Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3011 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto 21 novembre 2006 P.F.A. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, G.J.J., R. e E.R. esercitando il diritto di riscatto L. n. 590 del 1965, ex art. 8 in relazione alla p.f. 165/1 in P.T. 851/11 C.C. Gargazzone, confinante con il proprio fondo coltivato p.f. 1280 in P.T. 89/1 C.C. Terlano (maso chiuso Hilber-Bergutt), alienato – con atto 20 settembre 2006 – dalla G. agli altri convenuti, in violazione del diritto di prelazione spettante a esso attore.

Nel contraddittorio dei convenuti che, costituitisi in giudizio, hanno resistito alla avversa domanda deducendone la infondatezza, svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale, con sentenza non definitiva 7 novembre 2007 ha rigettato la domanda sul rilievo, assorbente, che il diritto di prelazione e di riscatto spettanti ai proprietari coltivatori diretti confinanti con i fondi in vendita non spetta al titolare di un maso chiuso, attesa la tendenziale incompatibilità delle disposizioni statali in materia di prelazione con la legislazione provinciale in materia di masi.

Gravata tale pronunzia dal soccombente P., nel contraddittorio di E.R. e di R.V. nonchè di G.J. J. che, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’avversa impugnazione, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 17 giugno – 10 agosto 2009 in totale riforma della sentenza del primo giudice ha riconosciuto il diritto di riscatto in favore dell’ appellante, disponendo che il P. divenga proprietario del p.f. 165/1 in PT 851/11 Cc Cargazzone, in luogo degli appellati E. e R. e che il trasferimento della proprietà è subordinato alla condizione sospensione del pagamento del prezzo di Euro 740.000,00 da versare entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 1 dicembre 2009, hanno proposto ricorso, con atto 28 gennaio 2010, R. V. e E.R., affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, P.F. A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede G.J. J..

Motivi della decisione

1. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, andando di contrario avviso rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice, hanno accolto la domanda di riscatto proposta da P. F.A., coltivatore diretto proprietario in Terlano (Bolzano) di un fondo rustico, maso Hilberg – Bergutt, quanto a un terreno, confinante al suo fondo, acquistato il 20 settembre 2006 da R.V. e E.R., in violazione del diritto di prelazione spettantegli ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7. 2. I ricorrenti censurano la descritta sentenza denunziando, nell’ordine:

– violazione o falsa applicazione della Legge Provinciale sui masi chiusi 28 novembre 2002, n. 17, artt. 2, 7 e 10 e della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, stante la incompatibilità dell’istituto della prelazione agraria con quello di cui al maso chiuso primo motivo;

– violazione o falsa applicazione della Legge Provinciale sui masi chiusi 28 novembre 2001, n. 17, artt. 7 e 10 e della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7 in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Violazione o falsa applicazione della Legge Provinciale 10 giugno 2008, n. 4, art. 23 e degli artt. 11 e 12 disp. gen., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che anteriormente alla L. n. 4 del 2008 non era previsto il diritto di prelazione in caso di vendita di fondi confinanti con i nasi chiusi e che tale nuova norma, sopravvenuta, essendo priva di efficacia retroattiva, non può trovare applicazione nella specie secondo motivo;

– violazione o falsa, applicazione della legge sui masi chiusi del 2001, art. 7 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, atteso che la disciplina dei masi chiusi prevede che l’aggregazione di immobili o diritti agricoli al maso chiuse deve essere previamente autorizzata dalla Commissione sui masi chiusi, così come avviene per il distacco di parti di terreno terzo motivo;

– fondi cd. volanti violazione o falsa, applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla Legge Provinciale sui masi chiusi del 2001, art. 7 vigente al tempo dei fatti tenuto presente che ancorchè controparte dichiari di non avere alcuna intenzione di arrotondare il maso in senso tecnico (cioè di non voler fare rientrare il terreno per il quale è stato esercitato il riscatto all’interno del maso) in realtà si realizza in concreto tale ampliamento quarto motivo.

3. Nessuno dei sopra trascritti motivi può trovare accoglimento Alla luce delle considerazioni che seguono.

3.1. Come correttamente evidenzia la difesa di parte ricorrente mentre l’istituto del maso chiuso (di cui alla legge provinciale di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17) ha – in sostanza – lo scopo di impedire la eccessiva polverizzazione terriera e di favorire la coltivazione diretta in zone impervie, l’istituto della prelazione agraria, di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590 (art. 8) e L. 14 agosto 1971, n. 817 (art. 7) ha lo scopo di consentire l’ingrandimento di piccole unità culturali agrarie.

