Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-02-2012, n. 3064 Concordato tributario Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla s.r.l. EMBRACO EUROPE, l’AGENZIA delle ENTRATE – premesso che il competente suo Ufficio aveva rettificato la dichiarazione dei redditi presentata da detta società per l’anno d’imposta 1997 "riducendo la perdita ivi esposta" avendo operato otto "riprese a tassazione" "eccessivo ammortamento di beni strumentali";

"acconti a fornitori non di competenza"; "spese per consulenze amministrative non inerenti"; "premi su fatturato, riconosciuti a clienti, non di competenza"; "costo acquisto di merci (Brasile) non di competenza"; "costo detratto in eccesso per acquisto di beni … non integralmente deducibile nel 1997"; spesa per "catalogo elettronico"; "costo detratto in eccesso" per "software applicativi per la gestione della procedura di archiviazione su dischi ottici di dati relativi ai dipendenti" -, in forza di nove motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 30/10/05 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (depositata il 15 novembre 2005) che aveva disatteso l’appello dell’Ufficio avverso la decisione (105/02/01) della Commissione Tributaria Provinciale di Torino la quale aveva accolto il ricorso della contribuente.

Questa instava per il rigetto dell’impugnazione.

Motivi della decisione

p. 1. Della "persistenza dell’interesse alla… trattazione".

In via preliminare va osservato che il ricorso dell’Agenzia – benchè avente ad oggetto l’impugnazione di una "pronuncia" depositata il 15 novembre 2005, quindi prima del giorno 4 luglio 2009 ("data di entrata in vigore detta L. 18 giugno 2009, n. 69" pubblicata nel supplemento ordinario n. 95 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 140 del 19 giugno 2009) – può (e, quindi, deve) essere esaminato dovendosi ritenere osservata la norma della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26, comma 1, secondo cui (nel testo, vigente al momento, modificato dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 14, in corso di conversione) dal primo gennaio 2012 "le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura atte liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della … legge" stessa (quindi, al momento, entro il 30 giugno 2012).

Nel caso, la declaratoria di "persistenza dell’interesse alla … trattazione" deve essere ravvisata nella stessa sola partecipazione alla pubblica udienza di "discussione" (art. 379 c.p.c.) (ma tanto vale anche in ipotesi di comparizione della medesima parte in camera di consiglio: dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) dell’avvocato dello stato (difensore della parte pubblica ricorrente), a prescindere, quindi, dal deposito, ad opera dello stesso, di specifica "istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore".

In ipotesi (quale quella di specie, relativa ad agenzia fiscale) di "rappresentanza processuale facoltativa degli enti pubblici da parte dell’Avvocatura dello Stato", invero, le sezioni unite di questa Corte (sentenza 15 novembre 2005 n. 23020, al cui decisimi si è uniformata questa sezione nelle pronunce 7 luglio 2011 n. 14785; 2 aprile 2010 n. 8071; 9 gennaio 2009 n. 217; 12 febbraio 2010 n. 3427;

16 maggio 2007 n. 11227) hanno già statuito, proprio in "fattispecie relativa ad agenzia fiscale" ("in rapporto alla quale il patrocinio facoltativo dell’Avvocatura dello Stato è previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 72"), "non è(ssere) necessario che l’ente rilasci una specifica procura all’Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 45, la disposizione dell’art. 1, comma 2, del R.D. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato".

La giuridica non necessità, per l’avvocatura dello stato (la cui difesa in sede giudiziaria costituisce adempimento di un obbligo istituzionale e la funzione della quale è contrassegnata, in particolare, dal carattere impersonale della difesa stessa, dalla fungibilità dei singoli avvocati dello Stato tra di loro e dalla esenzione dei medesimi dall’iscrizione all’albo professionale), del rilascio di "specifica procura … per il singolo giudizio" da parte dell’ente (anche facoltativamente) rappresentato e difeso, ai fini del pieno, totale e completo svolgimento della sua istituzionale funzione pubblica (comprensiva, per la dottrina, pure del potere di rinun-ziare "agli atti del giudizio, che, pur non costituendo disposizione del diritto controverso, possono determinare effetti di natura sostanziale"), in carenza (nella disposizione in esame) di qualsivoglia segno contrario, esclude, di conseguenza, che, nell’interpretazione dello specifico dettato secondo cui la "persistenza dell’interesse alla … trattazione" deve essere manifestata in e con una "istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore" debba essere dichiarata (in apposita istanza sottoscritta dal competente organo dello stesso ed "autenticata" dalla medesima avvocatura) anche dall’ente pubblico rappresentato e difeso (sia pure facoltativamente) dall’avvocatura dello stato.

