Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-07-2011) 04-10-2011, n. 35900 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

G.D. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Teramo rigettava la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal gip in relazione all’esecuzione dei lavori per la costruzione di un fabbricato polifunzionale sul lungomare (OMISSIS) in assenza di permesso di costruire per essere i lavori iniziati dopo la scadenza del termine di un anno del rilascio del permesso di costruire del 2008; titolo comunque illegittimo poichè rilasciato in contrasto con le norme tecniche attuative del piano regolatore. Il tribunale del riesame ha ravvisato il fumus del reato ritenendo effettivamente i lavori iniziati dopo l’anno dal rilascio del permesso di costruire sulla base di tre elementi sostanziali: la denuncia di un confinante corredata da una relazione tecnica in cui sono state allegate le foto ritraenti lo stato dei luoghi; le motivazioni del diniego del provvedimento di sospensiva da parte del Tar del provvedimento di concessione rilasciato nelle more alla società costruttrice fondate sull’assenza dell’attualità del pregiudizio per non essere i lavori sostanzialmente iniziati; l’ordinanza del giudice civile in data 29 settembre 2010 che nell’ambito di un procedimento civile tra il condominio e la società Gavioli affermava che i lavori diretti alla posa in opera della fondazione del nuovo edificio non erano ancora iniziati alla data del 26 aprile 2010.

In ordine al periculum in mora il giudice di merito ha rilevato che vi era stata la produzione da parte della difesa di un permesso di costruzione in variante n. 25/2020 rilasciato il 4.10.2010 ma che in sede di riesame non era possibile valutarne il merito in assenza di una relazione tecnica sul rapporto fra il nuovo progetto ed il pregresso. Successivamente il Pm ha fatto pervenire memoria con allegata consulenza tecnica nella quale si rileva l’illegittimità del permesso di costruire n. 25/2010 in relazione alla inosservanza di NTA del PRG del Comune di Giuliano va per inosservanza delle distanze minime tra edifici prospicienti. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione dell’art. 324 c.p.p., per travisamento degli elementi assunti di prova circa l’ultra annualità dell’inizio dei lavori e la svalutazione della prova contraria fornita in giudizio, escludendosi la rilevanza del provvedimento del Tar che non era in realtà sceso nel merito dell’effettività dell’inizio dei lavori, così come dell’ordinanza del giudice civile che in realtà era chiamato a dare risposta al quesito se il carattere pregiudizievole dell’opera intrapresa dalla ditta di Gavioli si fosse palesato al denunciante nell’anno antecedente all’esercizio dell’azione a difesa della proprietà o del possesso. Per contro si fa rilevare come dinanzi al tribunale del riesame la difesa aveva fornito compendio documentale per dimostrare che non era mai stata dismessa la concreta voluntas aedificandi e che la sospensione dell’attività era stata determinata dall’attività di espianto e di reimpianto di palme secolari da conservare perchè soggette a tutela del corpo forestale.

2) violazione dell’art. 208 c.p.p., non avendo il tribunale affrontato l’esame della documentazione attestante il rinnovato vaglio di legittimità e di legalità dei lavori, consacrato dal rilascio del permesso di costruire 25/2010.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In relazione al primo motivo il tribunale si è correttamente richiamato ai principi enunciati da questa Sezione in materia di inizio lavori.

Al riguardo si è puntualizzato, infatti, che la mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sè, inidonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo ( D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 15), essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita, (sez. 3^, 27.1.2010 7114, Viola e altro, RV 246220,).

Si è precisato, infatti, nell’occasione che la legge non precisa la nozione di "inizio dei lavori": tale nozione, però, secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi.

In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.

Va salvaguardata, infetti, l’esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici.

La valutazione del tribunale sul punto appare esente da censure in questa sede avendo il ricorrente indicato elementi non decisivi per l’individuazione certa dell’inizio di lavori in quanto attinenti alla predisposizione del cantiere (cartellonistica, recinzione, spostamento delle palme, ecc.) in alcun modo comprovanti l’avvenuto inizio delle opere portanti e correttamente confronta tale rilievo con le analoghe conclusioni cui sono pervenuti sia il TAR che il giudice civile, sia pure per finalità autonome ed indipendenti dalla questione dibattuta in questa sede.

Quanto al permesso di costruire del 2010 in questa sede non può essere presa in considerazione la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica – che sostiene l’illegittimità anche del nuovo permesso di costruire – in quanto successiva rispetto alla valutazione del tribunale.

In ogni caso è sufficiente in questa sede rilevare che ancora una volta correttamente è stato ritenuto meritevole di approfondimento il rilascio del nuovo titolo dovendosene valutare, anche al limitato fine di verificare la permanenza delle esigenze cautelari, non solo la legittimità ma anche l’oggetto verificando se si tratti di una semplice variante, che, peraltro, non verrebbe a sanare l’illiceità dei lavori, o di un nuovo progetto finalizzato a rendere l’opera compatibile con le previsioni della NTA. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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