Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3014 Uso non abitativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 20 marzo 2007 il Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Frascati – accolse l’opposizione proposta da Programma Service S.r.l. al decreto ingiuntivo per Euro 32.838,24 intimatole dalla I.D.A. S.p.A. (successivamente S.r.l.) quale corrispettivo per la locazione di un terreno, ma condannò la società opponente a pagare Euro 16.290,00. 2.- Con sentenza in data 20 ottobre – 16 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma confermò la sentenza impugnata rigettando entrambi i gravami.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la clausola contrattuale relativa al foro di Roma era nulla ai sensi del tassativo disposto dell’art. 447 bis c.p.c., comma 2; la sentenza impugnata non era affetta dal vizio di ultrapetizione; correttamente erano stati negati gli aggiornamento Istat, mai formalmente richiesti; correttamente era stato ritenuto opponibile alla Program Service il contratto di locazione concluso in precedenza tra la I.D.A. S.p.A. e la Publifun S.n.c..

3.- Avverso la suddetta sentenza La I.D.A. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Program Service S.r.l. ha proposto ricorso incidentale articolato in tre motivi.

Comune di Rocca di Papa, G.G. e Associazione Condominio Monte Cavo non hanno espletato difese.

La ricorrente ha presentato memoria.

Motivi della decisione

1.- Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2.1.- Riveste carattere pregiudiziale l’esame del primo motivo del ricorso incidentale della Programma Service in quanto idoneo, se accolto, a definire il giudizio. Esso denuncia errata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 c.p.c. con riferimento alle ipotesi di inderogabilità della competenza territoriale; violazione dei principi di valutazione della prova documentale in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

2.2.- La censura è manifestamente infondata, poichè la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e la ricorrente incidentale non ha addotto argomenti idonei ad indurre a mutare orientamento (art. 360-bis c.p.c.). Infatti (Cass. n. 581 del 2003) è più che certo che tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis c.p.c. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l’immobile, devono ritenersi comprese, data l’ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione (nello stesso senso, ad esempio, Cass. n. 4873 del 2005).

3.1- Il primo motivo del ricorso principale della I.D.A. adduce violazione del principio della domanda e del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. nonchè delle norme di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 32.

La censura attiene all’affermazione della Corte territoriale secondo cui "l’integrale contestazione del debito fatta dalla Program Service S.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi continente rispetto all’accertamento di una parziale insussistenza del debito riferibile sia ai conteggi che ne hanno presieduto la quantificazione sia ai periodi rispetto ai quali sono stati ritenuti dovuti i canoni di locazione".

Si assume che in sede di appello la I.D.A. aveva espressamente dedotto che il Tribunale aveva in realtà integralmente rigettato l’opposizione della Program Service, avendo ritenuto infondate tutte le doglianze sollevate con il ricorso in opposizione e che, invece, aveva ridotto d’ufficio l’importo delle somme ingiunte senza che fosse stata invocata la non applicabilità della L. n. 392 del 1978, art. 32. 3.2 – Il secondo motivo del ricorso principale lamenta violazione dei principi di valutazione della prova documentale risultante dal patto aggiunto del 18.6.1992 in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c.;

insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente spiega che il patto aggiuntivo prevedeva l’aggiornamento Istat automatico.

3.3 – Le due censure possono essere esaminate congiuntamente in quanto involgono temi comuni.

La violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non del precedente n. 3, come fatto dalla ricorrente (confronta, ex multis, Cass. n. 26598 del 2009;

Cass. n. 25895 del 2009; Cass. n. 12952 del 2007).

La Società I.D.A., in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non dimostra di avere specificamente sottoposto all’esame della Corte territoriale le questioni relative alla L. n. 392 del 1978, art. 32 e all’applicabilità e agli effetti del patto aggiunto.

Inoltre le argomentazioni addotte, non dimostrano la violazione delle norme indicate e prescindono dalla ratio decidendi della sentenza impugnata sul tema delle conseguenze della cessione d’azienda da parte della curatela fallimentare.

3.4 – Si osserva comunque:

a) con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Program Service aveva integralmente contestato il debito, in tal modo investendo il Tribunale dell’intera questione. La Corte d’Appello ha ritenuto corretta la statuizione del Tribunale, il quale aveva escluso che fossero dovuti gli aggiornamenti Istat in quanto mai richiesti. b) La statuizione censurata è conforme all’orientamento della Corte, secondo cui (Cass. n. 1290 del 1998; vedi anche Cass. n. 1683 del 1999) la clausola di un contratto di locazione con la quale le parti convengano l’aggiornamento automatico del canone su base annuale (a seguito della modifica della L. n. 392 del 1978, art. 32 operata dalla L. n. 118 del 1985, art. 1, comma 9 "sexies") senza necessità di richiesta espressa del locatore è affetta da nullità in base al combinato disposto degli artt. 32 e 79 della legge sull’equo canone, perchè il citato art. 32 (non prevedendo più, come nella sua originaria formulazione, la possibilità di aggiornamento soltanto biennale, svincolato da ogni riferimento alla richiesta del locatore), introduce, all’esito della modifica, la possibilità di aggiornamenti annuali presupponendo che gli aumenti possano avvenire soltanto su specifica richiesta del locatore, da operarsi successivamente all’avvenuta variazione degli indici di riferimento (e non anche, genericamente, al momento stesso della stipula del contratto), la certezza dell’entità dell’obbligazione del conduttore risultando tutelata soltanto dalla previsione di tale, specifica (e necessaria) richiesta, puntualmente riferita all’avvenuta variazione degli indici ISTAT. c) Le due censure implicano l’interpretazione delle domande e delle eccezioni formulate dalla Program Service e dei documenti di causa e, quindi, attengono all’attività interpretativa che è riservata al giudice di merito, il quale ha dato adeguato conto della propria statuizione.

4.1.- Il secondo motivo del ricorso incidentale della Program Service ipotizza omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione dei principi di valutazione della prova documentale.

La doglianza attiene al rigetto dell’eccezione di ultrapetizione per il parziale accoglimento della domanda della I.D.A..

4.2.- Essa è inammissibile per l’assoluta genericità delle argomentazioni addotte a sostegno e, comunque, è infondata per le stesse ragioni esposte in relazione e quella analoga della ricorrente principale.

5.1.- Il terzo motivo del ricorso incidentale della Program Service adduce errata, omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2555 e 2558 c.c. con riferimento alle ipotesi di cessione di azienda.

Il tema trattato è l’opponibilità alla ricorrente del contratto di locazione a suo tempo concluso tra la I.D.A. e la Publifun. In sostanza, la ricorrente assume che non vi era stata cessione di azienda, ma solo di taluni beni inventariati e il cosiddetto avviamento.

5.2. – La censura è inammissibile per due ordini di ragioni. In primo luogo poichè involge un tema (la insussistenza della cessione d’azienda, data per scontata dalla Corte territoriale) che non risulta trattato dalla sentenza impugnata, per cui, al fine di sfuggire alla sanzione di inammissibilità per novità della questione, la ricorrente incidentale aveva l’onere – non adempiuto – non solo di allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo aveva fatto, al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire la necessaria verifica (Cass. n. 20518 del 2008).

In secondo luogo poichè la censura si basa su argomentazioni che implicano accertamenti di fatto e valutazioni che non possono essere effettuate in sede di legittimità. 6.- Pertanto i due ricorsi vanno respinti, con conseguente compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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