Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-10-2011, n. 35714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che A.S. e A.G., tramite il loro difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Enna dell’11 novembre 2009 che li ha condannati a 300 Euro di ammenda ciascuno, per il reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1, lett. h), perchè esercitavano la caccia mezzo vietato (con un furetto), in (OMISSIS), chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), risultante dagli atti del processo, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto l’assenza nei luoghi di altri cacciatori ai quali potevano essere appartenuti gli oggetti rinvenuti ed i furetti; Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto in tema di sindacato del vizio della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. Sez. 2, n. 18163 del 22/4/2008, Ferdico, Rv. 239789), mentre il motivo proposto, oltre che generico, tende innanzitutto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti diversa – e volta a prospettare mere ipotesi alternative senza alcun fondamento probatorio – rispetto a quella adottata dal giudice di merito, che, con motivazione ampia ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento, sulla base delle risultanze probatorie fornite dagli oggetti sequestrati e dai verbalizzanti (che avevano inseguito e fermato i ricorrenti, individuandoli quali i cacciatori osservati nei pressi di una zona ove erano stati ritrovati gli zaini, le custodie per furetti ed un coniglio selvatico);

che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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