T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 02-11-2011, n. 8350 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandola illegittima sotto più profili, la signora E.G. ha impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – l’ordinanza n."78/19807": con la quale i competenti organi del Comune di Rocca di Papa le hanno ingiunto di provvedere (nei 90 giorni dalla notifica di tale atto: avvenuta l’8.7.2009) alla demolizione di un manufatto realizzato su di un terreno individuato, nel locale Catasto, al foglio 12; particella 463.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Nulla di quanto addotto dalla ricorrente a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante per la decisione della presente controversia: l’esser stata, l’opera in questione, posta in essere in assenza del necessario titolo abilitativo.

In presenza di una simile circostanza, non si vede come l’Amministrazione intimata avrebbe potuto esimersi dall’assumersi una determinazione quale quella di cui è causa: determinazione che, in quanto espressione di un potere intrinsecamente vincolato, non è certo annullabile (ex art.21 octies della legge n.15/2005) per vizi di natura esclusivamente formale. (Sul punto, cfr. – "ex multis" – C.d.S., VI, n.7129/2010; Tar Lombardia, Bs., n.1041/2005; Tar Campania, Na, n, 2562/2011).

Null’altro reputa di dover evidenziare, il Collegio: se non che la domanda di "sanatoria" è stata presentata – nel caso di specie – successivamente all’adozione di detto provvedimento (e che questo – per giurisprudenza consolidata – non deve contenere alcuna valutazione sulla sussistenza, o meno, di un interesse privato ostativo alla demolizione), a dimostrazione della riconosciuta infondatezza della proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna la proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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