Da quanto precede – peraltro – contrariamente a quanto del tutto apoditticamente invoca la difesa di parte ricorrente – non può trarsi la conclusione che sussiste una incompatibilità – logica, economica o giuridica – tra un istituto e l’altro, sì che come si invoca possa affermarsi che al proprietario di un maso chiuso è precluso – ancorchè sussistono tutte le condizioni volute dal combinato disposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8 e L. n. 817 del 1971, art. 7 – l’esercizio del diritto di prelazione.

Giusta la testuale previsione del combinato disposto di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2 e L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 1, ultima parte, il coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ha diritto di prelazione di questi ultimi unicamente nella eventualità il fondo per il quale intende esercitare la prelazione, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Secondo lo schema normativo vigente, pertanto, ciò che rileva – al fine di escludere il diritto di prelazione, in capo al proprietario di un terreno confinante con quello posto in vendita – non è la circostanza – assolutamente neutra, ai fini del sorgere del diritto di prelazione (e di quello di riscatto) – che il fondo nel patrimonio del confinante sia, o meno, costituito in maso chiuso (ai sensi della L. Provincia Bolzano n. 17 del 2001, art. 2 e che, quindi, la speciale commissione dei Masi Chiusi, ha verificato e deciso che l’unità culturale nel patrimonio del retraente ha raggiunto la dimensione adeguata al mantenimento di una famiglia di coltivatori diretti) ma che tale fondo in aggiunta a quello per il quale il confinante vuole esercitare la prelazione non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.

Avendo – nel caso concreto – i giudici del merito escluso una tale eventualità (cioè, ripetesi, che il fondo per il quale il P. intende esercitare la prelazione in aggiunta a altri posseduti in proprietà o in enfiteusi non supera il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia) è palese che è assolutamente irrilevante che i terreni già nel patrimonio del P. avevano una dimensione adeguata al mantenimento di una famiglia di coltivatori diretti e che, pertanto, erano stati costituiti dalla apposita Commissione in maso chiuso.

3. 2. Anche il secondo motivo di ricorso deve essere rigettato atteso che è – palesemente – irrilevante, ai fini che ora interessano, che anteriormente alla L. 10 giugno 2008, n. 4 non era previsto il diritto di prelazione in caso di vendita di terreni confinanti con i masi chiusi e che – anzi – fosse previsto, espressamente, che nel caso di alienazione del maso chiuso i confinanti non possono esercitare il diritto di prelazione.

Infatti:

– la L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2, n. 2 dispone che il diritto di prelazione (di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8) spetta anche … al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purchè sugli stessi non siano insediati mezzadri, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti;

– non potendosi dubitare che i masi chiusi (di cui alla Legge Provinciale 28 novembre 2001, n. 17) possono comprendere anche terreni (è considerato maso chiuso – precisa l’art. 1 della ricordata legge provinciale – il complesso di immobili compresi i diritti connessi, iscritto nella sezione prima (masi chiusi) del libro fondiario) è palese che il proprietario di un maso chiuso allorchè riveste la qualifica di coltivatore diretto (ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 31) bene può esercitare il diritto di prelazione di cui si discute (ove, ovviamente, sussistano tutte le altre condizioni volute dalla legge);

– irrilevante, e in alcun modo pertinente, al fine del decidere, è la circostanza che sia espressamente escluso il diritto di prelazione dei confinanti in caso di alienazione di un maso chiuso;

– ciò almeno sotto due profili: in primo luogo si osserva che la L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 2, contiene un elenco, pressochè tassativo, delle ipotesi in cui la prelazione non è consentita, elenco che – palesemente – deve essere integrato con la previsione di cui alla Legge Provinciale n. 17 del 2001, art. 10, comma 5, senza che sia consentito interpretare questa ultima disposizione in termini opposti al suo tenore letterale e, in particolare, come se dicesse che la prelazione non è consentita neppure qualora il fondo confinante a quello in vendita è costituito in maso chiuso (interpretazione non solo non consentita dall’art. 12 preleggi, ma priva, altresì, di qualsiasi giustificazione logica);

– in secondo luogo è proprio la circostanza che il legislatore provinciale abbia escluso la prelazione in un caso (alienazione di un maso chiuso) e non nell’ altro (in pratica, reciproco, in cui sia venduto un terreno confinante a altro costituito in maso chiuso) conferma viepiù la bontà dell’assunto fatto proprio nella specie dalla sentenza gravata (sulla rilevanza del principio ermeneutico secondo cui ubi lex voluit dixit, cfr., tra le tantissime, ad esempio, Cass. 24 marzo 1982, n. 1867; Cass. 21 febbraio 1984, n. 1248; Cass. 8 maggio 1991, n. 5085; Cass. 7 ottobre 2007, n. 20898);

