Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35880 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 7 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola del 24 ottobre 2008 che aveva condannato P.C. e S. R. per reati edilizi D.P.R. n. 380 del 2001, (art. 44, lett. b), art. 44, lett. c) in relazione al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per avere realizzato un manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, fatti accertati in (OMISSIS);

che gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione di legge e travisamento, in quanto i giudici di appello non avrebbero motivato sul gravame svolto in relazione alla posizione del S., posto che la condotta era ascrivibile alla sola P., nominata anche custode del manufatto;

Considerato che il ricorso è infondato, in quanto va premesso che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell’11/4/2008, Baretti, Rv. 239735);

che tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e , a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116);

che nel caso di cui si tratta l’integrazione è ben possibile, in quanto la sentenza di appello ha espressamente richiamato la decisione di primo grado in riferimento alla ricostruzione in punto di fatto, che aveva posto in evidenza che i ricorrenti erano da considerare committenti delle opere abusivamente realizzate sul fondo di proprietà del S., il quale era pertanto di certo interessato alla realizzazione del manufatto, anche se era stata la P., peraltro suocera del S., ad essere presente al momento dell’accesso dei verbalizzanti; che non risulta decorso il termine di prescrizione del reato per l’ipotesi contravvenzionale, posto che, in base al regime vigente, l’estinzione si perfeziona nel termine lungo di cinque anni dal commesso reato; che, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato ed i ricorrenti devono essere condannati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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