In questo caso, infatti, non avendo la "parte" pubblica conferito (e/o necessità di conferire) nessuna "procura", è impossibile stabilire il collegamento, anche logico, tra la "parte che ha conferito la procura alle liti" ed il "difensore" (pure pubblico) che deve autenticare la firma dell’istanza in questione: dalla mancanza di siffatto collegamento si ricava che la manifestazione (previa concreta ed effettiva valutazione dello stesso) della persistenza dell’interesse alla decisione è richiesta alle sole parti sostanziali che per essere rappresentate e difese debbono conferire "procura alle liti" e, di conseguenza, che l’onere di deposito dell’istanza in questione sia proprio solo delle parti non difese dall’avvocatura dello stato.

La partecipazione alla pubblica udienza, senza alcuna contestazione, anche del difensore della controricorrente, poi ed infine, elimina in radice la (pur possibile) insorgenza di qualsiasi vulnus al diritto (di rango costituzionale, quindi incidente sull’interpretazione del complessivo sistema) di difesa di tal parte, vulnus scaturente dalla mancata conoscenza (non essendo stata ad essa partecipata, prima della pubblica udienza e nei modi previsti dall’art. 372 c.p.c, la volontà di controparte) della "persistenza dell’interesse" della Agenzia ricorrente alla presente decisione: tanto si considera a prescindere dalla giuridica ravvisabilità, anche in capo a tale parte, del potere (unilaterale) di dichiarare la "persistenza" di un suo proprio "interesse" alla decisione se non diverso da quello, ovvio, alla refusione delle spese processuali) e, comunque, dall’affermazione del potere-dovere del giudice:

(1) di riscontrare l’effettività dell’interesse dichiarato (quindi della identificabilità dell’interesse sufficiente del mero controricorrente nella sola aspettativa di una pronuncia favorevole sulle spese processuali) e, (2) in caso di disconoscimento di sufficienza dell’interesse (se manifestato dal solo controricorrente) alla trattazione della controversia, di statuire (anche, se del caso, compensandole), comunque, sulle spese (applicando l’art. 391 c.p.c., comma 2, secondo cui "il decreto … che dichiara l’estinzione", scilicet "per rinunzia", "può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese"), anche in ipotesi (non interessante questa causa) di declaratoria di estinzione per omessa presentazione nei termini della "istanza" da parte del ricorrente (che deve solo dichiarare e non anche "dimostrare", essendo ovvio, il suo interesse alla decisione). p. 2. La sentenza impugnata.

La Commissione Tributaria Regionale – premesso che la controversia ha ad oggetto l’impugnazione dell’"avviso di accertamento IRPEG/ILOR per l’anno 1997 mediante il quale l’"Agenzia delle Entrate …, a seguito processi verbali della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili (artt. 61, 68, 14 e 15 T.U.I.R.)": () "L. 902.849.000 per stampi di macchinari e attrezzature concessi in prestito d’uso a propri fornitori"; (2) "L. 419.818.000 per contributo a fornitori a titolo di compartecipazione alle spese per acquisto di macchinari ed attrezzature industriali in quanto non di competenza" (3) "L. 35.200.000 per spese consulenze amministrative non inerenti"; (4) "L. 10.400.000 per consulenze amministrative non deducibili in quanto erroneamente contabilizzate"; (5) "L. 36.214.000 per premi su fatturato riconosciuto ai clienti perchè non di competenza"; 6) "L. 311.410.000 per imputazioni di costi non di competenza per merci in viaggio dal Brasile"; (7) "L. 90.024.000 per costi non costituenti materiali di consumo, ma beni normalmente ammortizzabili"; (8) "L. 33.133.000 per ammortamenti beni immateriali indeducibili"; (9) "L. 18,366.000 per spese relative a più esercizi (software applicativo)" – ha disatteso l’appello dell’Ufficio osservando:

– "l’atto impugnativo … è palesemente deficitario in ordine ai nuovi motivi di confutazione delle precise argomentazioni contenute nella sentenza dei primi giudici"; "argomentazioni tendenti a confermare con compiute motivazione l’effettiva inerenza e/o competenza dell’esercizio, nel caso, della serie dei costi ritenuti invece indeducibili dall’accertamento in contestazione"; "ciò in quanto fortemente preoccupato a ribadire e reiterare anche in questa sede le stesse ragioni e motivazioni sulla legittimità del proprio operato cosi come già dedotto in sede di primo giudizio";

