Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 06-04-2011) 03-10-2011, n. 35769 Reati commessi a mezzo stampa diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- R.C. ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 23 marzo 2009 che aveva confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata nei suoi confronti da quel Tribunale, anzi aumentando l’entità della pena irrogata dal primo giudice in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore Generale, per tre episodi di diffamazione a mezzo stampa consumati nei confronti del Procuratore della Repubblica di Ragusa F. A. e del suo predecessore in detta carica P. F., nei due libri " (OMISSIS)" e "(OMISSIS)", nei quali si rimproverava al F. di aver esercitato la sua funzione in modo connivente con la criminalità locale, che aveva anzi coperto, ed al secondo condotta non dissimile, consistente nell’aver instaurato nel carcere di Ragusa un sistema che privilegiava i boss R.V. e R.F., nel contempo incentivando un regime carcerario iperpunitivo, caratterizzato da trattamenti disumani, nei confronti dei detenuti riottosi, avvalendosi perfino della mano d’opera gratuita dei detenuti nelle loro aziende agricole.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per inosservanza dell’art. 51 c.p., che aveva ritenuto non applicabile con motivazione contraddittoria.

Infatti nei due libri erano stati raccolti commenti e considerazioni sul modo in cui nel territorio di Ragusa veniva esercitata la giurisdizione, che erano stati già divulgati su autorevoli organi di stampa ed erano stati oggetto di ampio dibattito pubblico, di modo che doveva ritenersi legittimamente esercitato il diritto di critica – il cui esercizio è costituzionalmente garantito- atteso che nella specie erano stati rispettati i requisiti della rispondenza al vero dei fatti, nel senso che erano stati pubblicati fatti di cui già si parlava pubblicamente; della continenza; dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, e del resto quegli stessi fatti che vedevano coinvolto il dott. F. erano stati oggetto di dibattito parlamentare e di una indagine della Commissione Parlamentare Antimafia.

2.- La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati contestati ai capi di imputazione a) e c), in quanto estinti per prescrizione; la pena relativa, ammontante ad Euro 800 di multa, va pertanto eliminata.

Gli illeciti suddetti risultano infatti consumati il (OMISSIS), di modo che, tenuto conto di un periodo di sospensione pari a mesi quattro e giorni dieci, intervenuto in primo grado, il termine prescrizionale è scaduto lo scorso 13 settembre 2010.

Il ricorso agli effetti civili va invece rigettato.

La sentenza impugnata invero, contrariamente a quanto pare opinare il ricorrente, ha dato piena contezza delle ragioni della decisione anche e specificamente in ordine alla ritenuta insussistenza della scriminante di cui all’art. 51 c.p., spiegando come in difetto degli essenziali requisiti della verità, continenza e pertinenza, la cui assenza risulta nella sentenza impugnata ragionevolmente motivata, l’esercizio del diritto di critica non può svolgere efficacia esimente di sorta.

Quanto poi alle censure con cui è stata dedotta l’inadeguatezza della motivazione con cui la corte territoriale aveva argomentato la non veridicità delle circostanze riportate nei due libri oggetto del capo di imputazione, il ricorrente basa l’assunto sull’asserita diffusione delle notizie denigratorie, sostenendo che ciò stesso aveva indotto la convinzione della fondatezza delle accuse che venivano rivolte nei libri sia al dott. F. che al dott. P..

Valga però considerare che, come del resto la sentenza impugnata osserva, il fatto che vi fosse dibattito sulla stampa e nelle competenti sedi politiche sulla correttezza dell’esercizio della giurisdizione nel ragusano, non basta per affermare che quelle notizie fossero vere, perchè incombeva invece al ricorrente verificarne la fondatezza prima di farne oggetto di accurata disamina nelle due pubblicazioni oggetto della contestazione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi a) e c) della rubrica siccome estinti per prescrizione, ed elimina la relativa pena di complessivi Euro 800.

Rigetta il ricorso agli effetti civili in ordine ai suddetti capi.

Rigetta altresì il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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