T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 31-10-2011, n. 8324 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato:

– che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato escluso dal Concorso per l’assunzione di 400 allievi alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza perché ritenuto affetto da "esiti di intervento con laser ad eccimeri (OD: HAZE +; OS: HAZE ++);

– che il ricorrente lamenta violazione dell’art.1, comma 5, della L. 20.10.1999 n.380 ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed illogicità manifesta, deducendo che erroneamente l’Amministrazione lo ha ritenuto non idoneo, posto: a) che l’intervento agli occhi, effettuato prima della partecipazione al concorso, ha determinato la totale remissione del disturbo dal quale era affetto e non ha comporta alcun effetto invalidante o postumo clinicamente rilevante; b) e che fra le cause di inidoneità previste dalla normativa sopra menzionata non sono contemplati gli "esiti di intervento con laser ad eccimeri";

Ritenuto che la doglianza meriti accoglimento sia in quanto ai sensi della normativa esaminata (e correttamente invocata dal ricorrente) gli esiti dell’operazione in questione non costituiscono una causa di invalidità; sia in quanto non ha alcun senso che gli esiti di un intervento andato a buon fine (come è accaduto nella fattispecie per cui è causa, nella quale la remissione della patologia è stata totale), vengano equiparati ad eventi invalidanti o ad elementi patogeni;

ritenuto, in conclusione, che il ricorso meriti accoglimento e che il provvedimento impugnato debba essere annullato, per gli effetti conformativi che ne conseguono; ma che sussistano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando accoglie il ricorso; e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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