Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 03-10-2011, n. 35790 Custodia cautelare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 6.12.2010, il tribunale di Napoli, ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza 10.10.2010 del Gip del medesimo tribunale applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a T.G., in ordine ai reati ex art. 416 bis, nonchè di detenzione e porto di armi comuni da sparo e lesioni aggravate in danno di I.A. ed E.R., questi ultimi reati risultano commessi il 10.9.06.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. l’ascrivibilità al T. dei reati di lesioni e della detenzione e porto delle armi deriva da una captazione ambientale delle conversazioni di G.R. – indicato come estraneo ai fatti del 10.9.06 e facente parte del medesimo clan Lo Russo – con la moglie. La particolare capacità dimostrativa di queste dichiarazioni è collegata dal tribunale al ruolo non secondario del G. nel medesimo clan, nonchè dalla inapplicabilità a questa dichiarazione de relato la disciplina ex art. 192 c.p.p..

Secondo il ricorrente, la dichiarazione indiretta, che espone fatti non direttamente percepititi, ma derivanti da altrui narrazioni, necessita comunque di riscontri individualizzanti, che non sono riscontrabili nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che nulla dice sui fatti, limitandosi a riferire del conflitto in corso tra i L.R. e altro gruppo della mala vita locale. Inoltre, il ricorrente osserva che il G., insieme a P.G., era stato estromesso dal clan Lo Russo, per un’infedele gestione di denaro proveniente dalle estorsioni, nel dicembre del 2005. Entrambi furono riammessi, ma a causa della persistente diffidenza del clan nei confronti del G., deve escludersi che egli fosse depositario dei segreti del sodalizio. Quanto al delitto di partecipazione al clan camorristico L.R., il ricorrente osserva che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono sufficienti a dare la dovuta base indiziante all’accusa formulata nei confronti del T.. Il G. afferma che questi era impegnato, con un suo gruppo, a vendere droga, rilevando così la sua indipendenza rispetto al clan Lo Russo. M.M. riconosceva il T. come uno dei soggetti che fungeva da guardaspalle al capoclan P.R.. Questo dato è confermato da una conversazione captata tra due componenti del gruppo, in data 18.8.07, da cui si evincerebbe la presenza del T. come componente della scorta di L.R.S.. A parere del ricorrente, questi dati non dimostrano la disponibilità del T. a commettere attività delittuose, collegata ad un effettivo e stabile contributo al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento dei suoi scopi.

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento.

Quanto alla sussistenza di una sufficiente base indiziaria, ex art. 273 c.p.p., in ordine al reato di partecipazione all’associazione mafiosa Lo Russo, va rilevato che il ricorrente trascura di dare una consistente risposta al dato di maggiore forza dimostrativa, costituito dal riconoscimento, ricevuto, nel dicembre 2005, proprio dal capo clan P.R., a cui farà in seguito da guardaspalle. Il P., con espressioni dialettali, lo accredita di essere un "astro in ascesa" nello scenario della camorra napoletana. La previsione di una carriera pari a quella del padre G. – stabilmente inserito nel clan, quale responsabile del trainante settore delle estorsioni – non può che essere formulata nei confronti di chi – sia pure in una fase preliminare a un più alto livello partecipativo – è stabilmente inserito in quella struttura, produttiva di crimini di alta pericolosità per gli abitanti di quella terra.

L’inserimento del T. in questa organizzazione, così chiaramente dimostrato, non comporta necessariamente la sua partecipazione nell’episodio del successivo 10 settembre 2006. La dichiarazione captata del G. – inserito, sia pure con discontinuità di rango, nel gruppo- non deriva da una fonte immediatamente partecipe all’impresa, ma da chi ne è rimasto estraneo e, in più, non indica la fonte del suo sapere, onde consentire un sia pur incompleto controllo di attendibilità. Gli altri dati riferiti richiamati a conferma dell’accusa sono ben lontani dal costituire conferme specifiche e individualizzanti, in quanto lo stesso tribunale ammette che "consentono di collocare in un contesto criminale del tipo associativo l’episodio del ferimento del 10 settembre 2006" Deve quindi concludersi che non sussistono indizi, nello spessore richiesto dall’art. 273 c.p.p., che giustifichino la limitazione della libertà personale del T., in ordine ai reati di cui al capi H) e I), in quanto, a fondamento dell’accusa a carico dell’indagato, sussiste la dichiarazione indiretta del G., che, presenta una credibilità carente, insuscettibile dell’applicazione della garanzia ex art. 195 c.p.p., e la cui capacità dimostrativa manca di conferme di oggettivo spessore. Alla luce della pari applicabilità delle regole valutative ex art. 192 c.p.p., comma 3 e 4, anche in sede cautelare, sancita da S.U. n. 36267 del 31.10.2006, rv 234598 (in Cass. pen. 2007, p. 46), va riconosciuta rilevanza all’orientamento interpretativo, secondo cui una dichiarazione accusatoria congenitamente carente non può essere riscontrata da altre dichiarazioni indirette di pari carenza probatoria e quindi la sua efficacia dimostrativa sussiste solo se sorretta da riscontri estrinseci di oggettivo spessore (sul tema della chiamata di correo de relato, v. sez. 5^ n. 37239 del 19.7.2010, rv 248648; conf. sez. 5^ n. 43464 del 9.5.2002, rv 223564).

L’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi H) e I). Il ricorso va invece rigettato in ordine al reato di cui al capo A).

La cancelleria darà le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, limitatamente ai capi H) ed I). Rigetta nel resto il ricorso. Art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *