Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-10-2011, n. 35715 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che il Tribunale di Catania, con sentenza del 9 giugno 2010, ha condannato C.X., per il reato di cui all’art. 11, in relazione al D.Lgs. n. 313 del 1991, artt. 4 e 5, per avere detenuto, e posto in vendita, merce priva della marcatura CE e delle altre diciture di conformità, fatto accertato in (OMISSIS);

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1) erronea applicazione della legge penale. In quanto per configurare il reato previsto sarebbe stato necessario verificare che i prodotti sequestrati fossero giocattoli, mentre la maggior parte della merce non lo era, trattandosi, come indicato nel capo di imputazione, di decorazioni natalizie, torce e carica batterie; 2) mancanza di motivazione e/o illogicità della stessa, in quanto le medesime questioni erano state poste dalla difesa al giudice, ma non hanno trovato alcuna risposta nella sentenza, che è stata redatta mediante la compilazione di un modulo prestampato;

Considerato che il ricorso è fondato in quanto se è pur vero che il reato previsto dal D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 11, comma 1, si configura anche a fronte di una condotta di mera detenzione di giocattoli privi della marcatura CE purchè la stessa sia connotata da circostanze e caratteristiche che preludano all’Immissione in circolo, a qualsiasi titolo, dei giocattoli la cui sicurezza non sia stata certificata in base alla legge (vedi Sez. 3, 21/4/2009, n. 16755), è èerò necessario che il giudice di merito fornisca motivazione su tali circostanze e caratteristiche;

che invece nella decisione impugnata non sono state esplicitati gli elementi dai quali il giudice ha tratto il convincimento che i giocattoli privi della marcatura CE – dei quali non è stato nemmeno chiarita la quantità e le caratteristiche rispetto al complesso del materiale sequestrato – erano detenuti per la vendita, per cui la motivazione risulta carente;

che pertanto la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Catania.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *