T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 1631 Diritto comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento impugnato il Questore della Provincia di Treviso ha rigettato l’istanza di autorizzazione per svolgere l’attività di intermediazione e priva di autonomia e rischio economico, servizio internet, telecomunicazione e trasmissione dati inerenti proposte negoziali di giocate relative ad eventi sportivi e non, di previsione e di abilità, mediante l’utilizzo di collegamenti diretti o commutati dalle reti pubbliche, in collegamento con la "G.S. GMBH Innsbruck".

La motivazione del diniego fa riferimento alle seguenti circostanze:

– l’intermediazione di scommesse è a tutti gli effetti un’attività di raccolta di scommesse organizzata da terzi;

– l’art. 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza stabilisce che la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione;

– la "G.S. GMBH Innsbruck" non rientra tra i soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse nel territorio dello Stato;

– il ricorrente, sig. S.D., non è soggetto incaricato da un concessionario o dal titolare di un’autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri od altri enti ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse nel territorio dello Stato.

Parte ricorrente fa presente quanto segue.

Il signor S. è titolare dell’impresa individuale omonima che opera quale centro di trasmissione dati relativi a scommesse su eventi sportivi in favore della società austriaca "G.S. GMBH Innsbruck", titolare di apposita licenza rilasciata dal Governo del Tirolo per l’attività di bookmaker.

Parte ricorrente lamenta violazione del diritto europeo, con particolare riferimento all’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, perché il provvedimento impugnato comporterebbe un’illegittima limitazione alla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi transfrontalieri, che devono essere invece assicurati ai cittadini ed alle imprese europei.

Il ricorso è fondato.

Il collegio si richiama ai principi, di seguito riportati, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna ha accolto il ricorso in analoga fattispecie (n° 462 del 2011).

Nel merito va osservato che l’intermediazione nell’esercizio delle scommesse, compresa la gestione di un centro di trasmissione dati (v. sentenza Placanica punti 2324), appartiene al campo di applicazione dei principi del diritto comunitario. Precisamente si tratta di attività tutelate dall’art. 49 CE (art. 56 FUE) in quanto prestazioni di servizi e dall’art. 43 CE (art. 49 FUE) sotto il profilo della libertà di stabilimento. La nozione di stabilimento è assunta in senso ampio, ovvero come riferita a qualsiasi forma di presenza stabile in un altro Stato dell’Unione, non necessariamente tramite succursale ma anche sulla base di rapporti commerciali con un soggetto indipendente ivi insediato (v. sentenza Stoo punti 5660).

Per quanto riguarda le valutazioni sul fatto rimesse ai giudici nazionali (v. sentenza Stoo punto 64) non sembra che nel caso in esame vi siano elementi particolari che consentano di escludere la rilevanza comunitaria della fattispecie. L’attività della società del ricorrente rientra, infatti, agevolmente nello schema transfrontaliero di raccolta e registrazione delle intenzioni degli scommettitori residenti in Italia con successiva trasmissione a un’impresa avente sede in un altro Stato e da quest’ultimo autorizzata all’esercizio delle scommesse.

La previsione di un monopolio pubblico a livello nazionale sull’esercizio delle scommesse, anche nella versione italiana basata su un sistema limitato di concessioni/autorizzazioni integrato da una licenza di pubblica sicurezza e rafforzato da sanzioni penali per i soggetti non titolati, comporta restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (v. sentenza Placanica punto 42; sentenza Stoo punto 68).

Il monopolio statale sulle scommesse può tuttavia risultare compatibile con i principi del diritto comunitario quando sia fondato su motivi imperativi di interesse generale (v. sentenza Placanica punto 46; sentenza Liga Portuguesa punto 56; sentenza Ladbrokes punto 18, sentenza Sporting Exchange punto 25, sentenza Stoo punto 69). I suddetti motivi possono variare da Stato a Stato, in conseguenza delle diverse priorità di carattere etico e di protezione sociale, ma sono comunque subordinati ai canoni di proporzionalità e non discriminazione.

Al fine di stabilire la compatibilità delle norme nazionali con il diritto comunitario vengono in rilievo due obiettivi di pubblico interesse: la limitazione delle occasioni di gioco e la lotta alla criminalità (v. sentenza Placanica punto 52).

