Cons. Stato Sez. V, Sent., 02-11-2011, n. 5835 Enti locali Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. II, con la sentenza n. 518 del 15 febbraio 2000, ha accolto parzialmente il ricorso per l’annullamento del provvedimento sindacale (e della relativa delibera di Giunta Municipale) di aggiornamento del canone annuo relativo alle licenze di accesso ad impianti di distribuzione carburante.

Il TAR ha fondato la sua decisione sul principio di irretroattività degli atti amministrativi, che non possono dispiegare effetti anteriori alla data della loro adozione: nel caso di specie, l’atto impugnato non poteva disporre che per l’avvenire.

Parte appellante ha riproposto in appello i motivi di ricorso disattesi in primo grado:

– incompetenza relativa all’organo emanante;

– violazione dell’art. 8, comma 5, del T.U. n. 1740/33;

– eccesso di potere per mancata applicazione del criterio "soggezione delle strade".

All’udienza pubblica del 12 luglio 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, al fine di valutare funditus le censure proposte con l’atto d’appello, occorre evidenziare la specifica situazione di fatto che costituisce l’antecedente dei provvedimenti impugnati.

Dagli atti prodotti in giudizio si rileva che l’art. 6 del Regolamento comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubblici (adottato con deliberazione consiliare n. 91 in data 26 giugno 969) dispone che, nei casi previsti dall’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, è dovuto un canone annuo; il successivo art. 30 (Applicazione del canone) stabilisce che il canone è dovuto dal titolare della licenza o della concessione e la sua misura è determinata dalla Giunta Municipale in base ai criteri indicati nel comma 5 dell’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (doc. nn. 1 e 2 del fascicolo di primo grado).

Con la deliberazione 5 marzo 1971, n. 890 la Giunta Municipale ha provveduto ad indicare i criteri di determinazione del canone e, con la successiva deliberazione 2 febbraio 1975, n. 688, la Giunta Municipale ha mantenuto inalterati i criteri di determinazione del canone per le licenze di accesso alle stazioni di rifornimento carburante, modificandoli solo in data 26 gennaio 1982, con provvedimento n. 196, avendo la Giunta Municipale deliberato innovativamente in materia (doc. n. 5 fascicolo di primo grado).

La società appellante, titolare di più licenze di accesso a stazioni di rifornimento carburanti, aveva proposto tre ricorsi contro quest’ultima deliberazione, ricorsi accolti dal T.A.R. Veneto che, con sentenze nn. 836, 837 e 838 del 1984, aveva annullato tale ultima deliberazione, sul presupposto di una non corretta osservanza del disposto dell’art. 8 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 per l’individuazione dei criteri di determinazione del canone.

A seguito di tali pronunce del T.A.R., il Comune ha adottato un nuovo provvedimento in data 24 novembre 1987, n. 4020, in via d’urgenza, ratificato dal Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1988, n. 48 (docc. nn. 3 e 4 fascicolo di primo grado), avente ad oggetto "Occupazione spazi ed aree pubbliche. Canone annuo relativo alle licenze di accesso ad impianti di distributori carburante".

Sotto questo profilo, esaminando immediatamente il primo motivo di appello, si deve sottolineare che l’istituto della ratifica ricorre allorché sussista una legittimazione straordinaria di un organo ad emanare a titolo provvisorio e in una situazione d’urgenza un provvedimento che rientra nella competenza di un altro organo il quale, ratificando, lo fa proprio, come nella specie.

In sede di ratifica dei provvedimenti adottati dalla Giunta municipale in via di urgenza, il Consiglio Comunale non deve limitare la propria indagine al solo accertamento delle condizioni previste dalla legge, affinché la Giunta possa provvedere in sua vece, ma può verificare anche il contenuto del provvedimento, con conseguente possibilità di modificarlo, nonché di escludere la ratifica anche per ragioni diverse da quelle attinenti alla sussistenza del presupposto dell’urgenza, compresa una diversa valutazione dell’opportunità dell’atto.

In particolare, il presupposto dell’urgenza, in base al quale la Giunta esercita i poteri ordinariamente spettanti al Consiglio Comunale, può essere sindacato solo da quest’ultimo, in sede di ratifica, in quanto la sua rilevanza costituisce valutazione di merito, non sindacabile dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 1° ottobre 2004, n. 6366).

Pertanto, alla luce di tale pacifico orientamento, la prima censura d’appello relativa all’asserita mancanza del requisito dell’urgenza è infondata.

Con riferimento alle altre censure, si deve rilevare che la delibera ha seguito le indicazioni fornite dal T.A.R. per il Veneto nelle predette sentenze del 1984, attenendosi al disposto di cui all’art. 8 R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, facendo propri i criteri individuati dal D.M. 14 giugno 1965 (e successive modificazioni) concernente le licenze di accesso a stazioni di rifornimento carburante, di competenza dell’A.N.A.S.

Tale scelta, peraltro pienamente legittima sotto il profilo dell’esercizio della discrezionalità amministrativa nella precisazione dei criteri sui quali il canone oggetto del giudizio è misurato, risponde all’esigenza messa in evidenza dalle citate sentenze del T.A.R., laddove esse hanno affermato la necessità di una disciplina della materia che risultasse tendenzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale, compatibile con i più generali principi costituzionali.

