Cass. civ. Sez. II, Sent., 29-02-2012, n. 3135 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

M.L. e F.S., quali eredi di M.M., proponevano azione di rivendicazione di un fondo di circa un ettaro, sito in c.da (OMISSIS), esponendo che lo stesso era detenuto "sine titulo" da T.L.E..

Convenivano, quindi, in giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, la T. per sentirla condannare al rilascio di detto fondo. La convenuta si costituiva denunciando che le attrici non avevano provato di essere proprietarie del fondo e proponevano eccezione riconvenzionale di usucapione del terreno,assumendo di averlo posseduto e coltivato ininterrottamente da oltre trenta anni.

All’esito dell’istruttoria probatoria,con sentenza di 10.10.2005, il Tribunale rigettava la domanda e condannava F.S., quale erede di M.M. e L. (deceduta, quest’ultima, nelle more), al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la F. proponeva appello cui resisteva la T..

Con sentenza depositata il 26.10.2009 la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello condannando l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado. Osservava la Corte territoriale che la documentazione Ipocatastale, prodotta dall’appellante, non era idonea a provare un acquisto a titolo originario nè la prescrizione acquisitiva del bene oggetto di causa, da parte della F.;

dalla prova testimoniale era emerso,inoltre, che il fondo era stato sempre coltivato in proprio dai T., dapprima dal padre dell’appellata e, successivamente, da quest’ultima, per circa trent’anni, "prima delle testimonianze".

Tale decisione è impugnata con ricorso per cassazione dalla F. sulla base di tre motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente deduce:

1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 948 e 2697 c.c. nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia: la Corte di appello aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio in ordine all’azione di rivendicazione, omettendo di tener conto della documentazione prodotta in appello ed, in particolare, della nota di trascrizione dell’atto del 17.11.1920, attestante la titolarità del diritto di proprietà in capo ai danti causa della F.; inoltre la Corte territoriale aveva ritenuto provata l’eccezione di usucapione della T., benchè essa F. avesse fornito la prova dell’acquisto della proprietà del terreno in capo ai propri danti causa, ancor prima dell’inizio del possesso vantato dalla controparte;

contraddittoriamente, quindi, i giudici di appello avevano ritenuto provata l’usucapione in favore della T., non considerando che la maturazione del relativo termine poteva valere nei confronti di chi era proprietario al momento dell’inizio del possesso utile;

2)violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1140, 1146, 1158, 2697 e 2943 c.c., nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

la Corte di merito aveva ritenuto provata l’usucapione nei confronti della T., nonostante che dalle testimonianze acquisite non fosse emersa la prova di un di lei possesso ventennale, pacifico, pubblico ed ininterrotto, corrispondente a quello del diritto di proprietà; la mera "coltivazione", da parte della T., del terreno in questione, secondo quanto riferito dai testimoni, non costitutiva, infatti, un’attività univocamente "corrispondente all’esercizio della proprietà", a fronte della mancanza di prova di altre attività tipiche del diritto di proprietà, quali il pagamento dei tributi, l’inserimento del fondo nella dichiarazione di successione, la richiesta di contributi agricoli. la Corte territoriale aveva,poi, del tutto travisato la portata della deposizione testimoniale del P., non tenendo conto che la detenzione in affitto del fondo da parte della T., come riferita dal teste medesimo, contraddiceva l’eccezione di usucapione, nè nella sentenza impugnata si dava conto della valenza interruttiva della usucapione, risultante dalla racc. A.R., inviata il 20.5.1991, con cui l’Avv. Luigi Jannarelli, originario difensore degli eredi M., aveva chiesto alla T. il rilascio del fondo da lei abusivamente detenuto.

Il primo motivo è infondato.

La Corte di merito ha deciso conformemente al principio di questa Suprema Corte in materia di onere probatorio nei giudizi di rivendicazione della proprietà, principio secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell’usucapione. Quand’anche, poi, la controparte proponga eccezione di usucapione, opponendo il proprio possesso sulla cosa rivendicata, detto onere probatorio del rivendicante non viene meno, potendo il convenuto nel giudizio di rivendicazione avvalersi del principio "possideo quia possiedo" in relazione alla propria posizione vantaggiosa di possessore (Cass. n. 11555/2007; n. 7259/2006).

Nè l’opposizione di un titolo di acquisto, antecedente a quello del convenuto in rivendicazione, è sufficiente a ritenere che il rivendicante abbia adempiuto all’onere probatorio di un acquisto a titolo originario, posto che il thema decidendum attiene all’appartenenza attuale del bene alla convenuta in forza della invocata usucapione e non all’acquisto di esso da parte dell’attore, in base ad un titolo di acquisto anteriore a quello in cui la T. assume di aver iniziato ad esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 7259/2006 n. 1318/2002). Al riguardo la sentenza impugnata, con valutazione della prova testimoniale esente da vizi logico- giuridici, come tale insindacabile in sede di legittimità, ha dato conto che dalle testimonianze acquisite, specificatamente riportate, era emerso che la T. possedeva e coltivava in proprio il terreno in questione da circa trent’anni("prima delle testimonianze") e che, in precedenza, il fondo era stato coltivato dal padre della stessa. I giudici di appello hanno, inoltre, evidenziato che tale prova non era stata validamente contraddetta dalla prova contraria, in quanto gli "imprecisati rapporti d’affitto", non erano stati mai invocati in citazione ed erano rimasti privi di qualsivoglia riscontro.

Alla stregua di quanto osservato è, pertanto, infondata anche la seconda doglianza. Consegue il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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