T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 31-10-2011, n. 273 Concessione per nuove costruzioni contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società C. S.r.l. – proprietaria nel centro abitato di Tione dell’edificio con attigue pertinenze di cui alle pp.ed. 1560/1, 1560/3 e 1560/4 C.C. Tione. – agisce per l’annullamento del provvedimento del Responsabile dell’Ufficio tecnico – Settore edilizia privata del Comune di Tione n. n. 16/2010 in data 28.4.2010, con cui, in occasione del rilascio della concessione edilizia per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione del suddetto immobile sito all’incrocio tra via Perli e via 3 Novembre, è stata determinata e pretesa dal Comune la somma complessiva di Euro 93.338,08 a titolo di contributo di concessione.

La ricorrente sostiene che il Comune avrebbe errato nella determinazione delle modalità di calcolo del contributo, utilizzando incongruamente due tariffe diverse per il calcolo del contributo pertinente il volume a destinazione residenziale, applicando rispettivamente all’erigendo manufatto la tariffa relativa alla categoria Al/2c, mentre per il fabbricato da demolire quella più bassa riferita alla categoria A1/2a.

Pertanto, ritenendo illegittima la richiesta dell’Amministrazione e non dovuto quanto versato a tale titolo, affida le proprie doglianze ad un unico articolato motivo, con cui deduce la violazione e la falsa applicazione del vigente " Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione " del Comune di Tione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 28 giugno 2002 n. 54/2002 e successivamente modificato con deliberazione consiliare del 29 marzo 2004. n. 3/2004.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della pretesa.

All’udienza pubblica del 9 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La ricorrente – come già esposto in fatto – chiede l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versare, con riguardo alla concessione edilizia n. 16 del 28 aprile 2010, alcuna somma a titolo di contributo di concessione e la conseguente condanna del Comune di Tione all’integrale restituzione dell’importo di Euro 93.338,08, per suo dire indebitamente richiesto.

Viene contestata, in linea generale, la debenza del contributo concessorio, sia sotto il profilo della quantificazione del medesimo, sia sotto il profilo dell’erroneo inquadramento tariffario dell’intervento edilizio. In particolare, la società lamenta la violazione degli artt. 12 del Regolamento sulle tariffe per oneri concessori e 3 della convenzione. Sostiene, infatti, che il Comune avrebbe applicato per l’edificio nuovo la tariffa relativa alla categoria Al/2c (importo unitario Euro/mc 33,17), mentre su quello esistente da demolire l’assai più bassa tariffa della classe Al/2a (importo unitario Euro/mc 12,47). Anche quest’ultimo livello tariffario si sarebbe dovuto invece calcolare con riferimento alla cat. A1/2c e ciò perché nella predetta categoria sarebbero esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione. Pertanto, ove l’amministrazione avesse applicato parametri omogenei per entrambi gli interventi elevando il valore del sottrattore rispetto al sottraendo, risulterebbe addirittura un saldo positivo a favore della ricorrente.

Detto ordine di idee non è condivisibile.

Osserva anzitutto il Collegio che le tariffe sul contributo di concessione vigenti nel Comune di Tione sono concretamente fissate nel " Prospetto di calcolo del contributo di concessione ", ove sono determinati, relativamente alle diverse categorie tipologico – funzionali ivi individuate, gli importi unitari (Euro/mc), i quali rappresentano una misura percentuale, prevista nell’art. 2, co. 4, del citato Regolamento, dei costi medi di costruzione stabiliti con apposita determinazione della Giunta provinciale.

Al riguardo, non appare fuori luogo ricordare che il contributo di concessione è commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed al costo di costruzione. La quota relativa a quest’ultimo ha natura tributaria e va rapportata al costo dell’opera; con la conseguenza che il concessionario tanto più ne andrà colpito quanto più sarà elevato il capitale impiegato nella realizzazione dell’opera.

Per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione, la posizione interpretativa maggiormente affermata in giurisprudenza è, invece, quella secondo cui la relativa quota costituirebbe un corrispettivo di diritto pubblico, di natura non tributaria, posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione in proporzione ai benefici che la nuova costruzione ne ritrae, cosicché il tipo di uso offre la giustificazione giuridica all’an debeatur, mentre le modalità concrete dell’uso danno la ragione del quantum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 aprile 2006, n. 2258).

