Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5808 Abilitazione all’insegnamento Insegnanti elementari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La professoressa M. A., unitamente alle colleghe R. T. e S. V., frequentava il corso della scuola di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) di Rovereto, conseguendo nell’anno 2003 l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso 51/A (materie letterarie e latino nei licei ed istituti magistrali) e 52/A (materie letterarie, latino e greco nei licei classici), con distinti esami e distinte commissioni giudicatrici.

Le insegnanti presentavano nei termini previsti domanda per l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale della scuola provinciale a carattere statale, relativamente agli anni scolastici 20042005 e 20052006, chiedendo l’attribuzione dei punteggi per le abilitazioni conseguite a seguito della frequenza dei corsi SSIS.

La Soprintendenza scolastica di Trento, nella formazione della graduatoria permanente provinciale non attribuiva i 30 punti richiesti dalle ricorrenti per la classe di concorso 51/A, assegnandoli invece alla classe di concorso 52/A, in difformità dalla espressa volontà delle richiedenti che avevano dichiarato di voler impiegare tale punteggio nella classe 51/A.

2. Avverso il provvedimento della Soprintendenza scolastica, le suddette insegnanti presentavano ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento.

Il giudice accoglieva il ricorso a mente dell’articolo 3, comma 3, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica del 21 aprile 2004, nella parte in cui viene testualmente previsto che "nel caso di più abilitazioni, conseguite a seguito di frequenza di un corso SSIS o di Didattica della musica, utilizzate come titoli di accesso, l’intero punteggio pari a 30 punti spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell’interessato".

Le ricorrenti avrebbero pertanto correttamente esercitato la facoltà di scelta loro riconosciuta dalla disposizione in esame, risultando quindi illegittimi i provvedimenti impugnati, nella parte in cui non riconoscevano i punteggi vantati dalle ricorrenti per l’abilitazione alla classe 51/A, da esse indicata.

3. Avverso tale decisione ricorreva al Consiglio di Stato la Provincia autonoma di Trento.

Veniva innanzitutto contestato il capo della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che aveva ritenuto il ricorso "fondato secondo la prospettazione offerta con il primo motivo di gravame, restando così assorbite le altre censure di ordine prevalentemente procedurale".

Come sopra ricordato, con tale primo motivo le ricorrenti avevano dedotto di ricadere a pieno titolo nella previsione normativa che riconosceva loro la possibilità di scelta in merito alla classe di concorso cui assegnare i 30 punti in questione, in presenza di pluralità di abilitazioni conseguite.

Il Tribunale amministrativo aveva condiviso le censure in quanto riteneva l’abilitazione all’insegnamento per la classe 51/A conseguita con un regolare corso biennale, sia pure coincidente con quello relativo all’abilitazione per la classe 52/A. Da qui il loro diritto alla scelta operata.

La provincia di Trento, nel proprio appello, contesta però gli elementi di fatto a fondamento della decisione del giudice di primo grado.

Per quanto riguarda la ricorrente M. risulterebbe che questa si sia immatricolata nella classe di concorso 52/A in data 2 ottobre 2001, ottenendo l’abilitazione in data 14 maggio 2003; solo in data 30 settembre 2002, in concomitanza con l’iscrizione al secondo anno di corso della classe 52/A, risulta immatricolata alla classe di concorso 51/A, conseguendo la relativa abilitazione in data 14 maggio 2003.

La ricorrente S. risulta immatricolata nella classe di concorso 52/A dal 3 ottobre 2001, conseguendo l’abilitazione in data 14 maggio 2003; in data 30 settembre 2002, in concomitanza con l’iscrizione al secondo anno della classe di concorso 52/A, si immatricolava anche nella classe di concorso 51/A, conseguendo la relativa abilitazione il 14 maggio 2003.

Da ultimo, la ricorrente R. si immatricolava il 2 ottobre 2001 nella classe di concorso 52/A, conseguendo l’abilitazione il 14 maggio 2003; in data 30 settembre 2002, in concomitanza con l’iscrizione al secondo anno della classe di concorso 52/A, si immatricolava anche nella classe di concorso 51/A, conseguendo anch’essa l’abilitazione in data 14 maggio 2003.

Le ricorrenti, ritiene l’Amministrazione appellante in base agli atti della dichiarazione rilasciata dalla SSIS, hanno pertanto conseguito l’abilitazione per la classe 51/A al termine della frequenza di un corso di durata annuale e non biennale, e ad esse non può pertanto essere riconosciuta la possibilità di scelta, esclusivamente attribuita dal decreto ministeriale 21 aprile 2004, precedentemente citato, solo in caso di corsi di durata biennale.

4. La causa veniva assunta in decisione presso questa VI Sezione del Consiglio di Stato l’11 ottobre 2011.

Il ricorso merita di essere accolto.