– "tale circostanza avrebbe anche potuto incorrere nei rigori del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quale causa di inammissibilità dell’appello stesso per mancanza di motivi specifici contro la sentenza impugnata se non fosse che in ordine a taluni dei rilievi respinti in prime cure l’ufficio comunque ha dato in questa sede una maggiore spiegazione e consistenza (talora con ausilio giurisprudenziale) alle stesse argomentazioni addotte in primo giudizio";

– "tanto … rilevato il collegio ritiene … non sussiste comunque alcuna particolare ragione di indeducibilità e quindi di recupero dei costi d’impresa in premessa dettagliatamente specificata (fatto ovviamente eccezione per il recupero di L. 70.400.000 per le consulenze amministrative erroneamente contabilizzate …) in quanto la stessa sentenza impugnata da compiuta spiegazione (voce per voce) del perchè i vari gruppi di costi recuperati a tassazione non possono essere considerati "non inerenti" all’attività sociale e/o "non … di competenza" dell’esercizio considerato avuto riguardo sia alla loro natura, sia al momento della loro imputazione, sia al momento dell’anno di trasferimenti di proprietà atteso le clausole contrattuali stipulate, eccetera";

– "di tali questioni, controparte appellante, … non si è fatta carico di dimostrare una realtà diversa, limitandosi semplicemente a trasferire le segnalazioni per il recupero a tassazione contenute nei verbali della Guardia di Finanza … dopo il timido tentativo di accertamento con adesione";

– "in siffatto contesto questo collegio non può ravvisare particolari ragioni di riforma della sentenza impugnata, la quale va pertanto completamente confermata". p. 3. Il ricorso dell’Agenzia.

Questa censura la decisione con nove motivi.

A. Con il primo l’ente denunzia "violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36" adducendo che "la sentenza":

– "è dotata di una motivazione meramente parvente che si sostanzia nel rinvio (per motivare) ob relationem alla sentenza di primo grado": "la motivazione ob relationem", però, "è inammissibile, tanto più quando, come nella specie, non descriva concretamente … le questioni sottoposte all’attenzione del giudice, le argomentazioni usate dal primo giudice per risolverle e le argomentazioni usate dall’appellante per la critica della prima decisione";

– "non solo non descrive affatto il ragionamento seguito dal giudice a quo, e ancor prima la materia del decidere ritenuta da questi, ma nè l’uno nè l’altra lascia minimamente neppure trasparire: di tal che essa dunque è … radicalmente nulla".

B. Nel secondo motivo l’Agenzia – assunto che "controparte" rientra "pacificamente . . . nel gruppo 7 (industrie manifatturiere, metallurgiche e meccaniche) specie 3 (costruzione di pompe, compressori …) del D.M. 31 dicembre 1988 (coefficienti di ammortamento del costo dei beni strumentali …)" – denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67 e D.M. Finanze 31 dicembre 1988" nonchè "motivazione omessa o quantomeno insufficiente … in ordine alla conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione relativa a L. 902.849.000 per ammortamenti" ("effettuati in eccesso") di "stampi", "ritenuti" dalla contribuente ""attrezzatura varia e minuta"" ("coefficiente di ammortamento del 25%") e "classificati", invece, dall’Ufficio come "impianti" ("coefficiente del 10%").

C. Con la terza censura la ricorrente lamenta, "per guanto riguarda la conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione di L. 419.000.818" "contributi" ai "fornitori … per l’acquisto di stampi (che restavano in proprietà dei fornitori) necessari a produrre i beni da fornire da controparte stessa", "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75", oltre che "motivazione omessa o quantomeno insufficiente", nonchè "violazione falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36" sostenendo che "siffatti contributi erano … acconto sul prezzo di fornitura".

D. Nella quarta doglianza l’Agenzia – affermato che "nessuna norma impone ad una società di diritto italiano di far certificare la conformità del proprio bilancio ai principi contabili internazionali" ("semmai detta certificazione appariva necessaria alla capogruppo controllante della EMBRACO, società multinazionale statunitense") – denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e art. 2697 c.c. nonchè motivazione omessa o quantomeno insufficiente … in ordine alla conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione di L. 35.200.000 per le spese per prestazioni professionali non inerenti" ("certificare la conformità del proprio bilancio ai principi contabili internazionali e quindi ai principi contabili USA").