Il riferimento, anche indiretto, ai criteri di cui al D.M. citato da parte dell’Amministrazione, risponde in pieno a tale esigenze di uniformità, che costituisce parte del contenuto conformativo delle predette sentenze del TAR Veneto.

Sul piano contenutistico, l’art. 1 del suddetto D.M. stabilisce le misure dei canoni annui relativi alle licenze di accesso ai diversi tipi di impianti di distributori carburante in relazione ad un canone base da moltiplicare per un coefficiente di maggiorazione afferente ai servizi annessi all’impianto interessato, ed il prodotto così ottenuto è moltiplicato per un secondo coefficiente afferente all’importanza della strada, alla distanza degli impianti da centri abitati ed alla importanza degli arbitrati stessi.

L’art. 2 indica la misura del canone base per i diversi tipi d’impianto; il successivo art. 3 individua il primo coefficiente di maggiorazione e l’art. 4 richiama l’allegato B che indica il secondo coefficiente riferito ai singoli tratti di strada statale.

Sulla base di tale normativa, pertanto, la deliberazione della Giunta Comunale impugnata, al punto 1, lettera a), della parte dispositiva ha indicato prima il "canone base per ogni impianto senza alcun servizio aggiuntivo", quindi il primo correttivo (coefficiente A), relativo ai servizi annessi all’impianto, infine, il secondo correttivo (coefficiente B), riferito all’importanza della strada e dei centri abitati, individuando, nell’allegato n. 1, le singole strade.

Dunque, in relazione agli altri motivi di appello, il Collegio osserva che la determinazione impugnata si ispira in pieno al suddetto D.M., legittimamente richiamato dall’Amministrazione comunale in quanto la relativa disciplina tende a rendere uniforme la disciplina della materia sull’intero territorio nazionale, così come imponeva il contenuto conformativo delle precedenti sentenze del TAR Veneto del 1984, già citate.

Pertanto, al di là della problematica della necessità dell’impugnazione del Decreto Ministeriale, necessità per vero erroneamente ritenuta dal giudice di prime cure, secondo il Collegio assume decisiva rilevanza proprio la circostanza che, come detto, il suddetto D.M. è stato legittimamente richiamato dall’Amministrazione comunale in quanto la relativa disciplina tende a rendere uniforme la disciplina della materia sull’intero territorio nazionale.

Peraltro, deve essere rilevato che il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 (e quindi anche il suo art. 8), invocato dalla parte appellante, è stato espressamente abrogato dall’art. 231 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

In particolare, il suddetto decreto era già stato abrogato dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 27 ottobre 1958, n. 956 e confermato dall’art. 145, comma 2, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; successivamente, nella parte rimasta in vigore, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e dall’art. 231, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, appena richiamato.

Successivamente, l’abrogazione è stata ribadita dall’art. 1, comma 1, del D.P.R. 13 dicembre 2010, n. 248.

In concreto, con i nuovi criteri adottati in ottemperanza alle citate sentenze del TAR Veneto del 1984, é stato abbandonato ogni riferimento al reddito prodotto dalla singola stazione di rifornimento carburante e si è proceduto alla classificazione delle strade comunali al fine dell’attribuzione del coefficiente attinente l’importanza della strada e dei centri abitati ove l’impianto è ubicato.

Il Comune di Verona ha determinato un canone base in funzione del tipo di impianto, individuando poi i due correttivi o coefficienti, il primo (A) relativo alla presenza di servizi aggiuntivi, il secondo (B) all’importanza della strada e dei centri abitati ove l’impianto è ubicato.

L’Amministrazione ha, dunque, tenuto presente un canone base, diversificando poi necessariamente i tipi di impianto ed i tipi di strada da cui si accede agli stessi, tenendo ovviamente presente l’importanza della strada e dei centri abitati cui la stessa adduce, che costituiscono sicuri dati di riferimento per determinare, sia pure presuntivamente, l’afflusso ed il deflusso alla stazione di rifornimento degli automezzi circolanti sulla strada.

Questo dato va certamente integrato con riferimento all’importanza della singola stazione di rifornimento ed ai servizi aggiuntivi rispetto ad un tipo base poiché è di tutta evidenza che maggiori sono i servizi offerti e maggiore è l’afflusso dei consumatori.

Tali criteri sono, infatti, funzionali non ad indicare il valore economico della concessione e il vantaggio che il concessionario, ma la maggiore o minore utilizzazione degli accessi alle stazioni di rifornimento carburanti: peraltro, tale criterio (cd. correttivo B citato) è un dato particolarmente importante nella determinazione del canone, poiché tale correttivo è un moltiplicatore, da uno a tre, del canone base.

Tale rilevo evidenzia, pertanto, anche l’infondatezza dell’ultimo motivo di appello.

Conclusivamente, alla luce del complesso delle argomentazioni svolte, si deve ritenere infondato l’appello, che deve essere quindi respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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