T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 02-11-2011, n. 1742 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I) Con ricorso notificato il 16 febbraio 1996, depositato il 15 marzo successivo, il signor G.M., dipendente del Comune di Salerno inquadrato nella sesta qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. n. 347/1983, ha impugnato gli atti della G.M. indicati in epigrafe con i quali sono state ritenute inefficaci le proposte della Commissione Paritetica del personale d’inquadramento del personale in qualifiche diverse (e superiori) da quelle formalmente rivestite.

Vengono i seguenti motivi di gravame:

1 e 2) violazione degli artt. 2 e 3 della legge 7/8/1990 n. 241 in relazione all’art. 40 del D.P.R. 25/6/1983 n. 347, della deliberazione n. 39/1988 del C.C., dell’art. 36 Cost., del giusto procedimento, dei principi in tema di potere di autotutela e di tipicità degli atti amministrativi, incompetenza ed eccesso di potere, assumendosi, sostanzialmente, l’illegittimità della mancata conclusione dell’instaurato procedimento di applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 347/1983, la mancanza d’annullamento della deliberazione (n. 39/1988) del C.C. disponente il detto procedimento e l’incompetenza della G.M. a determinarsi in senso opposto a siffatta deliberazione, nonché la sussistenza dell’obbligo di conformarsi al parere vincolante della Commissione Paritetica del personale;

3) violazione degli artt. 7 e seg. della legge 7/8/1990 n. 241, per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Non si è costituito in giudizio il Comune intimato.

II) Con ricorso notificato il 30 aprile 1996, depositato il 25 maggio successivo, il signor G.M. ha impugnato gli atti coi quali il Comune, a riconferma degli atti impugnati col precedente ricorso ed a formale conclusione del procedimento, ha deciso di disporre in via definitiva gli inquadramenti provvisori adottati con la deliberazione n. 39/1988 del C.C. ed atti collegati.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1 e 2) violazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 7/8/1990 n. 241 in relazione all’art. 40 del D.P.R. 25/6/1983 n. 347 ed alla deliberazione n. 39/1988 del C.C., del giusto procedimento ed eccesso di potere, assumendosi l’illegittimità della mancata conclusione del procedimento d’inquadramento nelle qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 347/1983 in senso conforme ai pareri vincolanti della Commissione Paritetica del personale, e sostenendosi l’illegittimità dell’istituzione, peraltro non motivata, di un Gruppo di Lavoro delle cui operazioni di riesame delle posizioni dei dipendenti non sarebbero redatti neanche i verbali;

3 e 4) violazione dei principi in tema di potere di autotutela e di tipicità degli atti amministrativi, dell’art. 40 del D.P.R. 25/6/1983 n. 347, del giusto procedimento, dell’art. 32 della legge 8/6/1990 n. 142 ed eccesso di potere, per mancato annullamento esplicito della deliberazione n. 39/1988 del C.C. relativa al procedimento d’inquadramento del personale previsto dal detto D.P.R. n. 347/1983 e per incompetenza della G.M. in materia;

5 e 6) violazione degli artt. 1 e seg. della legge 7/8/1990 n. 241 in relazione all’art. 40 del D.P.R. 25/6/1983 n. 347 ed alla legge 28/10/1986 n. 730 ed all’art. 97 Cost. ed eccesso di potere, rilevandosi la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, e sostenendosi che il ricorrente ha diritto all’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale.

Il Comune si è costituito in giudizio con la memoria depositata il 26 aprile 2000; ed il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso con la memoria depositata il 30 maggio 2011.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi, per l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva, vanno riuniti.

Il ricorrente, dipendente del disciolto Istituto maschile "Umberto I" di Salerno transitato nei ruoli del personale del Comune della medesima città, con i ricorsi in esame, ha impugnato gli atti comunali con i quali è stato inquadrato nella sesta qualifica funzionale ai sensi del D.P.R. 25/6/1983 n. 347 assumendo di aver diritto alla collocazione nella qualifica funzionale ottava in applicazione della norma di primo inquadramento di cui all’art. 40 del D.P.R. medesimo.

Il primo ricorso, con il quale vengono impugnati i primi atti di definizione della posizione di lavoro del ricorrente con l’inquadramento nella sesta qualifica, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, atteso che lo stato giuridico ed economico del ricorrente è stato ancora esaminato e definitivamente determinato col successivo provvedimento della G.M. impugnato col gravame che di seguito sarà esaminato, conseguendone che, stante quest’ultimo provvedimento, nessuna utilità deriverebbe all’istante dall’eventuale annullamento degli atti impugnati col ricorso in parola.

Il secondo ricorso è infondato.

E’ infondato il quarto motivo di gravame col quale si sostiene l’incompetenza della Giunta Municipale all’istituzione del Gruppo di Lavoro (deliberazione n. 384/1994) per l’esame relativo all’applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 347/1983 rilevandosi che non è stata previamente rimossa la deliberazione n. 39/1988 del Consiglio comunale che, con normativa prefigurata dal ricorrente di natura regolamentare, stabilisce che in materia d’inquadramento del personale ai sensi del detto D.P.R. n. 347/1983 si pronunci la Commissione Paritetica con parere vincolante.

