Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35888 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 17.11.2010 la Corte di Appello di Bari confermava la condanna alla pena dell’arresto e dell’ammenda inflitta nel giudizio di primo grado a L.P.G. e a V. M. quali colpevoli di avere eseguito, in zona vincolata e senza permesso di costruire, alcuni manufatti edilizi.

Proponevano ricorso per cassazione gli imputati denunciando erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione.

L.P. sosteneva di essere stata condannata sol perchè proprietaria dell’area su cui era stato commesso l’abuso e senza avere svolto alcuna attività illecita.

Entrambi segnalavano la natura pertinenziale delle opere realizzate su una preesistente cisterna "quale elemento pertinenzialè" da cui erano stati ottenuti due vani, sicchè non erano configurabili i reati.

Lamentavano anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena chiedendo l’annullamento della sentenza.

Rilevato che, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli clementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906, va puntualizzato che i giudici di merito hanno fondato il giudizio di colpevolezza su dati obiettivi puntualmente richiamati, ritenendo che gli imputati, senza alcun titolo abilitativo, hanno, in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, concorso nell’esecuzione di manufatto a piano terra di circa 40 mq; hanno trasformato una cisterna in vani abitabili aggiungendo un altro vano; hanno eseguito una scala esterna in cemento armato.

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, sorretta da adeguata motivazione, sono inconsistenti le censure difensive, incongrue e articolate in fatto, incentrate sulla natura pertinenziale delle opere.

Il motivo è inammissibile perchè non è stato dedotto con l’atto d’appello e perchè, comunque, è manifestamente infondato stante che le nuove opere non accedono a un preesistente edificio i residenziale, non essendo tale la cisterna, modificata in locale residenziale e sovrastata dalla nuova costruzione.

Generiche e manifestamente infondate sono le censure dell’imputata sulla sua compartecipazione agli illeciti.

Il principio della responsabilità penale comporta che un soggetto può essere ritenuto concorrente nel reato solo se ha dato un contributo causale, a livello ideativo preparatorio o esecutivo, alla commissione del fatto criminoso o anche se ha dato un apporto causale qualificato di ordine psicologico alla commissione del fatto, un contributo che deve tradursi nell’avere istigato altri a commettere il reato o nell’avere assicurato un proprio aiuto o sostegno e, quindi, nell’avere determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso.

Alla luce di tali principi correttamente è stato ritenuto l’imputata abbia concorso nei reati perchè, oltre ad essere comproprietaria, è stata presente nel corso del sopralluogo e ha presentato domanda per ottenere il permesso di costruire in sanatoria dimostrando così concreto interesse alla realizzazione dei manufatti.

Ne consegue che il motivo in punto di affermazione di responsabilità, che si fonda sulle stesse argomentazioni proposte in appello e puntualmente confutate dal giudice del gravame, è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito ritenuto con argomentazioni immuni da censure che gli imputati erano consapevoli di concorrere nelle violazioni, avendo dato chiara adesione all’ampliamento dell’opera abusiva.

Le proposte censure, che mirano a ottenere un’inammissibile valutazione dei fatti diversa da quella adottata dai giudici dell’appello, non sono, quindi, idonee a scalfire il tessuto argomentativo della sentenza impugnata che ha fornito ampia risposta alle proposte obiezioni rimarcando la sussistenza a carico degli imputati di specifici e concreti elementi comprovanti la loro responsabilità.

E’ esente da censura il diniego della sospensione condizionale della pena basato sui negativi precedenti penali dei prevenuti e, quindi, su un giudizio negativo di prognosi.

La manifesta infondatezza dei ricorsi, che preclude l’applicazione di eventuali sopravvenute cause di estinzione del reato Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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