Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35879 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.12.2009 la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la condanna alle pene della reclusione e della multa che riduceva inflitte nel giudizio abbreviato di primo grado a M. F., C.G., G.N., A.D., Ga.Fr. e Ab.Fr. quali colpevoli di vari delitti di traffico di sostanze stupefacenti.

Riteneva la Corte territoriale che l’esaustiva motivazione della sentenza del GUP basata su intercettazioni telefoniche, su accertamenti di PG e sulle confessioni degli imputati, escluso G. non fosse scalfita dalle censure mosse con gli atti d’appello.

Proponevano ricorsi per cassazione gli imputati denunciando:

M.. violazione di legge e mancanza di motivazione sul diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 per avere egli fornito, con la confessione, un contributo utile per l’accertamento dei fatti fornendo un elemento cardine per fondare la responsabilità del G., nonchè sul diniego dell’attenuante di cui al comma 5 dello stesso articolo che era consentito concedere per i modesti quantitativi di droga trafficati;

C.. violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego dell’attenuante di cui al comma 5 dello stesso articolo per la minima offensività dei fatti delittuosi;

G.. violazione di legge; mancata assunzione di prova; vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità basata su un’unica telefonata dai significati equivoci come chiaramente desumibile da un’annotazione della squadra mobile di Cosenza, che produceva; sul diniego dell’attenuante di cui al comma 5 del suindicato articolo essendo stato egli condannato per un unico reato sulla base di un solo contatto telefonico; sulla determinazione della pena;

A.. violazione di legge sul diniego dell’attenuante di cui al comma 5 del medesimo articolo;

Ga.. vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità basata sulle incerte risultanze delle intercettazioni telefoniche e sul diniego della sopraindicata attenuante;

Ab.. violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sopraindicata aggravante e sulla determinazione della pena.

Chiedevano l’annullamento della sentenza.

I ricorsi sono infondati.

I motivi sulla conferma della responsabilità censurano con argomentazioni in punto di fatto la decisione fondata, invece, su congrue argomentazioni esenti da vizi logico-giuridici, essendo stati esaminati gli elementi probatori emersi a carico degli imputati Ga. e G. ed è stata confutata ogni obiezione difensiva.

Sono state richiamate le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure esposte nei motivi di gravame che sono di natura fattuale e distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

Ga. ha reso ampie dichiarazioni confessorie, mentre a carico di G. sono state utilizzate due telefonate la prima intercettata alle ore 22.34 del 28.01.2007 e la seconda alle ore 14.15 del 29.01.2007 da cui emergevano con sufficiente chiarezza contatti con C. e M. per l’acquisto da parte di costoro di un kg di hashish e l’avvenuta consegna della sostanza, donde l’inconsistenza della censura incongruamente collegata alla prodotta annotazione di polizia.

Tutti i ricorrenti lamentano la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 del citato Decreto.

Correttamente, però, i giudici dell’appello hanno confermato tale giudizio alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui "in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5);

il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi clementi porti a escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" Cassazione Sezione 4, n. 38879/2005, Frank, RV. 232428; conforme 17/2000 RV. 216668;

conforme n. 10211/2004 RV. 231140; conforme n. 20556/2005, RV. 231352.

Nella specie, non erano ravvisabili gli estremi della predetta attenuante essendo stato ritenuto che i parametri della qualità e della quantità, da cui emergeva l’ampiezza del traffico in cui erano coinvolti gli imputati, compreso G. riconosciuto colpevole della cessione di un kg di hashish, valevano a escludere la lieve entità del fatto.

Perciò la Corte territoriale ha ritenuto corretto e non manifestamente illogico il ragionamento del giudice di merito che aveva escluso la concedibilità dell’attenuante alla stregua degli elementi sopraindicati.

Anche il motivo sul diniego dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7 del citato Decreto non è puntuale.

M., nell’atto d’appello, ha esposto che un contributo fondamentale all’accertamento dei fatti è stato dato con la piena confessione resa che aveva consentito "In esito di positivo riconoscimento di responsabilità", ma non ha specificato alcun dato fattuale a sostegno del proprio contributo collaborativo e neanche ha addotto di avere, con le sue dichiarazioni, consentito l’accertamento della responsabilità dei coimputati.

Alla luce dell’evidente genericità dell’assunto difensivo non era esigibile dalla corte territoriale una specifica motivazione sul punto.

Nel ricorso per cassazione, invece, il suo difensore ha asserito che "grazie alla confessione del M. è stato possibile pervenire alla condanna di G.N. in riferimento al capo a) della rubrica imputativa. Senza le dichiarazioni di M. non si sarebbe potuto pervenire ad accertare all’interno della vicenda la responsabilità di G.N.. E sul punto la Corte d’Appello nulla statuisce".

La censura, tardivamente introdotta in sede di legittimità per superare l’inconsistenza dell’originaria asserzione, è, quindi, mal posta e non vale a superare l’implicito giudizio di diniego ricollegato al tenore delle deduzioni dell’atto d’appello.

Va, peraltro, ricordato che l’attenuante in questione può essere riconosciuta solo in presenza di ammissioni o comportamenti che conducano all’interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, non essendo sufficiente la mera indicazione di qualche complice cfr. Cassazione Sezione 6 n, 20799/2010, RV. 247376: "in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del cit.

D.P.R., non i sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma e necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose", sicchè un atteggiamento di resipiscenza rispetto ad accertate condotte di spaccio non determina la neutralizzazione di traffici in atto nè sottrazioni rilevanti per la commissione di delitti.

Non sono puntuali i motivi sulla determinazione della pena avanzati dai ricorrenti Ab. e G. perchè rientra nel potere discrezionale del giudice che ritenga di apportare una riduzione alla pena inflitta nel precedente grado del giudizio operare riduzioni che non coincidano con la massima estensione delle circostanze attenuanti generiche, com’è avvenuto nel caso in esame riguardo alla pena pecuniaria.

Per il rigetto dei ricorsi grava sui ricorrenti l’onere del pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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