– parimenti irrilevante – al fine del decidere – è la circostanza che con la legge provinciale 10 giugno 2008, n. 4 sia stato previsto, che nel caso di fondi agricoli offerti in vendita e confinanti con fondi agricoli facenti parte di un maso chiuso, il diritto di prelazione di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, e successive modifiche, spetta anche al proprietario coltivatore diretto del maso chiuso, atteso che i giudici a quibus, nell’accogliere la domanda di retratto del P. non hanno fatto applicazione della norma sopravvenuta (dopo l’esercizio del diritto di riscatto e, quindi, ex art. 11 preleggi non applicabile in questo giudizio) ma hanno applicato la norma, nazionale, previgente e, cioè l’art. 7, comma 2, n. 2 della più volte ricordata L. n. 817 del 1971 (ritenendo, di conseguenza, che la nuova norma provinciale non ha carattere innovativo);

– del tutto irrilevante, ancora, al fine di invocare la non applicabilità, delle norme – generali – sulla prelazione, in caso di vendita di fondo confinante a fondo costituito in maso chiuso, è l’assunto che le norme in tema di prelazione costituiscono una forte limitazione alla libertà contrattuale delle parti. In realtà è proprio l’assunto di parte ora ricorrente che si risolve in una limitazione della libertà contrattuale delle parti, garantita dall’art. 42 Cost. nonchè dal precedente art. 3 Cost., atteso che viene a discriminare i proprietari coltivatori diretti di fondi confinanti con quelli in vendita a secondo che il fondo di loro proprietà sia, o meno, costituito in maso chiuso (circostanza, quest’ultima, assolutamente irrilevante e priva di qualsiasi effetto, nei confronti dei proprietari dei fondi confinanti che intendono alienare la loro proprietà).

3.3. Manifestamente infondate – ancora – sono tutte le considerazioni sviluppate nel terzo motivo che -in buona sostanza – sono meramente ripetitive degli argomenti sviluppati con il primo motivo.

Quanto, da ultimo, al rilievo che è necessaria la autorizzazione da parte della apposita commissione amministrativa (dei Masi Chiusi) per gli atti privatistici che comportino modificazione dell’estensione del maso (di cui al terzo motivo, ultima parte) e alla circostanza – sviluppata con il quarto motivo – secondo cui il P. in realtà vuole ampliare il proprio maso nel senso di unità produttiva o aziendale, con conseguente impossibilità di far luogo all’esercizio della prelazione, entrambe le deduzioni sono manifestamente infondate.

Qualora il proprietario di un maso chiuso esercita il diritto di prelazione e, acquisisca, così la proprietà di terreni confinanti con il proprio maso, lo stesso non agisce quale proprietario del maso, nè chiede – all’autorità giudiziaria, in assenza della previa autorizzazione – l’ampliamento del proprio maso nella quale eventualità l’assunto del ricorrente potrebbe – in tesi – avere un qualche spessore, ma agisce quale coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi in vendita (cfr. L. n. 817 del 1971, art. 7, comma 2, n. 2).

E’ palese, pertanto:

– da un lato, che il fondo così acquistato non costituisce ampliamento del maso chiuso;

– dall’altro, che allo scopo, non è necessario alcun intervento dell’autorità amministrativa.

Dovendosi escludere – come già anticipato in sede di analisi del secondo motivo – che i proprietari di masi chiusi, in ispregio dell’art. 3 Cost., abbiano una limitata capacità giuridica e non possano – di conseguenza – nè acquisire altri immobili oltre il maso nè esercitare i diritti loro spettanti quali coltivatori diretti, proprietari di terreni agricoli, è palese la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, ultima parte e del quarto motivo.

4. Il proposto ricorso – in conclusione – deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo, in applicazione del seguente principio di diritto: il coltivatore diretto, proprietario di un maso chiuso, anche anteriormente all’entrata in vigore della Legge Provinciale Bolzano 10 giugno 2008, n. 4, art. 23, modificativa della Legge Provinciale 28 novembre 2001, n. 17, art. 10, poteva esercitare la prelazione di fondi offerti in vendita confinanti con il proprio maso, ove sussistevano tutte le condizioni volute dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, e della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 7, comma 2.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00, oltre Euro 10.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

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