T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 535 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, assertivamente proprietario di un’area catastalmente individuata al foglio di mappa n. 43, particelle nn. 1406, 1398 (in parte) e 1494 (in parte), espone che per una superficie complessiva di 7.815 mq., la variante al P.R.G. approvata con Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 334 del 20.7.1998, ebbe ad imporre il vincolo di destinazione a Zona I Istruzione dell’obbligo.

Non avendo il Comune di Ferrandina emanato, entro i tredici anni trascorsi, il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione della scuola, tale terreno risulta disciplinato dall’art. 9 DPR n. 380/2001 e cioè, risultando inserito all’interno del perimetro del centro abitato, su di esso non può realizzarsi alcunchè, essendo ivi ammessi, soltanto sui fabbricati esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo.

Pertanto, il ricorrente con istanza del 28 marzo 2011, protocollata in arrivo il successivo 4 aprile, ha chiesto al Comune di Ferrandina, in via principale, l’adozione del provvedimento, contenente la nuova pianificazione del suddetto terreno, tenendo conto delle destinazioni e degli indici delle aree circostanti.

Ove, invece, il Comune si determinasse per la reiterazione dello stesso o di altro vincolo, si chiede che venga riconosciuto alla proprietà un indennizzo pari al danno, anche nella forma di riconoscimento di jus edificandi su altre aree dello stesso proprietario. Comunque, in caso di inerzia nel provvedere alla riqualificazione, si chiede, quanto meno, il risarcimento del danno corrispondente all’indennizzo per reiterazione del vincolo (art. 39 DPR n. 327/2001).

Il silenzio inadempimento, formatosi sulla predetta istanza, è stato impugnato con il presente ricorso (notificato in data 28/7/2011), ove si deduce la violazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, dell’art. 9 DPR n. 327/2001, degli artt. 42 e 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per omessa e/o erronea considerazione dei presupposti, difetto di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento.

Nel ricorso è proposta, ai sensi dell’art. 117, comma 6, Cod. Proc. Amm., anche la domanda di risarcimento danni subiti e subendi dal ricorrente a causa e per l’effetto dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a seguito dell’avvenuta decadenza del vincolo urbanistico. Si chiede la liquidazione in via equitativa di una somma pari al 10% del valore venale del bene gravato da vincolo decaduto o di altra maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia, anche previa ammissione di C.T.U. ed eventualmente trasformando il dovuto in termini di perequazione urbanistica, con l’assentimento di diritti edificatori utilizzabili in altre zone del territorio comunale e liberamente negoziabili tra soggetti privati.

Il Comune non si è costituito in giudizio ed alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2011 il difensore del ricorrente ha spedito la causa in decisione.

Motivi della decisione

Il presente ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm. avverso il silenzio inadempimento, formatosi sull’istanza (notificata al Comune di Ferrandina il 28.3.2011), volta ad ottenere la ripianificazione dell’area, di proprietà del ricorrente – foglio di mappa n. 43, particelle nn. 1406, 1398 (in parte) e 1494 (in parte) – con una superficie complessiva di 7.815 mq., essendo scaduto il vincolo urbanistico "Zona I – Istruzione dell’obbligo", risulta fondato e pertanto va accolto.

E’ univoca la giurisprudenza (CdS, IV, 5355/2007; TAR Campania 16558/2010) nel ritenere l’obbligo del Comune di provvedere alla integrazione dello strumento pianificatorio divenuto in parte qua inoperante per la scadenza dei vincoli imposti sulle determinate aree.

Nella fattispecie, deve ritenersi che la puntuale destinazione urbanistica, che prevedeva la realizzazione di Istituto scolastico, si configurava quale vincolo preordinato all’espropriazione, che ai sensi dell’art. 9, comma 2, DPR n. 327/2001 ha una durata di 5 anni oppure una durata maggiore, se entro il quinquennio viene emanato uno strumento urbanistico attuativo ovvero dichiarata la pubblica utilità dell’opera: ma dette circostanze non sembrano ricorrere nella fattispecie in esame.

Poiché il Comune di Ferrandina non ha emanato, entro il predetto termine di 5 anni ex art. 9, comma 2, DPR n. 327/2001, il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione della Scuola, il suddetto terreno risulta disciplinato dall’art. 9 DPR n. 380/2001, cioè, poiché risulta inserito all’interno del perimetro del centro abitato, il ricorrente non può costruire alcun edificio, essendo nel luogo ammessi soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo ai fabbricati esistenti.

Pertanto, risulta legittima la pretesa del ricorrente nei confronti del Comune di Ferrandina perché provveda alla (ri)pianificazione dell’area in questione.