Il Regolamento del Comune di Tione prevede una determinazione unitaria del contributo concessorio, specificando, peraltro, all’art. 2, che le spese di urbanizzazione (primaria e secondaria) ed il costo di costruzione incidono nella misura di un terzo ciascuno sul complessivo.

L’obbligo di corrispondere il contributo di concessione è in concreto volto a compensare l’aggravamento del carico urbanistico di una determinata zona del territorio comunale, indotto dall’insediamento ivi assentito.

Invero, l’incremento del peso insediativo, oltre che dagli interventi di nuova edificazione, ovvero di ampliamento e ristrutturazione generale e globale di un compendio edilizio già esistente, può derivare anche da quelle ricostruzioni, che comunque trasformano la precedente realtà strutturale e la fruibilità urbanistica dell’immobile. In tal caso la necessità di sottoporre la concessione al pagamento dei relativi contributi è riferita all’oggettiva rivalutazione dell’immobile (quota costo di costruzione) ed è funzionale a sopportare il carico socioeconomico che la realizzazione comporta sotto il profilo urbanistico (quota oneri di urbanizzazione).

Ciò precisato in via generale, non v’è dubbio che, nell’ambito della lottizzazione concernente la demolizione dello storico complesso " il C. " e dei manufatti accessori, la progettata ricostruzione, seppur comportante la realizzazione di una volumetria dell’edificio nuovo (mc. 4.553,35) inferiore a quella dell’edificio esistente (mc. 5.463,97), abbia integrato un effettivo aumento del carico urbanistico.

Il Collegio non può che condividere le osservazioni svolte, al riguardo, dalla difesa dell’ente civico.

Gli interventi concessionati miravano, nella specie, ad una globale riorganizzazione dell’edificio e delle sue pertinenze, creando, di fatto, un organismo radicalmente diverso, dal punto di vista del carico urbanistico, da quelli da cui aveva tratto origine.

In sintesi, si può dire che:

– i negozi mantengono le stesse destinazioni a piano terra, con la realizzazione però di una galleria commerciale;

– due nuovi piani interrati sono destinati a parcheggi;

– vi è un nuovo piano destinato ad uffici prima inesistente;

– gli appartamenti vengono ridotti nella loro dimensione, ma aumentano le unità immobiliari che passano dalle originarie sette a dieci;

– gli uffici sono tre, ove prima vi erano tre appartamenti.

Non può, dunque, tralasciarsi di considerare il diverso impatto rivestito, sotto il profilo urbanistico, dall’incremento delle unità immobiliari da sette a tredici (10 appartamenti e tre uffici), irrilevante essendo la reclamata minore volumetria residenziale rispetto alla situazione precedente. Infatti, la predetta diminuzione appare ampiamente compensata, per un verso, dalla parziale modifica della destinazione d’uso da residenza ad uffici e, per altro verso, dall’aumento dello spazio commerciale, che nella specie si accresce di circa 500 mq.

A tal proposito, occorre evidenziare che l’art. 12 del vigente Regolamento comunale, rubricato "Demolizione e Ricostruzione", al comma 1 testualmente recita: " Qualora la concessione ad edificare sia rilasciata per la demolizione di volumi esistenti e contestuale realizzazione di una nuova costruzione sul medesimo lotto, il contributo di concessione è ridotto della somma corrispondente al contributo relativo al volume esistente da demolire, calcolato secondo le disposizioni del Regolamento stesso per la relativa categoria tipologico – funzionale, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il volume esistente da demolire non risulti dismesso rispetto alla sua originaria destinazione d’uso; b) la realizzazione della nuova costruzione sul medesimo lotto non richieda un aumento significativo della dotazione delle opere di urbanizzazione ".

Del pari, l’art. 3 della convenzione di lottizzazione, sottoscritta fra la società C. e l’ente locale, la cui previsione ricalca sostanzialmente la suddetta norma regolamentare, stabilisce che " per il computo del contributo di concessione dovuto si procederà nei seguenti termini: – Calcolo dell’ammontare complessivo del contributo di concessione relativo al fabbricato previsto in ricostruzione considerato come fabbricato nuovo a tutti gli effetti; – Calcolo del contributo di concessione ascrivibile all’esistente fabbricato sulla base della consistenza delle singole destinazioni funzionali in essere e delle tariffe vigenti all’atto del rilascio della concessione; – Determinazione per differenza del contributo dovuto ".

