T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 31-10-2011, n. 8329

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti, la parte ricorrente, nella sua qualità di primo acquirente nell’ambito del sistema nazionale delle c.d. "quote latte", ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti emessi da AIMA (ora AGEA) relativi alla procedura di compensazione del prelievo supplementare inerenti le consegne del periodo 1997/1998 e 1998/1999 ex art. 1 della legge n. 118 del 1999 e art. 1 della legge n. 79 del 2000 nonché gli atti a questi consequenziali e connessi;

– che, con ordinanze n. 6910/2000 e 9739/2000, la Sezione ha accolto le domande di sospensione cautelare;

– che AIMA (ora AGEA) si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;

– che, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2011, il Collegio, anche in assenza del difensore di parte ricorrente, ha trattenuto la causa in decisione in quanto, posto che la questione relativa alla legittimazione del primo acquirente ad impugnare le richieste di prelievo supplementare è stata già affrontata dalla Sezione e dal Consiglio di Stato, sussistono comunque i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo, attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali conformi;

– che il Collegio, al riguardo, non ha motivi per discostarsi da quanto già espresso sul punto dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VI, 19 gennaio 2010, n. 176; 19 giugno 2009, n. 4134; TAR Lazio, sez. II Ter, 22 gennaio 2004, n. 610 e, da ultimo, 7 luglio 2011 nn. 6027 e 6028), che ha ritenuto i soggetti primi acquirenti dei prodotti lattierocaseari privi di legittimazione ed interesse ad impugnare gli atti applicativi del complesso meccanismo del prelievo supplementare, nell’ambito del mercato regolamentato di tale settore;

– che a nulla vale invocare l’art. 1, comma 15, del D.L. n. 43 del 1999 (convertito, con modificazioni, in legge n. 118 del 1999) in quanto la norma collega la responsabilità dell’acquirente (in proprio ed) in solido con il produttore nel solo caso in cui il primo abbia omesso di comunicare ad AGEA il mancato pagamento della quota di prelievo non versato da parte del secondo;

– che la questione relativa alla facoltà (e non obbligo) del primo acquirente di trattenere le somme a titolo di prelievo è stata allo stesso modo vagliata dalla giurisprudenza amministrativa (per tutte, Cons. St, sez. VI, 9 giugno 2009, n. 4125) ma ciò non ha comunque evitato la declaratoria di mancanza di legittimazione ad agire;

– che, pertanto, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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