Cass. civ. Sez. VI, Sent., 29-02-2012, n. 3137 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.L. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 4 dicembre 2009, con il quale la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso dal medesimo D. proposto per violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio civile da lui promosso davanti al Tribunale di Firenze nel gennaio 1998 e definito con sentenza del novembre 2007. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Parte ricorrente censura il decreto impugnato, denunciando, con un solo motivo, vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Genova erroneamente stabilito che la sentenza che ha definito il giudizio presupposto (depositata il 29 novembre 2007) è divenuta definitiva, in mancanza di notifica, il 13 gennaio 2008 e che di conseguenza il ricorso per equa riparazione, depositato in data 1 luglio 2009, è stato tardivamente proposto.

Il ricorso è fondato.

Risulta pacificamente in atti che la sentenza del Tribunale di Firenze che ha definito il giudizio presupposto è stata depositata il 29 novembre 2007 e che, in mancanza di notifica, la stessa è divenuta definitiva il 15 gennaio 2009, con la conseguenza che il termine di sei mesi, a decorrere dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, per proporre ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo scadeva il 15 luglio 2009 e che il ricorso proposto dal D. in data 1 luglio 2009 doveva ritenersi tempestivo e ammissibile.

La Corte di appello di Genova non ha tenuto conto, sulla base di insufficiente motivazione, dei decisivi elementi di causa risultanti dagli atti processuali e il decreto impugnato deve essere pertanto annullato. La causa deve essere pertanto rinviata, per un nuovo esame del ricorso per equa riparazione del D., ad altro giudice, che si individua nella Corte di appello di Genova in diversa composizione, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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