T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 31-10-2011, n. 8313 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.

Rilevato:

– che la Regione ricorrente impugna il D.M. n. 177 del 28 dicembre 2010 con cui è stato approvato l’elenco dei progetti sperimentali idonei ed ammessi al finanziamento relativo alla utilizzazione del "Fondo per le non autosufficienze per l’anno 2010";

– che alla Camera di Consiglio del 28 settembre 2011 stabilita per la definizione della domanda di sospensione cautelare proposta dalla ricorrente Regione Lombardia il difensore della stessa Regione ha dichiarato che quest’ultima non ha più interesse a proseguire nella istanza giudiziale intrapresa con il ricorso di cui trattasi.

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio…., sentite sul punto le parti costituite, può definire, in Camera di Consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata…",

– che il ricorso di cui trattasi può perciò essere definito nel senso della sua improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse della proponente;

– che quanto alle spese si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara il ricorso indicato in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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