Occorre in premessa ricordare la ratio dell’attribuzione di trenta punti per le abilitazioni delle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS). Questa si fonda sulla considerazione che le abilitazioni stesse, conseguite attraverso la frequenza di corsi di durata biennale, possono essere considerate sostitutive di due anni scolastici di insegnamento (valutati dodici punti per anno), ai quali si aggiunge poi il punteggio per l’abilitazione pari a sei punti.

Come ricordato, la facoltà di scelta delle ricorrenti di utilizzare l’intero punteggio di trenta punti sull’abilitazione conseguita in sede di classe 51/A, non può ad esse essere riconosciuta poiché tale abilitazione, a differenza di quella conseguita per la classe 52/A, è stata ottenuta a conclusione di un corso di durata solo annuale. Ciò si porrebbe in contrasto con la ratio della norma, come riportata, poiché potrebbe essere valutato ventiquattro punti (corrispondenti a dodici punti per anno) il servizio di un unico anno scolastico.

Va a tale proposito ulteriormente ricordato come la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 maggio 2004, prot. n. 691/Ufficio VI, avente ad oggetto chiarimenti in merito al decreto dirigenziale ministeriale del 21 aprile 2004, precisa alla lettera A, punto 1, che i trenta punti dell’abilitazione conseguita presso le scuole SSIS, a seguito di corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in ciascun biennio di durata legale del corso. Al punto 7 della lettera A, la stessa nota chiarisce poi che alle abilitazioni SSIS conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i trenta punti.

Il problema della parziale coincidenza temporale dei due corsi SSIS frequentati dalle appellanti non ha rilievo, restando certo che il secondo corso, svolto in concomitanza con il primo, ha avuto la durata di un solo anno.

Soccorre a tale proposito una decisione di questa VI Sezione del Consiglio di Stato del 13 novembre 2006, n. 6675, nella quale si osserva che la previsione normativa chiarisce come l’intero punteggio (trenta punti) specificamente attribuito alle abilitazioni SSIS, spetti esclusivamente nel caso di corsi biennali, ed è esclusa ogni forma di valutazione del periodo non biennale necessario a conseguire una ulteriore abilitazione affine, per la quale è invece riconosciuto lo specifico punteggio di sei punti.

Il legislatore non ha infatti disposto, ha ritenuto il Consiglio di Stato nella sentenza richiamata, che per altri corsi di durata annuale o triennale si debba comunque riconoscere altro punteggio, oltre quello dei sei punti, da rapportarsi proporzionalmente alla durata del corso.

Ciò toglie valore, a giudizio del Collegio, all’argomentazione prospettata dalle ricorrenti in primo grado relativamente al fatto che entrambe le abilitazioni conseguite andrebbero considerate biennali; ciò in quanto, pur riconoscendo che l’abilitazione 51A risulta ottenuta con un solo anno di frequenza, esse sostengono che, utilizzando per essa i crediti formativi già conseguiti grazie alla frequenza del precedente anno relativamente all’abilitazione 52A, può essere attribuito fittiziamente valore biennale anche all’unico anno di corso della 51A.

E’ qui evidente il contrasto con la più volte richiamata ratio normativa, che vuole attribuire i trenta punti solo a corsi di effettiva durata biennale, considerati sostitutivi di due anni di insegnamento.

Per quanto riguarda gli ulteriori motivi di appello già dedotti in primo grado dalle allora ricorrenti e qui riproposti, il percorso logico seguito dal Collegio chiarisce la correttezza della lettura data dalla Soprintendenza scolastica provinciale alla nota ministeriale del 10 maggio 2004, n.691. Non può infatti ritenersi viziato da eccesso di potere il provvedimento che, correttamente interpretando, nega la possibilità di scelta in concorso di una abilitazione biennale con una annuale.

Relativamente poi all’asserita carenza di comunicazione da parte del responsabile del procedimento si condivide l’assunto della difesa erariale, sostenuto in primo grado, sul carattere vincolato del provvedimento dell’Amministrazione, mirante a ripristinare un eguale trattamento tra posizioni uguali. La determinazione finale dell’Amministrazione non avrebbe potuto essere diversa, in presenza di oggettive, incontrovertibili situazioni di fatto che non lasciavano, anche alla luce ricordata nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 maggio 2004, margini di discrezionalità. Risulta peraltro una ripetuta interlocuzione delle ricorrenti, attraverso una pluralità di incontri, con i funzionari dell’Ufficio concorsi ed assunzioni sulla vicenda e sulle ragioni dell’operato dell’Amministrazione.

Il ricorso della Provincia autonoma di Trento va pertanto accolto.

Sussistono sufficienti ragioni per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciandosi, accoglie il ricorso avanzato e, per gli effetti, annulla l’appellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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