T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 31-10-2011, n. 8314 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 26 maggio 2011 e depositato il successivo 7 giugno la D.P. s.p.a. ha impugnato, tra l’altro, la nota dell’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini – Direzione approvvigionamenti – U.O.C. Acquisti Attrezzature Beni e Servizi Economali, Ufficio Acquisizione Servizi economale prot. n. 4049 del 17 maggio 2011, con la quale la predetta amministrazione ha concesso all’ATI M./Sameco l’accesso agli atti relativi alla gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimentorecupero dei rifiuti prodotti dall’Azienda Ospedaliera (lotto 1).

Espone, in fatto, che la controinteressata, esclusa dalla gara con provvedimento impugnato, ha chiesto l’accesso alla documentazione di gara e a quella, amministrativa e tecnica, relativa alla aggiudicataria. Con nota del 31 marzo 2011 n. 2415 l’accesso è stato negato in virtù dell’opposizione della D.P., fondata sul difetto di interesse della concorrente esclusa dalla procedura e sul carattere riservato della documentazione tecnica. Il diniego è stato impugnato dinanzi al Tar Lazio nell’ambito del ricorso n. 11147/09, proposto dal RTI M. avverso la propria esclusione dalla gara. Peraltro, nelle more del giudizio con l’impugnata nota del 17 maggio 2011 la stazione appaltante ha concesso l’accesso (esercitato il successivo 23 maggio) alla documentazione amministrativa prodotta dalla D.P., rinviando al successivo 30 maggio ogni ulteriore determinazione in relazione alla documentazione tecnica, stante l’opposizione manifestata dall’aggiudicataria.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Inammissibilità dell’istanza di accesso agli atti presentata dall’ATI M./Sameco – Violazione di legge – Violazione art. 13 del Codice dei contratti pubblici – Violazione art. 22 L. n. 241 del 1990.

La ricorrente non ha interesse all’ostensione documentale essendo stata esclusa dalla gara.

b) Violazione di legge – Violazione sotto altro profilo dell’art. 13 del Codice dei contratti pubblici, nella parte in cui esclude dall’accesso la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed illogicità.

Nella documentazione tecnica prodotta in sede di gara dalla D.P. s.p.a. ci sono dati riservati, che non possono essere ostesi.

c) Violazione di legge – Violazione artt. 7 ss. L. n. 241 del 1990 – Omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il provvedimento del 17 maggio 2011, con la quale la stazione appaltante concede l’accesso all’ATI M.Sameco, è esercizio del potere di autotutela rispetto alla precedente decisione assunta con la nota n. 2415 del 30 marzo, che detto accesso aveva negato. Tale essendo la natura della nota di maggio, la stessa avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.

d) Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Carenza di motivazione – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità.

La nota del 17 maggio 2011 non è motivata.

3. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera San Camillo – Forlanini, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

4. Si è costituito in giudizio il RTI M. s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso mentre nel merito ne ha sostenuto l’infondatezza.

5. Alla Camera di consiglio del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare deve essere affermato l’interesse della D.P. s.p.a. alla decisione del ricorso, atteso che dal verbale del 30 maggio 2011, depositato in atti dalla stazione appaltante, si evince che l’ostensione della documentazione tecnica non è stata negata del tutto ma rinviata e condizionata all’esito del gravame proposto dal RTI M. avverso il diniego parziale di accesso.

Di qui anche l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controinteressata ATI M., sul rilievo che il gravame celerebbe una domanda di accertamento negativo, non esperibile dinanzi al giudice amministrativo.

Infine, priva di pregio è anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso, anch’essa sollevata dalla controinteressata sul rilievo che il provvedimento che acconsente, in tutto o in parte, il rilascio di documenti non sarebbe impugnabile con il rito dettato dall’art. 116 c.p.a..

Osserva sul punto il Collegio che l’art. 116 c.p.a. fa riferimento all’impugnazione delle "determinazioni…. sulle istanze di accesso ai documenti", e dunque sia a quelle che respingono che a quelle che accolgono le istanze di accesso (Tar Lazio, sez. III quater, 6 aprile 2011, n. 1210).

Il ricorso, seppure ammissibile, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Questo Collegio, nella stessa camera di consiglio in cui si discute il presente gravame, ha accertato, con sentenza resa in forma semplificata, la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’ATI M.; conseguentemente, ha dichiarato improcedibile le istanze ex art. 116, comma 2, c.p.a. proposte dallo stesso raggruppamento avverso i dinieghi di accesso, non avendo il concorrente, la cui offerta non è stata ammessa all’ulteriore valutazione, interesse a prendere visione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.

Di qui l’improcedibilità del ricorso proposto dalla D.P. s.p.a. atteso che questo giudice ha affermato che alcun documento deve essere osteso all’ATI M..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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