T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 31-10-2011, n. 8332Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso, notificato il 24 febbraio 2007 e depositato il successivo 23 marzo, la Società E.A. Srl, quale operatore nel settore della Pubblicità ed Affissioni nell’ambito del Comune di Fonte Nuova nonché destinataria di vari atti di autorizzazioni e/o concessioni per l’installazione dei connessi impianti sul territorio di competenza, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al mantenimento dei cartelloni pubblicitari già da tempo installati ed autorizzati dal Comune di Mentana a seguito della procedura avviata con apposito bando pubblicato nell’anno 1999.

Al riguardo, la medesima ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fonte Nuova, il quale ha eccepito, in rito, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito nonché l’improcedibilità del medesimo stante la contestuale impugnazione di due distinti provvedimenti e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.

Nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2007 con ordinanza n. 2349/2007 questo Tribunale ha accolto la domanda di sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

All’udienza del 5 ottobre 2011 la causa è stata posta in decisione.

In conseguenza dell’oggetto del gravame in esame (due distinte ordinanze che impongono la rimozione di due impianti pubblicitari, ben individuati e già oggetto di altrettanti verbali di accertamento di violazione del codice della strada) si ritiene fondata l’eccezione in rito sollevata dalla difesa del Comune resistente in merito al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sul punto è sufficiente richiamare due precedenti in termini rispetto ai quali il Collegio non ha elementi o argomentazioni per discostarsi.

Infatti, il TAR della Puglia, sede di Bari, Sez. II, con sentenza dell’8 ottobre 2010 n. 3540, preso atto di quanto già enunciato dal supremo giudice della giurisdizione (Cass., Civile, SS.UU. 23 giugno 2010 n. 15170), ha ritenuto che bisogna riconoscere la giurisdizione dell’A.G.O. ogni qual volta la contestazione riguardi l’applicazione di sanzioni previste per la violazione del divieto di cui all’art. 23 del codice della strada, anche per quanto attiene alla sola sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva.

Per tutte le ragioni espresse, il Collegio, dichiara inammissibile il ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Stante la particolarità della materia oggetto del provvedimento impugnato, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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