Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5810 Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne l’aggiornamento della graduatoria provinciale permanente, per l’insegnamento relativo alla classe di concorso A043, fascia III, per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, relativamente alla provincia di Caserta, nella parte in cui detta graduatoria non prevede l’inserimento della ricorrente in primo grado – signora R. G. – nella fascia di riserva "N" quale invalida civile, ex lege n. 68/1999 e non attribuisce alla stessa il dovuto punteggio per i titoli spettanti; quanto sopra, in applicazione dell’art. 16, comma 2 della citata legge n. 68/1999, che escluderebbe la necessità, per usufruire della predetta riserva, dello stato di disoccupazione dei soggetti disabili interessati, non solo al momento dell’assunzione, ma anche alla precedente data di presentazione della domanda.

La tesi sopra sintetizzata, sostenuta dall’originaria ricorrente, è stata accolta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. II, con sentenza n. 7156/06 del 23.6.2006, nella quale si esprime l’avviso che una interpretazione costituzionalmente orientata della norma imporrebbe di escludere la necessità del requisito della disoccupazione per le quote riservate ai disabili, in quanto "nella ponderazione degli interessi in gioco", fra principi ispirati al merito e all’uguaglianza e principio solidaristico, la Costituzione consentirebbe la prevalenza del secondo. Anche in base alla Carta fondamentale dei diritti dell’Unione Europea, inoltre, non si ravviserebbero disposizioni impositive del requisito della disoccupazione per favorire i soggetti disabili, emergendo viceversa dalla normativa comunitaria l’esigenza di promuovere non solo il primo accesso all’occupazione, ma anche gli sviluppi di carriera dei soggetti stessi.

Avverso la decisione sopra sintetizzata è stato proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione l’atto di appello in esame (n. 8039/07, notificato il 21.9.2007), sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui il citato art. 16, comma 2, della legge n. 68/99 deve essere letto in combinato disposto con l’art. 7 della stessa legge, ovvero in base alla disciplina legislativa, che prevede una quota riservata nei concorsi per gli iscritti negli elenchi speciali, previsti nel successivo art. 8, e quindi per i disabili disoccupati, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (pur potendo, poi, tale requisito non essere più sussistente al momento dell’assunzione).

Quest’ultima tesi interpretativa è condivisa dal Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsi, sul punto, dalla giurisprudenza ormai consolidata della sezione (cfr. Cons. St., sez. VI, 18.4.2007, n. 1780, 1781 e 1782, 5.2.2010, n. 525, 23.5.2008, n. 2490, 27.7.2007, n. 4181, 27.6.2008, n. 3274).

Se è vero, infatti, che l’art. 16 della citata legge n. 68/1999 prevede l’assunzione dei disabili, che abbiano conseguito l’idoneità nei concorsi pubblici "anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso", è anche vero che il diritto alla riserva di posti, per i lavoratori in questione, è limitato dall’art. 7, comma 2 della medesima legge agli iscritti nell’elenco di cui al successivo art. 8, comma 2, ovvero nell’elenco dei disabili disoccupati.

In base al combinato disposto delle norme sopra indicate, pertanto, deve affermarsi che lo stato di disoccupazione possa non sussistere al momento dell’assunzione, ma non anche alla data della domanda di partecipazione al concorso, quanto meno al fine di poter beneficiare della quota di riserva.

Non si ravvisa, d’altra parte, alcuna lesione di principi costituzionali e comunitari nel beneficio accordato, per l’accesso al lavoro, ai soggetti che – oltre a presentare problemi di invalidità – siano più bisognosi di altri poiché privi di occupazione.

Per le ragioni esposte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo; le spese giudiziali dei due gradi, da porre a carico della parte soccombente, vengono complessivamente liquidate nella misura di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 8039 del 2007 e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado n. 6574 del 2005.

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese giudiziali dei due gradi, nella misura complessiva di Euro. 1.000,00 (euro mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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