Cass. civ. Sez. III, Sent., 28-02-2012, n. 3000 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.L., premesso di esser stato gestore della rivendita speciale di tabaccheria della stazione ferroviaria, con l’uso di chiosco nei locali messi a disposizione dalle F.F.S.S. per effetto del contratto del 16 marzo 1994 a scadenza 30 giugno 2002 – in prosecuzione del precedente contratto del 27 dicembre 1984 con l’allora azienda autonoma Ferrovie dello Stato – citava la s.p.a.

Metropolis chiedendone la condanna all’adempimento del contratto fino alla scadenza ed in subordine al risarcimento dei danni in solido con le Ferrovie dello Stato perchè, agendo anche per conto di esse, aveva indetto una gara per la locazione in uso di un immobile ubicato nel fabbricato viaggiatori della nuova stazione F.S. di Sanremo, da adibire a rivendita di tabacchi, a cui egli aveva partecipato, ma ne era stato escluso essendo stato assegnato a terzi; 2) il Tribunale, qualificato il contratto "a disciplina della gestione della rivendita di generi di monopolio" atipico e assimilabile al contratto di affitto di azienda, e ravvisato l’inadempimento delle Ferrovie che, senza attendere la scadenza naturale del contratto, avevano indetto la gara per l’assegnazione della nuova rivendita a decorrere dall’apertura settembre 2001 – della nuova stazione di Sanremo, condannava le convenute al risarcimento del danno nella complessiva somma di Euro 97.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione; 3) con sentenza del 29 ottobre 2005 la Corte di appello di Genova riformava la sentenza di primo grado poichè il collegamento tra rivendita e stazione ferroviaria funzionante era meramente supposto tra le parti nè rilevava che la rivendita dei tabacchi fosse speciale attenendo la circostanza al regime delle licenze e/o autorizzazioni amministrative e non al rapporto privatistico intercorso tra le parti; 4) le disposizioni contrattuali influivano soltanto sull’inquadramento del contratto e non sul predetto collegamento, ed infatti l’art. 23 del medesimo prevedeva che "si intenderà risolto il contratto qualora venga a cessare per le F.S. l’esercizio della stazione", individuando i locali messi a disposizione all’interno di essa, secondo l’art. 1, mediante il disegno firmato dai contraenti, parte integrante del contratto; 5) pertanto i locali concessi erano legati a quella stazione sì che il trasferimento di essa, comportando la cessazione dell’esercizio ferroviario in quel luogo, aveva comportato la possibilità per le appellanti di risolvere il contratto e dunque le stesse, pur non essendosene avvalse, non erano inadempienti nell’aver consentito a terzi la gestione della tabaccheria prima della scadenza naturale del contratto con il V..

Ricorre per cassazione V.L. cui resistono la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e la Ferservizi s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Va pregiudizialmente respinto il rilievo di inammissibilità del ricorso per tardività poichè la sentenza impugnata è stata depositata il 29 ottobre 2005 ed il ricorso è stato notificato il 14 dicembre 2006, ossia un anno – scadente il 29 ottobre 2006, dovendosi computare ex nominatione dierum – e quarantasei giorni, a norma dell’art. 327 cod. proc. civ. nella formulazione ratione temporis applicabile.

1.1. – Con un unico motivo il ricorrente deduce: "Violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362, 1363, 1364, 1369 e 1371 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa e/o insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)" in relazione: a) all’intestazione del contratto avente ad oggetto la disciplina della rivendita di generi di monopolio e di articoli vari con uso del chiosco e dei locali messi a disposizione dalle F.S., nella stazione di Sanremo; b) alle clausole contrattuali, tra cui l’art. 2 secondo il quale il contratto aveva durata novennale fino al 30 giugno 2002, con facoltà per le F.S. di riprendere il locale ferroviario in caso di necessità di utilizzazione per esigenze di pubblico servizio di difesa nazionale; 3) all’art. 8 secondo cui, in caso di esigenze di servizio ferroviario, le F.S. si riservavano di assegnare altro locale per l’esercizio della rivendita, che il gestore aveva l’obbligo di mantenere in condizioni consone all’ambiente ferroviario e all’importanza della stazione, attenendosi – art. 10 – alle prescrizioni delle F.S. – e del Capo Stazione, sottoponendogli ogni contestazione e divergenza – art. 12 – anche in relazione agli orari di apertura e chiusura – art. 11 – con facoltà di farsi coadiuvare da altra persona, purchè gradita alle F.S.; 4) all’art. 23 secondo cui la risoluzione in tronco del contratto era prevista soltanto nel caso di cessazione per le F.S. dell’esercizio della stazione, ipotesi a cui illegittimamente la Corte di merito aveva assimilato il trasferimento dell’ubicazione di essa.

