Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ricorso notificato il 28 maggio 2001 e depositato il successivo 8 giugno, il dott. M.C. – premesso di avere partecipato alla sessione riservata di esami, previa frequenza dell’apposito corso, per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento negli Istituti di istruzione secondaria e artistica di "Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione", classe di concorso 36/A (aggregata alla classe 37/A nell’ambito disciplinare 7 del decreto del Ministro della P.I. n. 354 del 10.8.98) comprendente la vecchia classe di concorso LXXXII prevista dal decreto Ministro P.I. 3/9/1982 per l’insegnamento di "Psicologia sociale e pubbliche relazioni" negli Istituti Professionali – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, con cui il ricorrente è stato escluso "per mancanza di requisiti di ammissione dalla sessione riservata di esami per la classe di concorso A036 non essendo in possesso del titolo di studio prescritto dall’art. 6 comma 7 lett. a) della O.M. n. 153/99, con conseguente annullamento delle prove d’esame.
2) Spiega l’Amministrazione che alla classe di concorso 36/A non si può più accedere con la laurea in giurisprudenza come stabilito dai decreti Ministro P.I. n. 39 del 10.1.98 e n. 354 del 10.8.08, ad eccezione dei laureati in legge già inclusi nelle ultime graduatorie pubblicate per la classe LXXXII (nell’anno 1995) come espressamente stabilito dall’art. 2 comma 1 lett. b/1 dell’ordinanza del Ministro P.I. del 15.6.99 n. 153 prot. n. D1/3495 (che richiama l’art. 5 comma 5 del D.M. n. 39 del 1998 e l’art. 3 comma 7 del D.M. n. 354 del 1998.
3) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:
I) Violazione dell’art. 97 primo e terzo comma Cost. e dell’art. 5 quarto e quinto comma D.M. 30.1.98 n. 39, dell’art. 3 settimo comma del D.M. 10.8.98 n. 354, nonché dell’O.M. 15.6.99 n. 153, art. 2 lett. B/1; eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà.
Il ricorrente contesta di essere stato escluso dalla graduatoria per un motivo formale, rappresentato dalla non inclusione nelle graduatoria del 1995, sulla base della normativa indicata.
II) Violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per erroneità dei presupposti.
Illegittimamente, l’atto impugnato e gli atti normativi da esso richiamati hanno determinato una esclusione "retroattiva" dei laureati in giurisprudenza dalla classe di concorso 36/A.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 ottavo e undicesimo comma, 9, 10, 13 e terzo comma dell’O.M. 15.6.99 n. 153 prot.; eccesso di potere.
Sostiene il ricorrente, che in base alle norme richiamate i motivi di esclusione possono essere individuati entro il limite temporale massimo dell’inizio delle prove di esame, cioè entro la conclusione del corso, per cui superata la sessione riservata di esami il vizio deve considerarsi sanato.
4) Con atto depositato il 18 dicembre 2001, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione – Provveditorato agli Studi di Frosinone.
5) Con ordinanza n. 520 del 21 giugno 2001, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare sul presupposto della "acclarata carenza in capo al ricorrente del possesso del titolo di studio prescritto dall’art. 6 comma 7 lett. a) della O.M. 15.6.1999 n. 153.
6) Alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011, la causa è stata riservata per la decisione.
7) Il ricorso è infondato.
8) Come ricordato dallo stesso ricorrente (pag. 2 del ricorso) alla classe di concorso 36/A (filosofia, psicologia e scienze dell’educazione) non si può accedere con la laurea in giurisprudenza, come stabilito dai decreti del Ministro della P.I. n. 39 del 10.1.1998 e n. 354 del 10.8.1998 e dalla ordinanza del Ministro P.I. n. 153 del 15.6.99, il cui articolo 2 comma 1 lett. b/1, però, fa salvi i laureati in giurisprudenza inclusi nelle ultime graduatorie pubblicate per la classe LXXXII nel 1995.
Il ricorrente ha presentato domanda per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento in argomento il 26.4.2000, successivamente all’entrata in vigore della disciplina sopra descritta.
Egli, quindi, in possesso della laurea in giurisprudenza, non aveva il requisito prescritto per l’accesso alla classe di insegnamento 36/A.
Né l’Amministrazione poteva applicare l’eccezione prevista per i laureati in giurisprudenza inclusi nelle graduatorie del 1995, posto che come dallo stesso ammesso non era iscritto in dette graduatorie.
9) Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’Amministrazione non ha operato una esclusione "retroattiva" posto che la domanda è stata proposta in data successiva (26.4.2000) all’entrata in vigore della nuova disciplina.
Né, infine, la partecipazione al corso e il superamento degli esami possono sanare la mancanza di un requisito indispensabile quale il possesso del titolo di studio specifico richiesto per la tale tipologia di insegnamento.
10) In conclusione, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di giuridico fondamento.
11) Le spese vanno compensate in ragione della assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 643/01, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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