Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35882

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 14 luglio 2010, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri del 6 novembre 2009 che aveva condannato T.G. per il reato di cui all’art. 44, lett. c) ed altre contravvenzioni edilizie del D.P.R. n. 380 del 2001, D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 e art. 349 c.p., accertato in loc. (OMISSIS); che l’imputato e il difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per i seguenti motivi:

1) il T.: perchè il dispositivo della sentenza di appello che gli è stato notificato riguarda un diverso imputato e pertanto la sentenza è nulla;

2) il difensore: nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) in quanto l’imputato non sarebbe stato citato regolarmente in appello, in quanto la notifica è stata effettuata a legale che non era difensore dell’imputato e nullità anche dell’avviso al difensore della fissazione dell’udienza;

Considerato che il ricorso proposto dal difensore è manifestamente infondato, posto che, quanto alla prima censura, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile ex art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre quando vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 Palumbo, Rv. 229539) di conseguenza, la nullità determinatasi, essendo non assoluta ma generale e di natura intermedia, non può essere eccepita per la prima volta in Cassazione e, nel caso di specie, il difensore in appello non ha eccepito l’invio della citazione all’avvocato ex art. 161 c.p.p., comma 4;

che del pari manifestamente infondata risulta la seconda censura, atteso che la sentenza impugnata ha dato atto che la cancelleria aveva documentato di aver spedito al difensore l’avviso dell’udienza nella sua completezza come da attestazione delle ricevute dell’inoltro a mezzo fax;

che il ricorso dell’imputato è inammissibile: la diversità tra il dispositivo pronunciato all’udienza del 14 luglio 2010 (con il quale la Corte di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di Velletri emessa nei confronti di T.G., con condanna la pagamento delle spese del grado) contenuto negli atti del procedimento e quello contenuto nella sentenza come depositata all’esito della redazione della motivazione, in data 19 luglio 2010, non è causa di nullità, ma attesa la prevalenza del dispositivo letto in udienza (cfr.Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999, Cucinotta, Rv.

215769), rappresenta un mero errore materiale, in relazione al quale deve essere attivata la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p. innanzi al giudice a quo;

che, attesa l’inammissibilità del ricorso, in forza del disposto di cui all’art. 616 c.p.p. l’imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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