Pertanto il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di merito da un lato e correttamente ravvisato un contratto atipico inerente alla gestione di rivendita di generi di monopolio ed articoli vari, e dall’altro escluso il collegamento della locazione con l’ubicazione nella stazione ferroviaria funzionante di Sanremo, con conseguente obbligo delle società R.F.I. e Metropolis di trasferire la rivendita nei locali della nuova stazione, e non considerato che il contratto del 1994 era la prosecuzione di quello del 1984 che aveva ad oggetto l’affidamento in concessione della rivendita per soddisfare l’interesse pubblico connesso all’esercizio ferroviario – con i sottesi servizi accessori – rivendita giornali e generi di monopolio nonchè articoli vari – in violazione degli artt. 1362, 1366 e 1371 c.c. e del principio della buona fede, della correttezza e dell’equo contemperamento degli interessi delle parti, sbilanciati a favore di F.S. e a discapito del gestore V.. Infatti questi era interessato ad esercitare l’attività commerciale all’interno della stazione ferroviaria in esercizio e funzionante, tant’ è che nel caso di cessazione della stazione è prevista la risoluzione del contratto; nell’interesse di entrambe le parti (art. 23 precitato), mentre nella fattispecie è stata indetta una nuova gara per l’assegnazione della rivendita degli stessi generi nella nuova stazione, nè il richiamo contenuto nel contratto ai locali ubicati nella stazione funzionante al momento della conclusione di esso è decisivo della volontà delle parti di svolgere soltanto in quelli l’esercizio commerciale, essendo invece prevista la possibilità per esigenze di servizio delle F.S. di spostamento della rivendita in altri locali idonei, secondo le clausole innanzi evidenziate e non esaminate dalla Corte di merito, in violazione dell’art. 1363 c.c. e dei criteri di interpretazione di esse, tra cui primariamente quello letterale, secondo il quale il trasferimento della stazione comporta l’attivazione altrove della stessa e non la sua cessazione. Inoltre il V. era titolare di licenza speciale di rivendita di generi di monopolio di Stato che a norma della L. n. 1293 del 1957, art. 22 è istituita per soddisfare esigenze di pubblico servizio e per questo il D.P.R. n. 1074 del 1958 stabilisce i luoghi di ubicazione, tra cui le stazioni ferroviarie, in cui "devono necessariamente funzionare" onde servire non la generalità degli utenti, bensì l’utenza del servizio ferroviario, ragione giustificativa della loro istituzione senza ledere i diritti dei circostanti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, mentre il venir meno dell’ubicazione dei locali in una stazione ferroviaria funzionante determina la cessazione del diritto alla titolarità della licenza speciale.

Il motivo è fondato.

1.2- La normativa di riferimento è la seguente. La L. 22 dicembre 1957, n. 1293, avente ad oggetto l’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, all’art. 22 prevede l’istituzione delle rivendite speciali ed il rilascio dell’autorizzazione al relativo esercizio – con obbligo del pagamento del canone, per effetto della L. n. 25 del 1986, art. 10 nella misura stabilita dalla commissione prevista dalla L. 23 luglio 1980, n. 384, art. 1, lett. b), – "per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell’amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino". Quindi il successivo art. 31 stabilisce che la rivendita non può esser ceduta a qualsiasi titolo salvo che si "verifichi cessione dell’azienda di cui fa parte e del locale ove essa è ubicata", nel qual caso "l’amministrazione può consentire che il rivenditore rinunzi alla gestione ed il cessionario consegua l’assegnazione della rivendita a trattativa privata, obbligandosi a corrispondere per una sola volta all’amministrazione un sopracanone di cessione". 1.3- Tra i servizi pubblici per la realizzazione delle cui esigenze è prevista l’istituzione delle rivendite speciali, se lo richiede l’amministrazione interessata, il regolamento di esecuzione della precitata legge, contenuto nel D.P.R. del 1958 n. 1074, prevede il servizio pubblico ferroviario, a cui il rivenditore, a norma della L. n. 25 del 1986, art. 11, u.c., deve corrispondere un canone annuo predeterminato, parametrato agli utili.