E su tale valutazione non può certo influire il "Nota bene" inserito alla fine del Certificato di destinazione urbanistica", rilasciato il 25 gennaio 2011 e versato in atti, secondo il quale "gli indici ed i parametri indicati nel presente certificato sono puramente indicativi, in quanto è in itinere da parte di questo Ente la redazione del Regolamento Urbanistico, la cui approvazione può comportare una modifica degli indici plano volumetrici della zona". Infatti la dichiarata attività in itinere non assume alcuna valenza provvedimentale e che la stessa non abbia avuto rilievo determinante sulla situazione dedotta in giudizio lo si deve desumere dal comportamento processuale del Comune che nè si è costituito in giudizio, né a fatto pervenire ulteriore documentazione.

Comunque, giova ricordare, che l’art. 44, comma 1, l.r. Basilicata n. 23/1999 ha sancito l’obbligo di tutti i Comuni della Regione di:

a) convocare, "entro il 30.6.2007", la Conferenza di Pianificazione ex art. 25 stessa l.r.;

b) adottare il Regolamento Urbanistico ex art. 16 "entro 90 giorni dalla data del verbale autorizzatorio della Conferenza definitiva";

c) approvare il Regolamento Urbanistico ex art. 16 "entro 120 giorni dalla data dell’adozione".

L’art. 44 in commento, statuisce espressamente al comma 1 che "decorso inutilmente il termine per l’indizione della Conferenza o per la successiva adozione del Regolamento Urbanistico", i Comuni, "fatti salvi i permessi di costruire ed i Piani Attuativi in corso di validità", potevano consentire soltanto gli interventi di cui all’art. 9 DPR n. 380/2001, le opere pubbliche e gli interventi, destinati alla ricostruzione e/o riparazione del patrimonio edilizio danneggiato da eventi sismici, con la puntualizzazione che tali misure limitative cessavano di avere efficacia "a decorrere dalla data di indizione della Conferenza di Pianificazione ovvero dalla data di adozione del Regolamento Urbanistico" ai sensi del precedente art. 16.

Conseguentemente, tenuto conto pure della circostanza che nella specie la legittima pretesa del ricorrente attiene all’esercizio di un potere discrezionale, questo Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di Ferrandina di approvare, entro il termine di 135 giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente Sentenza, il suddetto il Regolamento Urbanistico prevedendo in tale ambito la disciplina urbanistica dell’area in epigrafe specificata, estesa mq. 7.815, sull’essenziale rilievo che, ai sensi dell’art. 9 DPR n. 380/2001, sui terreni, come quello di cui si discorre, inseriti all’interno del perimetro del centro abitato e sui quali non è stato ancora costruito alcun fabbricato, possono essere eseguiti soltanto gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo: cioè non è possibile alcun utilizzo.

Alla scadenza del prescritto termine e qualora il Comune resti inadempiente, su richiesta del ricorrente potrà, verificata l’inerzia, essere nominato apposito Commissario ad acta che provveda con i poteri degli Organi amministrativi competenti.

Infine, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, nelle diverse modalità di ristoro indicate, il Collegio ritiene di doverla respingere per due ordini di ragioni:

1) il ricorrente non ha provato in alcun modo l’esistenza di un danno concreto e neppure è dato riscontrare un’attività dello stesso (ad es., domanda di permesso di costruire; richiesta di utilizzo commerciale dell’area etc) negata dal Comune per l’esistenza del vincolo urbanistico scaduto e la mancata rizonizzazione dell’area in questione. Né in questa sede può farsi valere il diritto all’indennizzo derivante dal vincolo, essendo l’eventuale richiesta da formularsi innanzi all’AGO;

2) non può esservi valutazione del danno se non previa constatazione della sua sussistenza. E ciò può aversi solo all’esito del rinnovato esercizio del potere di pianificazione dal quale dipende o un futura destinazione edificabile del terreno di cui è causa, alla stregua dei parametri urbanistici, previsti per la Zona C, che in assenza di Regolamento Urbanistico ex art. 16 l- r. n. 23/1999 risultano inefficaci, o una reiterazione del vincolo con esclusione del danno risarcibile se non eventualmente, ove ritenuto ammissibile, come danno da ritardo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata così decide:

1) accoglie il ricorso in epigrafe avverso il silenzio inadempimento, ordinando al Comune intimato di approvare, entro il termine di 135 giorni, decorrenti dalla notificazione e/o comunicazione della presente Sentenza, il Regolamento Urbanistico ex art. 16 l. r. n. 23/1999, prevedendo in tale ambito la disciplina urbanistica dell’area di mq. 7.815, meglio sopra specificata;

2) respinge la domanda di risarcimento danni;

3) condanna il Comune di Ferrandina al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 1000,00(mille/00) ed alla rifusione del contributo unificato, nella misura versata di Euro 600,00(seicento/00), in favore del ricorrente.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Michele Perrelli, Presidente, Estensore

Antonio Ferone, Consigliere

Giancarlo Pennetti, Consigliere

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