Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 03-10-2011, n. 35717 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con sentenza di primo grado, lo L. è stato dichiarato colpevole del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, per avere detenuto, al fine di venderla, gr. 20,95 di cocaina. Il giudice ha ricondotto l’ipotesi nell’alveo del comma 5 ed ha riconosciuto le attenuanti generiche irrogando la pena di 2 anni e mesi 2 di reclusione e 2000 Euro di multa. La Corte d’appello ha confermato.

Avverso tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in rel. all’art. 133 c.p. e D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) perchè, sebbene nell’atto di appello fossero state formulate osservazioni specifiche, la Corte non ha risposto e ciò vale, sia, per la richiesta di assoluzione, che, per la determinazione della pena con relativo riconoscimento dell’attenuante speciale e di quelle generiche;

2) violazione di legge (art. 606, lett. b) c.p.p. in rel. all’art. 442 c.p.p.) perchè, sebbene la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato sia di un terzo esatto, il giudice, muovendo da una pena base di anni 4 e mesi 6 di reclusione, ridotta ad anni 3 di reclusione per le attenuanti generiche, ha ulteriormente ridotto la pena solo sino a 2 anni e 2 mesi di reclusione.

Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Non si può, infatti, accogliere il primo motivo con il quale, di fatto, si cerca di ottenere da questa S.C. una nuova valutazione dei dati fattuali. Come noto, ciò non è consentito in sede di legittimità ove la verifica sulla motivazione è circoscritta alla verifica della sua esistenza, congruità, corrispondenza ai dati processuali e non manifesta illogicità.

In effetti, nella specie, scorrendo la decisione impugnata, non si ravvisa vizio alcuno a riguardo visto che i giudici danno conto del proprio convincimento circa la finalità di spaccio della droga rinvenuta in possesso dello L. e non si affidano solo al dato ponderale – come lamenta il ricorrente – bensì, sottolineano il fatto che la droga "era confezionata in due diverse bustine di cellophane di peso diverso nonchè "il notevole numero di dosi (una sessantina) ricavabile dallo stupefacente ritrovato, valutate anche alla luce della condizioni economiche del giovane imputato giovane e disoccupato".

A tale stregua, il primo motivo è senz’altro da respingere.

Diversamente deve concludersi per la seconda doglianza visto che, effettivamente, risulta esservi stato un errore di calcolo nell’abbattimento della pena finale per la scelta del rito abbreviato. Da anni tre di reclusione, infatti, essa avrebbe dovuto essere ridotta ad anni due di reclusione.

Trattandosi di errore emendabile direttamente da questa S.C. (come previsto dall’art. 619 c.p.p., comma 2), si provvede in tal senso, annullando senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alla pena, che risulta quantificata in violazione di legge, e la si ridetermina nella misura di anni 2 di reclusione.

Motivi della decisione

Il secondo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.

Non si può, infatti, accogliere il primo motivo con il quale, di fatto, si cerca di ottenere da questa S.C. una nuova valutazione dei dati fattuali. Come noto, ciò non è consentito in sede di legittimità ove la verifica sulla motivazione è circoscritta alla verifica della sua esistenza, congruità, corrispondenza ai dati processuali e non manifesta illogicità.

In effetti, nella specie, scorrendo la decisione impugnata, non si ravvisa vizio alcuno a riguardo visto che i giudici danno conto del proprio convincimento circa la finalità di spaccio della droga rinvenuta in possesso dello L. e non si affidano solo al dato ponderale – come lamenta il ricorrente – bensì, sottolineano il fatto che la droga "era confezionata in due diverse bustine di cellophane di peso diverso nonchè "il notevole numero di dosi (una sessantina) ricavabile dallo stupefacente ritrovato, valutate anche alla luce della condizioni economiche del giovane imputato giovane e disoccupato".

A tale stregua, il primo motivo è senz’altro da respingere.

Diversamente deve concludersi per la seconda doglianza visto che, effettivamente, risulta esservi stato un errore di calcolo nell’abbattimento della pena finale per la scelta del rito abbreviato. Da anni tre di reclusione, infatti, essa avrebbe dovuto essere ridotta ad anni due di reclusione.

Trattandosi di errore emendabile direttamente da questa S.C. (come previsto dall’art. 619 c.p.p., comma 2), si provvede in tal senso, annullando senza rinvio la decisione impugnata limitatamente alla pena, che risulta quantificata in violazione di legge, e la si ridetermina nella misura di anni 2 di reclusione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p..

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva che ridetermina in anni 2 di reclusione; rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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