Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 03-10-2011, n. 35771 Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Firenze ha proposto ricorso ex art. 569 c.p.p., avverso la sentenza 7.11.08 del tribunale della stessa sede, con la quale V.F. è stato assolto dal reato ex art. 474 c.p. perchè il fatto non sussiste, avendo ritenuto che le risultanze processuali hanno dimostrato l’assoluta grossolanità delle riproduzioni dei marchi delle imprese Versace, Hermes e Gucci, produttrici di cinture per abbigliamento.

Il ricorrente sostiene che il tribunale è incorso nell’erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 474 c.p., non ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che la norma tutela in via diretta ed immediata la pubblica fede ; si tratta di un reato di pericolo, per la cui sussistenza non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le modalità di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano stati tratti in inganno. Il ricorso merita accoglimento.

In via di premessa, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata omette qualsiasi confronto e comparazione tra le contrastanti risultanze processuali: l’esperto in materia di contraffazioni presentato dall’accusa, ha concluso "I prodotti sequestrati potevano indurre in errore il consumatore finale quanto alla provenienza ed origine delle cinture", mentre il tribunale richiama ,nell’ambito delle risultanze processuali decisive, solo "l’apporto tecnicamente qualificato" e conclude, affermando "l’assoluta grossolanità delle pessime imitazioni esibite in aula ictu oculi riconoscibili da chiunque".

Comunque questa conclusione – a cui il giudice è giunto mediante un’ingiustificata considerazione di un solo versante delle valutazioni effettuate nel corso dell’istruttoria dibattimentale – è tecnicamente errata, in base a un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, da cui il tribunale si è discostato senza alcuna argomentazione.

Correttamente è ritenuto che, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, il delitto ex art. 474 c.p. è consumato con la detenzione di prodotti recanti il marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, posto che la norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la distribuzione. Si tratta,pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno (sez. 5, n. 31451 del 5.7.06, rv 235214; conf. sez. 2, n. 34652 del 22.9.05, rv 232501; sez. 5, n. 40835 del 20.9.04 rv 230913). La sentenza va quindi annullata, con rinvio alla corte di appello di Firenze per il giudizio di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Firenze per il giudizio di impugnazione.

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