Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 03-10-2011, n. 35712 Imputato detenuto o internato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Salerno con sentenza del 14 gennaio 2010 ha confermato la sentenza del G.I.P. presso il Tribunale di Salerno del 24 maggio 2007 che aveva condannato D.C. alla pena di anni due di reclusione e 4000 Euro di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73, e 5;

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato per i seguenti motivi:

1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, in ordine alla omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza innanzi alla Corte di appello. Infatti il ricorrente è stato ammesso al programma di protezione, con connessa elezione di domicilio in Roma, presso il Servizio centrale di Protezione ma la notifica non è stata effettuata presso tale domicilio. Solo da aprile 2009 il ricorrente avrebbe potuto prendere visione degli atti presso la Cancelleria della Corte di appello e proporre ricorso.

2. Mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nonostante il ricorrente sia divenuto un collaboratore di giustizia, facendo rinvenire diversi quantitativi di stupefacente ed essendo stato ammesso al programma speciale di protezione, i giudici di merito hanno negato le circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Come si evince dalla nota di trasmissione del ricorso per cassazione presentato da D.C., la stessa risulta spedita, con "riservata", datata 23 aprile 2010, dal Dipartimento PS del Ministero dell’interno – Servizio centrale di Protezione, quindi, in quanto risulta che D.C. era sottoposto al programma speciale di protezione nel corso del processo, la notifica per la citazione del giudizio di appello avrebbe dovuto essere effettuata – come previsto dalla normativa – presso tale Servizio e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, alla Corte di appello di Napoli.

Deve considerarsi assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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