Ora, la suindicata disposizione regolamentare introduce una formula tariffaria agevolata rispetto a quella ordinaria, la quale, invece, comporterebbe per le nuove costruzioni, anche a prescindere dalla demolizione, sullo stesso lotto, di fabbriche preesistenti, la corresponsione del contributo di concessione nella misura intera, identificabile con la tariffa della categoria A1/2c).

La predetta riduzione dell’onere contributivo è peraltro subordinata al fatto che la nuova costruzione integri un aumento " non significativo " del carico urbanistico.

Per contro, nel caso detto incremento fosse " significativo " non potrà farsi luogo allo scomputo della quota relativa all’esistente.

Nella specie, il beneficio riconosciuto alla ditta ricorrente si è tradotto nella possibilità di utilizzare lo scomputo, cioè l’illustrato meccanismo per cui il contributo di concessione dovuto per l’intervento in questione è dato dalla differenza tra il sottraendo (contributo dovuto per l’edificio nuovo, ragionevolmente computato sulla base della categoria tariffaria più elevata – A1/2c: 13,3%) ed il sottrattore (contributo sull’edificio esistente da demolire, virtualmente calcolato in base a tariffe più basse rispetto al nuovo – A1/2a: 5%), tenuto conto del risultato complessivo dell’intervento assentito e dell’incremento " non significativo " del peso insediativo, in concreto riferibile alla diversa strutturazione e fruibilità del nuovo immobile.

Dunque, l’Amministrazione ha legittimamente provveduto a calcolare il quantum dovuto in relazione al diverso carico urbanistico del nuovo edificio rispetto a quello esistente, utilizzando tariffe necessariamente differenti tra loro.

Prive di apprezzabile rilievo paiono, inoltre, le deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine al tenore letterale dell’art. 2, comma 4, del Regolamento per l’applicazione del contributo di concessione, il quale, nel descrivere la categoria A1/2a, non lascerebbe dubbi sul fatto che ne siano esclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché quelle sull’assunta pretestuosità della tesi comunale dell’aumento " non significativo " di carico urbanistico.

Anzitutto, dalla combinata lettura dei citati artt. 2, comma 4 e 12 del Regolamento comunale in materia, si può agevolmente evincere che, in mancanza di diverse specifiche indicazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione da considerarsi assimilabili a nuova costruzione possono essere soltanto quelli che, riguardando l’intervento nel suo complesso, comportano nella sostanza un aumento di carico urbanistico " significativo "; ipotesi quest’ultima che, nel caso di specie, era già stata esclusa al momento del rilascio della concessione edilizia.

Del resto, se il pur innegabile aggravio del carico urbanistico avesse raggiunto l’evidenziato livello di significatività, ne sarebbe risultato inibito per la ricorrente lo stesso ricorso al più favorevole strumento dello scomputo.

D’altra parte, appare anche evidente che il contributo per l’edificio esistente oggetto di demolizione non potesse essere calcolato applicando la medesima tariffa più elevata conseguente alla realizzazione dell’edificio nuovo, cioè la richiesta categoria A1/2c, atteso che ciò avrebbe del tutto vanificato quel logico rapporto di proporzionalità secondo cui, quanto maggiore è il carico urbanistico, tanto maggiore è la somma da versare.

In definitiva, la ratio della norme del Regolamento del Comune di Tione e della pedissequa disposizione convenzionale sul contributo di concessione, nell’ambito dell’intervento di demolizione e successiva ricostruzione in questione, è la stessa che permea la complessiva impostazione della normativa in materia: il contributo va commisurato al carico urbanistico che deriva dalla realizzazione dell’opera oggetto di concessione.

Correttamente, pertanto, l’ente civico ha calcolato il contributo di concessione, tenendo conto della oggettiva differenza tra quello, assai minore, ascrivibile all’immobile esistente e quello, maggiore, dovuto per l’edificio in ricostruzione, conseguendone che la quantificazione effettuata in ragione dei criteri stabiliti dalle riferite norme non può essere messa in discussione.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi rigettato nel merito sotto tutti i profili dedotti, tralasciandosi ogni valutazione sui pur evidenti aspetti di inammissibilità conseguenti all’impugnativa di atti che, avendo applicato tariffe agevolate, sono tutt’altro che lesivi della posizione debitoria della ditta ricorrente.

Sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e le competenze di giudizio, attesa la peculiarità della vertenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 196/2010, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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