Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3015

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Svolgimento del processo

Con sentenza 24 agosto 2009 il tribunale di Ferrara, sezione specializzata agraria, definendo una controversia tra T. C., affittuario di un fondo rustico in (OMISSIS) e la Agricola Compagnina s.s. concedente di tale fondo, rigettata la domanda del T. di risoluzione del contratto inter partes per eccessiva onerosità sopravvenuta, ha accolto la domanda proposta dalla concedente per il pagamento dei canoni annuali dovuti per l’annata agraria 2004-2005 nonchè per il risarcimento dei danni conseguenti alla negligente conduzione dei fondi da parte dell’affittuario, negligente conduzione che aveva causato, per le annate successive alla scadenza del contratto un minor raccolto oltre che la perdita di piante da frutto.

Gravata tale pronunzia dal T., nel contraddite torio della Azienda Agricola Compagnina s.s. che, costituitasi in giudizio ha chiesto il rigetto della impugnazione, la Corte di appello di Bologna, sezione specializzata agraria con sentenza 4-19 febbraio 2010 in parziale riforma della sentenza del primo giudice ha determinato in Euro 35.881,70 invece che in Euro 37.185,00, come ritenuto dal tribunale oltre interessi legali con decorrenza dal 21 giugno 2005 al saldo effettivo la somma dovuta dal T. a titolo di canone di affitto per l’annata agraria 2004 – 2005.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 23 marzo 2010, ha proposto ricorso – affidato a 4 motivi – T.C., con atto 19 maggio 2010 e date successive, illustrato da memoria.

Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Come puntualmente evidenziato dal P.G. nel corso della odierna udienza di discussione, il proposto ricorso è improcedibile.

Come assolutamente pacifico, infatti, presso una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice:

– la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve;

– nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della medesima senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere, quindi, dichiarato improcedibile;

– tale previsione non integra alcuna lesione del precetto di cui all’art. 24 Cost., poichè la disposizione dell’art. 369 cod. proc. civ. non limita il diritto di difesa, ma impone di esercitarlo nel rispetto delle forme dettate dal codice di rito (in termini, ad esempio, Cass. 11 maggio 2010, n. 11376, ma sempre nello stesso senso, Cass., sez. un., 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. 10 dicembre 2010, n. 25070; Cass. 27 gennaio 2011, n. 2023, tra le tantissime).

Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur dando espressamente atto di chiedere la riforma della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 111, sezione specializzata agraria, depositata il in data 19 febbraio 2010, notificata presso il suo domicilio in Bologna piazza S. Domenico n. 9 cioè nel domicilio eletto per il giudizio di appello presso lo studio dell’avv. Paolo Oggero Indelli che in quel giudizio lo rappresentava e difendeva come da procura in calce al ricorso in appello, cfr. intestazione della sentenza impugnata in data 23 marzo 2010 (cfr. p. 1 del ricorso per cassazione) ha depositato in cancelleria una copia (ancorchè conforme all’originale, rilasciata il 15 aprile 2010), con conseguente improcedibilità del ricorso.

Irrilevante – alla luce delle considerazioni svolte sopra – è sia la circostanza che parte controricorrente nulla abbia eccepito, in ordine alla tempestività del ricorso, sia il rilievo che nel ricorso si affermi che saranno depositati in cancelleria .. copia autentica sentenza della Corte di appello di Bologna, sez. 2, n. 111 in data 4 febbraio 2010 – 19 febbraio 2010, atteso che tale sentenza (conforme all’originale), non è la copia notificata della sentenza.

Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 3.200,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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