T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 31-10-2011, n. 866 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato l’8 maggio 2001, il sig. E.D., premesso che stava realizzando un fabbricato sull’area sita in via Pacelli del Comune di Minturno, in virtù di concessione edilizia n. 256/2000 rilasciata per "ristrutturazione mediante concessione", ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Comune di Minturno ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi sul presupposto che il ricorrente "ha iniziato i lavori… senza munirsi di regolare autorizzazione per le zone sottoposte a vincolo da P.T.P. n. 14 (art. 28)".

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce in un unico motivo, i vizi di eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, violazione della L.R. n. 2 del 12.1.2001 e della L.R. n. 24 del 6.7.1998.

Afferma che la concessione edilizia n. 256/2000 è stata rilasciata senza alcuna prescrizione da parte del Comune resistente in ordine al rilascio del preventivo parere della Soprintendenza Archeologica; né tale autorizzazione era comunque necessaria posto che, come indicato nella nota prot. n. 1949 del 1.2.2001 della Regione Lazio, la L.R. 2/01 ha prorogato il termine per l’approvazione del PTPR e, pertanto, con decorrenza 21.1.2001 sono decadute le misure di salvaguardia previste nel comma 1 dell’art. 21 LR 6.7.1998 n. 24.

3) Con ordinanza n. 418 del 24.5.2001, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare rappresentando che "a seguito della proroga del termine per la approvazione del PTPR (disposta con la legge regionale n. 2 del 20.1.2001) riprendono piena efficacia le disposizioni di cui al PTP approvato con la legge regionale 6.7.1998 n. 24".

4) Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è infondato.

6) L’art. 167 comma 5 del d.lgs 42/04 stabilisce che "Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi".

Il richiamato comma 4, a sua volta, prevede che" L’autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

7) Sul punto, la giurisprudenza condivisa dal Collegio spiega che "La normativa di cui agli artt. 167 e 181, d.lg. n. 42 del 2004 non esclude la possibilità di un accertamento della compatibilità paesaggistica di un intervento di ristrutturazione edilizia già effettuato in assenza di previo rilascio di autorizzazione paesistica; il solo elemento a ciò ostativo in via assoluta, preso in considerazione dal legislatore nell’occasione, è la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente assentiti, pur con l’esclusione dei lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai sensi dell’art. 3, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 5 maggio 2010, n. 2665).

8) Ciò premesso, osserva il Collegio che il Comune resistente con atto n. 256 del 29.9.2000 ha rilasciato concessione per la ristrutturazione del fabbricato distinto in catasto al foglio 37 particelle 184 e 282 mediante demolizione e ricostruzione sulla base dell’allegato progetto.

Il permesso è stato richiesto in data 16.10.1998, quindi successivamente all’entrata in vigore del PTP approvato con LR 6 luglio 1998 n. 24 pubblicata il 30.7.1998 (ai sensi dell’art. 38 bis, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione).

L’art. 21 della L.R. cit prevedeva che "entro il 31 dicembre 1999, la Regione procede all’approvazione del P.T.P.R. quale unico piano territoriale paesistico regionale redatto nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 22. Decorso inutilmente tale termine, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell’amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

L’originario termine del 31.12.1999 è stato prorogato dapprima dall’art. 3 L.R. 20 marzo 2000 n. 16 e dall’art. 45 L.R. 12 gennaio 2001 n. 2 rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2001.

La proroga del termine per l’approvazione del PTPR ha comportato il mantenimento dell’efficacia delle disposizioni di cui al PTP approvato con la cit. L.R. 24/98 e, in particolare dell’art. 25, che subordina ad autorizzazione ogni modificazione dello stato dei luoghi nell’ambito delle zone sottoposte ai vincoli di cui all’articolo 19.

9) In conclusione, quindi il ricorso è infondato.

10) Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso sul ricorso R.G. 547/01, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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