Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione V Sentenza n. 18092 del 2006 deposito del 24 maggio 2006 CASSAZIONE PENALE Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Motivi della decisione

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Messina ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di B.R., S.A. e R.A. in ordine al delitto di violenza privata ai danni del minore undicenne C.A., trascinato nella baracca di un cantiere e costretto a subire un’umiliante nudità; ha confermato altresì la dichiarazione di colpevolezza di B.R. in ordine al delitto di lesioni personali ai danni del minore, picchiato mentre cercava di fuggire dalla baracca.

Ricorrono per cassazione gli imputati e propongono quattro motivi d’impugnazione.

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell’art. 522 c.p.p., lamentando di essere stati condannati per fatti risultati insussistenti, in particolare a carico di R.A., e qualificati dal tribunale diversamente dall’originaria contestazione di sequestro di persona.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che sia rimasta priva di motivazione l’affermata partecipazione ai fatti di R.A., cui potrebbe tutt’al più addebitarsi una minaccia.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione, eccependo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste minorenne D.L., in quanto riferite dalla madre e da un ispettore di polizia, e comunque una loro errata valutazione sia in ordine all’effettiva azione violenta di B.R. sia in ordine alla partecipazione ai fatti di

R.A..

Aggiungono che anche C.A., il minore persona offesa, ha escluso in dibattimento di essere stato picchiato da B.R., in contrasto con la versione da lui resa nelle indagini preliminari, ma in conformità a quanto dichiarato dagli altri testi, ritenuti tuttavia falsi dai giudici del merito.

Con il quarto motivo infine i ricorrenti deducono ancora violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano negato a B.R. sia l’esimente della legittima difesa sia l’attenuante della provocazione, benchè fosse emerso dall’istruzione dibattimentale l’atteggiamento provocatorio di C.A., intenzionato a danneggiare la vettura dell’imputato.

Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure manifestamente infondate, in quanto non comporta illegittima modificazione del fatto la qualificazione come violenza privata dell’originario addebito di sequestro di persona, e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore persona offesa C.A., in quanto corroborate dalla deposizione della madre, oltre che da talune fotografie e dal referto medico, e non smentite dalle false dichiarazioni rese dai testimoni della difesa in contraddizione con quanto affermato dagli stessi imputati.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).

Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l’art. 606 c.p.p. non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perchè è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali; e l’art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione.

Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all’art. 606 comma 1, lettera e) c.p.p. dalla L.20 febbraio 2006, n.46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione; e quindi va interpretato come riferibile solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva.

Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perchè il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all’ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.

Non c’è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita. Può accadere che una prova abbia un significato determinante; ma per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile.

Sicchè, il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione.

D’altro canto è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che "a base del libero convincimento del giudice possono essere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima" (Cass., sez. 3^, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez.4^, 26 giugno 1990, Falduto, m. 185349).

Sicchè, la deposizione della persona offesa dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1^, 28 febbraio 1992, Simbula, m. 189916; Cass., sez. 6^, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, m. 198250; Cass., sez. 2^, 26 aprile 1994, Gesualdo, m. 198323; Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Numelter, m. 201251; Cass., sez. 3^, 20 settembre 1995, Azingoli, m. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6^, 13 gennaio 1994, Patan, m. 197386, Cass., sez. 4^, 29 gennaio 1997, Benatti, m. 206985, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208913, Cass., sez. 2^, 13 maggio 1997, Di Candia, m. 208229, Cass., sez. 1^, 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass., sez. 3^, 26 novembre 1997, Caggiula, m. 209404).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì i ricorrenti in solido al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidandole in complessivi Euro 3.100,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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