sintetizzate, in quanto il possesso del reddito minimo, di cui all’art. 26, c. 3 T.U. n. 286/1998, avrebbe dovuto essere riferito alla situazione complessiva dell’attuale appellante, senza trascurare il reddito prodotto negli anni precedenti ed il reddito familiare ~ nella fattispecie tali da assicurare fonti lecite di sostentamento per il medesimo, peraltro avente titolo al rilascio della carta di soggiorno. Premesso quanto sopra, con sentenza interlocutoria n. 2922/11 del 13.5.2011 il Collegio riteneva opportuno disporre l’acquisizione in via istruttoria – da parte del Ministero dell’Interno – di una documentata relazione, circa la situazione economica del signor Janmin H., tenuto conto della situazione lavorativa e patrimoniale sia del medesimo che dei familiari conviventi nel periodo di riferimento del diniego impugnato.

In ottemperanza all’istruttoria, è stata depositata il 10.6.2011 la nota n. prot. 3146/11/Cat.A12/Uff. Imm. – sez. I Cont. 2011, nella quale la Questura di Genova ribadiva l’omessa allegazione all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, da parte del diretto interessato, della documentazione attestante la percezione di un reddito idoneo negli anni 2005 e 2006, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (reddito che avrebbe dovuto essere pari, rispettivamente, ad Euro. 4879,29 e 4962,36 per gli anni considerati).

Solo successivamente il medesimo interessato avrebbe fatto pervenire copia delle dichiarazioni dei redditi, attestanti la propria partecipazione alla s.a.s., a conduzione familiare, "L. di H. X. & C.", con perdita economica pari ad Euro. 981,00 per il 2005 e 17.959,35 per l’anno 2006.

Nessuna documentazione, inoltre, sarebbe mai stata prodotta in ordine alla situazione economica del nucleo familiare di riferimento.

Premesso quanto sopra – e rilevata l’assenza di qualsiasi controdeduzione difensiva da parte dell’appellante – il Collegio non può che prendere atto della effettiva mancanza di presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno di cui trattasi, pur in presenza di un indirizzo giurisprudenziale, che consente ai soggetti interessati di documentare il possesso di mezzi di sostentamento anche non dipendenti dal lavoro autonomo svolto in Italia (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 2367/11 del 18.4.2011), ma comunque con onere della prova a carico dei medesimi interessati, nell’ambito della fase di valutazione svolta dalle Autorità amministrative competenti (cfr. Cons. St., sez. VI, 19.10.2006, n. 6257): una prova che non risulta fornita nel caso di specie.

L’appello non può dunque che essere respinto, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 300,00 (euro trecento/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello n. 795 del 2010, come in epigrafe proposto; condanna l’appellante al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di Euro. 300,00 (euro trecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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