T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 1632Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l’istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata dal ricorrente in data 1 Settembre 2009 ovverosia oltre 8 mesi dopo la scadenza del permesso di soggiorno di cui è stato chiesto il rinnovo.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento, tra le altre, alla circostanza che l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è tardiva, in quanto è stata presentata dopo nove mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno per attesa occupazione scaduto in data 24 Dicembre 2008.

Il ricorso è infondato.

Infatti dal secondo comma dell’art. 13 del D. Lgs. n° 286 del 1998 si desume che non è rinnovabile il permesso di soggiorno, quando è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo.

Tale disposizione stabilisce infatti che deve essere disposta l’espulsione dello straniero quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo (così TAR Veneto III n° 185 del 2010 e n° 2300 del 2010).

Le censure sollevate avverso il pregresso permesso di soggiorno con scadenza 24 Dicembre 2008, ed in particolare la censura secondo cui la data di scadenza del permesso di soggiorno, di cui è chiesto il rinnovo, è stata stabilita erroneamente, sono inammissibili, in quanto tale permesso di soggiorno non è stato impugnato.

D’altro canto l’Amministrazione non avrebbe nemmeno potuto valutare eventuali elementi che astrattamente potrebbero dimostrare la capacità di lavoro del ricorrente.

Infatti la circostanza che il precedente permesso di soggiorno fosse scaduto da più di 60 giorni inibiva in ogni caso la possibilità di presentare istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, pena lo stravolgimento del sistema basato su quote contingentate di ingresso.

L’art. 5 comma 5 del D. Lgs. n° 286 del 1998, che consente la valutazione di elementi sopravvenuti, presuppone comunque la valida presentazione di rilascio del permesso di soggiorno, che difetta nel caso di specie.

Il provvedimento impugnato è pertanto dovuto e vincolato.

La partecipazione procedimentale di cui è lamentata la mancanza non avrebbe condotto ad esiti diversi, tenuto anche conto dell’art. 21octies della legge n° 241 del 1990 (per gli stessi principi TAR Lazio I n° 1848 del 2010).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Elvio Antonelli, Consigliere

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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