Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-02-2012, n. 3036 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 12 novembre 2009, che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva accolto il ricorso di I.A.T. e dichiarato sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra le parti, con le conseguenze di legge, trasformando in tal senso il contratto di lavoro temporaneo stipulato tra il lavoratore e la ALI spa, società che aveva poi avviato l’ I. al lavoro presso Poste italiane spa in qualità di impresa utilizzatrice.

L’ I. ha notificato e depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria.

Il ricorso consta di due motivi. Con il primo motivo la società denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., e relativo vizio di motivazione, in quanto il Tribunale ritenne che Poste italiane spa non avesse provato l’esistenza della causale indicata nel contratto di fornitura (sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, congedo, ferie, partecipazione a corsi di formazione, ovvero per malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata), mentre la sentenza di appello basa la sua motivazione sulla valutazione della adeguatezza della prova relativa ad altra causale (punte di più intensa attività nel settore del recapito della corrispondenza).

Il motivo è fondato, come del resto si riconosce espressamente anche nel controricorso, perchè la motivazione della Corte d’appello non è parametrata sul tema della domanda, della sentenza impugnata e dei motivi di appello, ma ragiona sull’adempimento dell’onere della prova in ordine ad una causale diversa da quella indicata nel contratto intercorso tra le parti ed oggetto della valutazione del giudice di primo grado.

Il secondo motivo, concernente la asserita violazione della L. n. 196 del 1997, art. 10, rimane assorbito.

Il ricorso pertanto deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata con rinvio per il nuovo giudizio di merito alla medesima Corte d’appello in diversa composizione. Il nuovo giudice del merito deciderà anche in ordine alle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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