In base al medesimo regolamento la gestione della rivendita deve essere affidata a persona che "abbia la disponibilità del locale ove essa deve necessariamente funzionare" (art. 53), ubicato nella zona indicata nell’avviso d’asta, da indicare a pena di nullità nell’offerta, idoneo al servizio da svolgere a seguito di accertamento da parte dell’ispettorato compartimentale (art. 51), ed il rivenditore non può trasferire la rivendita in altro locale, nè sospenderne il funzionamento senza l’autorizzazione dell’ispettorato compartimentale (art. 78). Inoltre a norma dell’art. 91 del medesimo regolamento "i rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, tutte le norme che vengono emanate dall’amministrazione per la disciplina del servizio di vendita" e stabilisce (art. 93) cause tassative di cessazione del contratto per la gestione delle rivendite speciali: "… 1) spirare del termine; 2) morte del titolare; 3) soppressione della rivendita;

4) decadenza; 5) revoca o rinuncia del rivenditore, nei casi stabiliti dalla legge.

Da tale assetto normativo si evince che la possibilità di soddisfare il pubblico servizio e cioè le domande di generi di monopolio di una particolare categoria di persone – ossia nella specie gli utenti del servizio ferroviario – è condizione indispensabile per l’aggiudicazione e la permanenza della rivendita speciale, con conseguente indissolubile collegamento tra esercizio di essa e disponibilità di locali ubicati entro la zona indicata nell’avviso d’asta – e per questo è necessaria, a pena di nullità l’indicazione, nell’offerta del concorrente, di locali ubicati entro la zona indicata nell’avviso d’asta, che perciò divengono parte integrante della locazione – come è argomentatale anche dalla decadenza dell’aggiudicazione se il concorrente ha fornito un’indicazione non vera della disponibilità di un determinato locale. Ulteriore conferma di tale collegamento è costituita poi dalla facoltà di rinnovo dell’appalto e della gestione di rivendita sita nella stazione ferroviaria conferita – L. n. 384 del 1980, art. 6 – anche alla direzione compartimentale delle F.S..

1.4- Ne deriva che avere le ferrovie dello Stato indetto una nuova gara di appalto per la concessione di nuovi locali ove esercitare la rivendita speciale nella nuova stazione ove era stata trasferita la linea ferroviaria di Sanremo quando ne era ancora titolare il V. non essendo ancora scaduto il novennio della sua concessione, da un lato ha comportato il verificarsi delle condizioni normativamente previste per la cessazione della rivendita speciale; dall’altro, avendo le Ferrovie manifestato la persistenza dell’interesse all’esistenza di essa, non avendo proseguito il rapporto locativo con il V., hanno violato gli obblighi contrattuali con il medesimo assunti. Ed infatti sussistono i lamentati vizi ermeneutici perchè le clausole contrattuali – riassunte nel motivo – sono state interpretate in violazione dei canoni ermeneutici letterali, sistematici, logici e dei principi di correttezza e buona fede non avendo la Corte di merito nè considerato lo scopo perseguito dalle parti nella stipula del contratto, nè utilizzato il principio di buona fede – art. art. 1366 cod. civ. – che, operando come criterio di reciprocità nei loro rapporti, enuncia un dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost. ed impone a ciascuna di esse il dovere di agire in modo da preservare i reciproci interessi, nè il canone secondo cui le clausole devono esser interpretate le une per mezzo delle altre, procedendo invece ad un’interpretazione atomistica di esse, tanto da ritenere che l’individuazione dei locali mediante planimetria allegata al contratto, anzichè esprimere la volontà delle parti di collegare all’interno della stazione ferroviaria, intesa come luogo di espletamento del relativo servizio pubblico, l’esercizio della rivendita come prescrive la norma del regolamento del 1958 n. 1074, significhi la volontà delle stesse di esercitare in essi l’attività, anche dopo il trasferimento altrove della stazione ferroviaria, in tal modo prescindendo dai presupposti essenziali della rivendita speciale, e senza considerare che proprio per esigenze di servizio è consentito dallo stesso regolamento alle F.S. di spostare altrove i locali concessi in locazione per l’esercizio della rivendita.

2.- Pertanto il ricorso va accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Genova, altra sezione, per un nuovo esame di merito alla luce della disciplina normativa suindicata e dei suddetti criteri e principi. Il giudice di rinvio provvedere altresì a liquidare le spese, anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Genova, altra composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2012

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