L’obiettivo della limitazione delle occasioni di gioco è utile quale esimente comunitaria solo se è perseguito in modo coerente e sistematico. Nel caso dell’ordinamento italiano questa condizione però non si realizza, in quanto il legislatore italiano ha in realtà adottato da tempo una politica espansiva nel settore dei giochi d’azzardo allo scopo di incrementare le entrate fiscali (v. sentenza Placanica punto 54). Questa situazione è evidente anche dal semplice riepilogo delle principali forme di gioco previste dalla normativa nazionale con i rispettivi anni di attivazione: lotto (1863), lotterie nazionali (1932), scommesse ippiche (1942), totocalcio (1946), totip (1948), tris (1958), totogol (1994), lotterie istantanee gratta e vinci (1994), superenalotto (1997), scommesse sportive (1998), bingo (2000), big match (2004), newslot – apparecchi e videoterminali di gioco (2004), big race (2005), win for life (2009). Non si può quindi sostenere che siano perseguite effettivamente la prevenzione dell’incitamento al gioco e la lotta alla dipendenza dallo stesso (v. sentenza Stoo punto 99). Non cambia la situazione il fatto che i proventi del gioco siano destinati al finanziamento di attività senza fini di lucro o di interesse generale, in quanto i vantaggi per l’erario non costituiscono di per sé una causa che legittimi da sola l’introduzione di restrizioni alla libera prestazione dei servizi (v. sentenza Ladbrokes punto 28; sentenza Stoo punto 104).

Maggiore peso ha invece nella normativa italiana la lotta alla criminalità che gestisce il gioco clandestino (v. sentenza Placanica punto 56, dove si evidenzia che secondo un’indagine conoscitiva del Governo italiano circa la metà del fatturato totale del settore dei giochi d’azzardo in Italia deriverebbe da attività illegali). Spetta peraltro ai giudici nazionali la valutazione circa l’idoneità dei limiti introdotti dalle norme interne a prevenire l’esercizio delle scommesse per fini criminali o fraudolenti (v. sentenza Placanica punto 58).

Sotto questo profilo è necessario distinguere tra concessione/autorizzazione all’esercizio delle scommesse e licenza di pubblica sicurezza. I controlli collegati al rilascio della suddetta licenza contribuiscono precisamente a evitare che l’esercizio delle scommesse finisca nelle mani di soggetti implicati in attività criminali o fraudolente (v. sentenza Placanica punto 65). Di conseguenza si può ritenere che l’ordinamento italiano incorra in contraddizione e violi l’art. 49 CE (art. 56 FUE) sulla libera prestazione dei servizi quando nega ai soggetti che svolgono attività di intermediazione la possibilità di ottenere la licenza di pubblica sicurezza. In questo modo, infatti, lo Stato non si preoccupa di impedire l’esercizio delle scommesse da parte di soggetti implicati in attività criminali o fraudolente ma trasforma in reato l’attività svolta senza la licenza, così evidenziando che lo scopo perseguito è in primo luogo la tutela del monopolio pubblico.

È vero che la licenza di pubblica sicurezza esaurisce solo una parte dei controlli necessari, in quanto presuppone una concessione/autorizzazione all’esercizio delle scommesse, ma questo secondo titolo esiste in capo al soggetto estero che cura l’accettazione e la gestione delle singole puntate. Il carattere territoriale del titolo non impedisce allo stesso di avere rilievo in tutto il territorio dell’Unione. Come evidenziato nelle conclusioni presentate il 16 maggio 2006 dall’avvocato generale Dámaso RuizJarabo Colomer nella causa Placanica, lo Stato che ignori gli esami effettuati e le garanzie prestate in altri paesi membri viola l’obbligo posto dall’art. 10 par. 2 CE (art. 4 par. 3 UE) di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione (v. conclusioni Placanica par. 128). Pur in mancanza di una specifica normativa di armonizzazione europea nel settore delle scommesse, il mutuo riconoscimento delle concessioni/autorizzazioni è in definitiva un corollario del principio di leale cooperazione che deve guidare le relazioni intracomunitarie.

Ebbene, nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di autorizzazione di P.S. di cui all’articolo 88 del T.U.L.P.S. non per motivi di ordine pubblico, ma per il fatto che la raccolta diretta delle scommesse è consentita esclusivamente ai soggetti concessionari o autorizzati dall’amministrazione.

Esso, pertanto, risulta illegittimo perché in contrasto con i principi comunitari sopra richiamati.

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

La complessità di alcune questioni interpretative consente l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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