Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-02-2012, n. 2936 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.M. e altri impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 07 maggio 2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Non svolge attività difensiva il Ministero.

I ricorrenti depositano memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.250,00, procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti: novembre 2001 – giugno 2007; durata ragionevole tre anni).

La Corte di merito ha liquidato una somma di Euro 500,00 annui, per il carattere collettivo del ricorso. Si tratta di affermazione apodittica e indimostrata: il profilo indicato, privo di qualsiasi ulteriore motivazione al riguardo, non può incidere sul quantum, rispetto agli ordinari parametri suindicati.

Le spese giudiziali di merito andranno riliquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi un danno morale per l’importo di Euro 1.900,00, per un ritardo di due anni e sette mesi. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 1.900,00 (millenovecento) per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, per ciascuno dei ricorrenti, nonchè alle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 600,00 per onorari, Euro 1.316,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori S. e U. Coronas antistatari; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 700,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori S. e U. Coronas, antistatari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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