Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezioni Unite Sentenza n. 1284 del 2006 deposito del 30 maggio 2006 IMPUGNAZIONI MAT. PEN.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto e diritto

Il Giudice di pace di Firenze con sentenza n. 398/03 ha rigettato l?opposizione proposta da O. L. avverso l?ordinanza n. R120089/01 del Prefetto di Firenze, notificata il 23.6.01, con la quale era respinto il ricorso avverso il verbale della Polizia Provinciale di Firenze n. 02854 di violazione dei limiti di velocità consentiti (l?art. 142, co. 8, CDS), accertata dalla Polizia Provinciale in data 1.3.01, sulla provinciale 12 in località Telente, e gli ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di £.254.030.

Per la cassazione della decisione ricorre il predetto Olmi, chiedendone l?annullamento in base a cinque motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell?art. 3 legge n. 241/90, per omessa specificazione in verbale di contravvenzione dei presupposti dì fatto e delle ragioni giuridiche del provvedimento;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 203 e 204 CDS, per omessa spiegazione nell?ordinanza di ingiunzione delle ragioni della mancata contestazione immediata della violazione;

3) violazione e falsa applicazione dell?art. 384 Regolamento di esecuzione del CDS, per omessa specificazione della mancata contestazione immediata del verbale di contravvenzione;

4) violazione e falsa applicazione dell?art. 1 D.M. Lavori Pubblici n. 6025/98 in riferimento all?art. 1 D.M. LL.PP. n. 4199/97, in ordine al periodo di utilizzabilità di soli 15 mesi del misuratore di velocità LTI 2020, prorogato con il successivo decreto ministeriale sino al 1° marzo 2000; 5) la violazione e falsa applicazione della normativa UNI 30012-1993 (lett. d-motivi opp.).

Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha fornito sufficiente risposta ai quesiti posti dall?opponente, specificando che l?ordinanza d?ingiunzione è stata emessa dal Prefetto nelle forme e nei termini prescritti dall?art. 204 CDS; che la mancata contestazione immediata della violazione fu determinata dall?eccessiva velocità tenuta dal motoveicolo, di tal che, trovandosi il medesimo a notevole distanza al momento del rilevamento dell?infrazione, non fu possibile fermarlo in tempo utile per la relativa contestazione, che il periodo di utilizzabilità del misuratore di velocità tipo telelaser LTI 20-20 è di venti anni dalla data del rilascio dell?autorizzazione come stabilito con D.M. 29.10.97: il Ministero competente, interpellato dal giudice di pace, ha risposto che all?art. 3 del menzionato decreto è previsto che le apparecchiature commercializzate entro l?1.3.2000 sono dichiarate idonee all?impiego anche oltre tale data entro i limiti temporali dei cui al D.M. 28.10.97; l?ultimo motivo è inammissibile, presupponendo l?accertamento o, quanto meno, la dedotta prova della carenza di taratura dell?apparecchio utilizzato.

Ne consegue il rigetto del ricorso. La mancata costituzione dell?intimato esonera dalla statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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