Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3013

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 3-11 luglio 2005 il Tribunale di Imperia rigettò tutte le domande proposte da A.B.C.G., che aveva chiesto, in via principale, che fosse accertata la simulazione relativa (sia nell’indicazione dell’acquirente nella persona di L.A.R., sia in ordine all’entità del prezzo) della compravendita immobiliare 12 febbraio 1997, con declaratoria che egli era co-acquirente con la L. oppure unico effettivo acquirente dell’immobile e, in via subordinata, che la L. venisse condannata a retrocedergli la quota di un mezzo dell’immobile, ovvero, in via ulteriormente subordinata, a restituirgli la somma di L. 664.662.500 da lui sborsata a favore della medesima.

2.- Con sentenza in data 27 ottobre – 20 novembre 2009 la Corte d’Appello di Genova, in totale riforma, condannò la L. a restituire all’ A.B. la somma di Euro 2 92.503,11.

La Corte territoriale osservò per quanto interessa: la citazione introduttiva del giudizio di primo grado non era nulla poichè, pur affastellando domande di merito di dubbia coerenza e compatibilità, l’attore le aveva scandite da un ordine di subordinazione che presupponeva il rigetto delle precedenti e ciascuna era del tutto comprensibile e determinata; era irrilevante che il giudice istruttore avesse ammesso un capitolo di prova testimoniale in precedenza ritenuto inammissibile; l’ A.B. aveva ridotto le proprie domande mantenendo solo la più subordinata; le risultanze istruttorie avevano dimostrato che l’ A.B. aveva versato la somma e la L. aveva riconosciuti gli esborsi da costui effettuati e si era impegnata alla restituzione.

3.- Avverso la suddetta sentenza la L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’ A.B. ha proposto ricorso incidentale condizionato R.F. (venditore dell’appartamento all’origine della controversia) non ha espletato difese. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Preliminarmente i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

1.1.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c., comma 4, in relazione al precedente art. 163, comma 3, nn. 3 e 4; nullità del procedimento in relazione all’art. 164 c.p.c., comma 4 e art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4. La ricorrente ripropone la tesi, già rigettata dalla Corte territoriale, di nullità dell’atto di citazione di primo grado relativamente alla domanda di pagamento somma di denaro assumendo che i fatti esposti nel medesimo risultavano di tale indeterminatezza da rendere impossibile articolare una qualsiasi difesa.

1.2.- La censura risulta manifestamente infondata. Ad essa ha già dato adeguata risposta la sentenza impugnata con le argomentazioni che sono state sintetizzate nella parte espositiva e la statuizione predetta è assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte (vedi art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Detta giurisprudenza è ferma nel ritenere (confronta, ad esempio, Cass. n. 4828 del 2006; Cass. n. 7448 del 2001; vedi anche Cass. n. 27670 del 2008) che la nullità della citazione per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l’aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata e (Cass. n. 18783 del 2009) che l’interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non solo nella sua letterale formulazione, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio; pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell’oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell’atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l’uso di formule sacramentali o solenni, poichè è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall’attore in qualunque parte dell’atto introduttivo.

Nella specie l’attore aveva premesso di avere versato la somma occorrente per l’acquisto dell’immobile e aveva conseguentemente chiesto di essere dichiarato proprietario esclusivo o, in subordine comproprietario del medesimo o, in ulteriore subordine, la restituzione della somma che, peraltro, la L. si era impegnata a restituire. La parte convenuta (attuale ricorrente) era stati, quindi posta in grado di comprendere le ben avverse pretese e di esplicare pienamente (come in effetti avvenuto) le proprie difese.

2.1.- Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto provata la sussistenza sia di una ricognizione di debito, sia di una promessa di pagamento da parte della L..

2.2.- Anche il motivo in esame risulta manifestamente infondato. A prescindere dalla considerazione che la motivazione di una sentenza non può essere, con riferimento al medesimo punto, al tempo stesso omessa e contraddittoria, le argomentazioni addotte dalla ricorrente attengono esclusivamente al vizio di insufficienza della motivazione.

Ma tale difetto è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La Corte territoriale ha congruamente e razionalmente indicato le ragioni del proprio convincimento, cui è pervenuta in esito all’esame a alla valutazione delle risultanze processuali.

La ricorrente adduce argomentazioni che contengono ampi riferimenti alle medesime e, quindi, si sostanziano nella postulazione di un loro diverso apprezzamento, non consentito in sede di legittimità. 3.- Pertanto il ricorso va rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato proposto dall’ A.B.. Le spese del giudizio di cassazione seguono il criterio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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