Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3007 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.R.L. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di S. Angelo dei Lombardi la concessionaria Autodue s.r.l. chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita della propria autovettura Volkswagen Golf e il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale occorso mentre si trovava alla guida di tale autovettura.

Esponeva l’attore di aver acquistato l’auto dalla suddetta concessionaria e che, mentre si trovava alla guida della stessa, all’uscita di una curva, il veicolo sbandava andando fuori strada.

Secondo il D.R. causa dello sbandamento era stata l’avaria degli organi di sospensione e/o trasmissione dell’auto.

La Auto Due contestava la domanda attrice e chiedeva di chiamare in causa, in garanzia, la Autogerma s.p.a. che a sua volta eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente quello di Verona; nel merito chiedeva il rigetto delle domande azionate nei suoi confronti.

Il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi dichiarava la propria competenza in ordine alla domanda avanzata da Auto Due nei confronti di Autogerma e rigettava le domande del D.R. nei confronti della stessa Auto Due, rimanendo così assorbita la domanda di garanzia.

Proponeva appello il D.R. dinanzi alla Corte distrettuale di Napoli denunciando l’erroneità della sentenza di primo grado per non aver tenuto in debito conto le risultanze probatorie.

La Corte d’Appello, pronunciando sul gravame avverso la sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi nei confronti di Autodue s.r.l. e della Volkswagen Group Italia s.p.a. (già Autogerma s.p.a.) rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado accertando che il cosiddetto sbandamento in curva del mezzo si era verificato per il presumibile eccesso di velocità e che in ogni caso sull’autovettura non si erano riscontrati evidenti cedimenti del perno di collegamento e del semiasse di sinistra in seguito all’urto.

La Corte riteneva pertanto che nessuna prova era emersa circa l’asserita ingovernabilità del veicolo.

Propone ricorso per cassazione D.R.L. con due motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Auto Due s.r.l. e la Volkswagen Group Italia s.p.a. (già Autogerma s.p.a.).

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso D.R.L. denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e s.s., artt. 1223, 1453 e s.s., 1476 e ss e 1490 e ss. 2697 cod. civ. e art. 115 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Sostiene parte ricorrente che erroneamente il giudice di merito, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dell’autovettura, aveva ritenuto che fosse onere dell’attore dimostrare l’esistenza dei vizi della cosa. Assume inoltre il ricorrente che in tema di riparto dell’onere della prova nella responsabilità contrattuale, il criterio da adottare sarebbe dovuto essere quello cosiddetto della "vicinanza della prova", nella specie essendo emerso dalla c.t.u. che "non è possibile stabilire se vi erano precedenti anomalie".

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, mentre sull’acquirente incombe l’onere della prova, oltrechè della tempestività della denuncia, anche dell’esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, il venditore deve offrire la prova liberatoria circa l’inesistenza della sua responsabilità (Cass., 12 giugno 2007, n. 13695).

In questo giudizio nessun elemento di prova è stato accertato in ordine alla presenza di difetti e di anomalie dell’auto in questione.

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e s.s., artt. 1223, 1453 e s.s., 1476 e ss e 1490 e ss., 40 e 41 cod. pen., artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Lamenta parte ricorrente che la sentenza impugnata, pur dando atto che la causa indicata dall’attore appariva probabile, ha ritenuto che non si poteva considerare certa l’origine dell’incidente occorso, essendo ipotizzabile che l’evento dannoso fosse riconducibile alla eccessiva velocità, superiore a quella consentita.

La statuizione della Corte d’Appello, secondo il D.R., sarebbe viziata dalla violazione dei principi in materia di causalità scientifica, nonchè da contraddittorietà e da insufficiente motivazione, essendo noto che per la istituzione del nesso causale occorre che l’evento sia riconducibile, secondo leggi scientifiche, alla causa ipotizzata, non già in termini di certezza e neppure di possibilità, bensì di probabilità.

Il motivo deve essere rigettato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonchè dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., 8 luglio 2010, n. 16123).

Il giudice di merito, in diritto, si è uniformato proprio al principio della "prevalenza", laddove ha ritenuto che in virtù di detto principio la tesi dell’attore non poteva essere accolta.

Secondo l’impugnata sentenza non risulta sussistere il nesso di causalità tra il danno patito dall’appellante – al mezzo ed alla persona – ed il sinistro avvenuto l’1 giugno 2000 in quanto nessuna prova è stata accertata in relazione all’asserita ingovernabilità dell’autovettura mentre la relazione peritale d’ufficio ha accertato che i danni subiti dal veicolo avvalorano l’ipotesi dello sbandamento per eccesso di velocità.

Quanto poi al dedotto vizio di motivazione si deve rilevare che lo stesso vizio, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 18 marzo 2011, n. 6288).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza è adeguatamente motivata e priva di vizi logici o giuridici.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge a favore di Autodue s.r.l. e in pari misura a favore di Wolkswagen Group Italia s.p.a..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *