T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 02-11-2011, n. 8369 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Perugia – Sezione Equa Riparazione, in data 15 aprile 2008 emetteva il decreto n. 186/2008, mediante il quale condannava il Ministero della Giustizia a corrispondere all’odierna ricorrente la somma di Euro 8.250,00 (con interessi legali dalla domanda al saldo), nonché al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 915,00, di cui Euro 900,00 per diritti ed onorari ed Euro 15,00 per spese oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA).

L’anzidetto decreto, munito di formula esecutiva, veniva notificato nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia in data 8 ottobre 2008.

Decorsi 120 giorni da tale data, veniva alla stessa Amministrazione notificato atto di precetto (24 luglio 2009).

In presenza di perdurante inadempimento, veniva promossa procedura esecutiva ai sensi dell’art. 1 del d.l. 313/1994, per l’importo forfettario di Euro 10.658,92.

Con ordinanza emessa in data 9 giugno 2010 e pubblicata il successivo 14 giugno, il giudice dell’esecuzione assegnava la somma di Euro 11.658,92 (pari all’importo sopra indicato ed alle spese di esecuzione, liquidate in Euro 1.000,00) con ordinanza del 9 giugno 2010.

Lamenta ora la ricorrente il mancato adempimento all’obbligo di pagamento riveniente dal titolo giudiziario da ultimo indicato.

Chiede quindi, in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cpa, che l’adito giudice amministrativo ordini al Ministero della Giustizia ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze – per i profili di rispettiva competenza – di conformarsi all’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Roma del 14 giugno 2010, provvedendo al pagamento della somma di Euro 11.658,92, oltre Euro 39,18 per notifiche, Euro 785,34 per interessi successivi al precetto e fino al 30 giugno 2011, per un totale di Euro 12.483,44.

Sollecita, inoltre, la nomina di organismo commissariale che a tanto provveda in luogo dell’Amministrazione in caso di perdurante inottemperanza.

Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno insistito per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011.

Motivi della decisione

Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, il provvedimento reso dal giudice dell’esecuzione in data 9 giugno 2010 e recante assegnazione in pagamento, in favore della ricorrente B.M.G., della complessiva somma di Euro 11.658,92 non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione ad opera dell’Amministrazione a ciò onerata – non può esimersi l’adito giudice amministrativo dal disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.

Dispone per l’effetto la Sezione che il Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., provveda a dare piena ed integrale esecuzione all’ordinanza emessa in data 9 giugno 2010 dal Tribunale di Roma, sezione IV, esecuzioni mobiliari, pubblicata in data 14 giugno 2010, mediante la quale il Tribunale ha assegnato alla ricorrente la complessiva somma di Euro 11.658,92 pignorata presso il Ministero della Giustizia; e, per l’effetto, provveda alla corresponsione del predetto importo, oltre Euro 39,18 per notifiche, Euro 785,34 per interessi successivi al precetto e fino al 30 giugno 2011, per un totale di Euro 12.483,44.

Ove a tanto la suindicata Autorità ministeriale non provveda entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente decisione, i relativi adempimenti verranno posti in essere, nella qualità di Commissario ad acta, dal Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia (personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato), entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, così dispone:

– ORDINA al Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena ed integrale esecuzione al titolo giudiziario indicato in motivazione, provvedendo alla corresponsione degli importi pure ivi specificati;

– DISPONE che, ove l’Amministrazione non ottemperi a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale p.t. della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Ministero della Giustizia; al quale, personalmente o a mezzo di dirigente dal medesimo designato, è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell’ulteriore termine di giorni 60 (sessanta);

– CONDANNA il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese della presente procedura, per complessivi Euro 500,00 (euro cinquecento/00), in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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