Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 03-10-2011, n . 35701 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Che con sentenza del 22 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, ha confermato la sentenza della sez. distaccata di Piedimonte Malese del 31 marzo 2006, che ha condannato D.A. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 1, per omessa presentazione delle dichiarazioni Iva e imposte dirette per gli anni 1999 e 2000 e per il reato di cui all’art. 10 del medesimo decreto per avere occultato distrutto le fatture emesse negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, fatti accertati in (OMISSIS); che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per insussistenza del fatto, in quanto mancherebbe elementi probatori inconfutabili;

Considerato che il ricorso è generico e manifestamente infondato in quanto il ricorrente non indica nessuna delle censure di cui all’art. 606 c.p.p., nè specifica alcun motivo, limitandosi ad una generica lagnanza della conferma della condanna inflitta e che, di contro, la sentenza impugnata, che ha richiamato anche le precedenti argomentazioni della decisione del giudice di prime cure, è provvista di congrua e logica motivazione;

che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’imputato deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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