Invero, l’inquadramento del personale nelle qualifiche funzionali previste dal D.P.R. n. 347/1983, la cui competenza all’epoca dell’adozione degli atti gravati era attribuita alla G.M., è attività che va effettuata in diretta applicazione delle previsioni del detto D.P.R. senza bisogno di normative regolamentari di attuazione, per cui ogni riferimento a queste è inconferente.

Ciò posto, può passarsi al nodo centrale della controversia (esposta in via esplicita nel sesto motivo di gravame) che si sostanzia nella domanda del ricorrente d’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale in applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 347/1983 sulla base delle mansioni effettivamente svolte.

Al riguardo la giurisprudenza costante e consolidata, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, ha affermato che "In sede di inquadramento dei dipendenti degli Enti locali, l’art. 40 del D.P.R. n. 347/1983 non attribuisce alcun rilievo alle mansioni superiori da essi svolte, dovendo l’Amministrazione tener conto esclusivamente delle mansioni proprie della qualifica formale posseduta dall’impiegato e prescindere dalle eventuali diverse mansioni, seppur svolte in virtù di incarichi formali, non inerenti allo status giuridico ed economico formalmente da lui rivestito, con la conseguenza che il presupposto per la collocazione degli impiegati nei nuovi livelli retributivi e funzionali consiste nella valutazione comparativa tra il contenuto funzionale delle qualifiche contemplate negli ordinamenti di ciascun ente e quello delle qualifiche stabilite dal contratto collettivo o dal regolamento emesso sul presupposto dell’accordo collettivo secondo la normativa posta dalla legge 29 marzo 1983 n. 93; pertanto, l’inquadramento deve avvenire ricercando e assegnando a ciascun impiegato la qualifica, tra quelle indicate dal D.P.R. n. 347/1983, che descrive mansioni e profili professionali coincidenti e corrispondenti con le qualifiche e le mansioni possedute, prescindendo dalle eventuali diverse mansioni svolte di fatto o in forza di atti formali diversi da quelli prescritti dalla legge per il conferimento della qualifica funzionale". (Cfr., tra le più recenti, Consiglio Stato, sez. V, 14 settembre 2010 n. 6683; id. 29/12/2009 n. 8888; id. 23/3/2009 n. 1754; sez. V 21/6/2007 n. 3320; sez. VI 14/12/2005 n. 7089)

Applicando il consolidato indirizzo giurisprudenziale richiamato, deve osservarsi che non v’è spazio d’inquadramento del ricorrente in qualifica superiore a quella sesta attribuitagli, posto che, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio (istanza del 6/10/1980 del ricorrente e di altri dipendenti e correlato atto n. 58557 del 29/1982 del Rettore dell’Istituto Umberto I), il profilo professionale rivestito dall’istante nell’Ente di provenienza è quello di "istitutore""educatore" al quale corrisponde nelle declaratorie delle qualifiche contenute nell’allegato A.2 del D.P.R. n. 347/1983 la detta qualifica sesta la quale indica, peraltro, come figura esemplificativa attinente a siffatta qualifica proprio quella di "educatore professionale".

Ne deriva che, in assenza dei presupposti per la valorizzazione delle mansioni effettivamente svolte in quanto in materia rilevano solo quelle derivanti dalla qualifica formalmente posseduta perché conseguita secondo i parametri normativi all’uopo stabiliti in consonanza al canone Costituzionale di cui alla’ art. 97 Cost., è infondata la domanda del ricorrente d’inquadramento in qualifica funzionale superiore alla sesta attribuitagli.

Si deve, poi, ancora richiamare la giurisprudenza innanzi indicata a riguardo dei residui motivi di gravame dedotti.

Infatti, è altrettanto fermo nella richiamata giurisprudenza il condivisibile orientamento secondo cui l’inquadramento nelle qualifiche previste dal D.P.R. n. 347/1983 è attività vincolata, per cui non sono configurabili le residue censure di eccesso di potere dedotte.

Ed è, infine, infondato anche il dedotto vizio di mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, e ciò sia perché il ricorrente era ben edotto del procedimento in corso avendone egli stesso dato impulso con la domanda d’inquadramento nella qualifica superiore alla sesta, e sia perché, trattandosi d’attività vincolata al possesso della precedente qualifica rivestita, una volta individuata questa senza contestazione dell’istante, quest’ultimo non avrebbe potuto dare al procedimento alcun ulteriore determinante e utile apporto.

In definitiva, il primo ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione; ed il secondo ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, è infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono, tuttavia, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, giuste ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe proposti da G.M., previa loro riunione, così decide: a) dichiara improcedibile il primo ricorso recante il n. 625/1996; b) respinge il secondo ricorso recante il n. 1254 del 1996.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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