E. Con il quinto motivo la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75" nonchè "motivazione omessa o quantomeno insufficiente … per quanto concerne l’annullamento della ripresa a tassazione di L. 36.000.274 per premi (sconti) su fatturato riconosciuto a clienti, non di competenza":

"poichè le vendite dei prodotti EMBRACO Europa (come risulta dal prospetto allegato alla nota di credito emessa dalla società) sono state effettuate nell’ottobre 1996 i conseguenti ricavi si devono ritenere maturati in tale esercizio"; "conseguentemente anche lo sconto sul fatturato applicato alla consociata americana deve essere considerato un costo (uno storno di ricavi) da correlarsi ai ricavi conseguiti nell’esercizio precedente e pertanto di competenza del 1996 … anche se la nota di variazione è stata emessa soltanto nel marzo 1997", essendo la contribuente "in grado di adeguare le nuove scritture contabili in modo da imputare il costo del rispetto dei principi contabili e delle norme fiscali dell’anno di effettivo sostenimento".

F. Nel sesto motivo l’Agenzia – premesso che: (1) "la EMBRACO acquistò dalla brasiliana EMBRACO SA dei compressori per refrigerazione") (2) "la merce era stata caricata su nave in Brasile e spedita in Italia nel dicembre 1996 ed era giunta al porto di Genova nel 1997"; (3) "giusta il contratto intercorso con la consorella brasiliana, il venditore non sopportava i rischi di danni o perdita delle merci dopo l’imbarco e la spedizione della merce" – denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75; art. 1510 c.c. e art. 2697 c.c." nonchè "motivazione omessa o quantomeno insufficiente" per quanto riguarda la "conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione di L. 317.410. 000 per costi di acquisto di merci non di competenza": "la EMBRACO aveva spesato il costo di dette merci nel 1997; l’Ufficio aveva ritenuto … che il costo fosse di competenza del 1996".

G. Con il settimo motivo la ricorrente – assunto che "controparte nel 1997 aveva acquistato beni (mandrini, avvitatori, avvitatori idraulici) che erano beni accessori a macchine operatrici necessari per il continuo funzionamento di queste" e che "detti beni permanevano lungo tempo (svariati esercizi) nel ciclo produttivo dell’azienda e incorporavano in loro stessi parti di consumo che andavano periodicamente sostituite con pezzi di ricambio" – denunzia "violazione falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67", oltre che "motivazione omessa o quantomeno insufficiente", relativamente alla "conferma dell’annullamento della ripresa a tassazione della somma di L. 90.024.000 per costo (detratto in eccesso) di beni (di valore superiore a L. un milione) considerati da controparte come pezzi di ricambio (e quindi di costo deducibile integralmente nell’anno di imposta) che invece erano beni arnmortizzabili il cui costo era dunque deducibile per quote (di ammortamento)".

H. Con l’ottava doglianza l’Agenzia denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 68 e 74" nonchè "motivazione omessa o quantomeno insufficiente" in riferimento alla "conferma dell’annullamento della ripresa tassazione di L. 35.733.000 per costo detratto in eccesso relativo al preteso catalogo elettronico realizzato nel 1997"; "controparte asseriva di aver subito nel 1997 una spesa pubblicitaria (integralmente dedotta) per la predisposizione di un catalogo elettronico" mentre, trattandosi di "costi per la realizzazione di software relativo un catalogo elettronico e a manuali di prodotti e istruzioni montaggi elettronici", "il catalogo elettronico era spesa pubblicitaria; ma la spesa relativa alle istruzioni di montaggi e ai manuali di prodotti no: era relativa ad un’opera dell’ingegno (riproducibile su dischetto) con utilità relative a più esercizi, da ammortizzare per quote ai sensi dell’art. 68 T.U.I.R.".

I. Nella nona (ultima) censura la ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74; art. 2697 c.c.;

artt. 2727-2729 c.c.", oltre che "motivazione omessa o quantomeno insufficiente", relativamente alla "conferma dell’annullamento della ripresa tassazione di L. 18.336.000 per costo di acquisto (detratto in eccesso) di software applicativi per la gestione della procedura di archiviazione su dischi ottici digitati relativi ai dipendenti":

"l’ufficio … riteneva detta opera detraibile in due esercizi" perchè "con l’acquisto la contribuente era divenuta proprietaria di dischetti che potevano essere utilizzati per registrare dati relativi al personale in più esercizi". 4. Il controricorso della società.

Sul primo motivo dell’avverso ricorso la contribuente osserva:

– "i giudici di appello forniscono, sia pure sinteticamente una risposta chiara alle censure formulate nell’atto di appello" "che definiscono "palesemente deficitario …""), "dimostrando di avere valutato … le censure proposte";

– "la motivazione adottata, pur nella sua laconicità, consente di ritenere che i giudici di secondo grado siano giunti all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado attraverso";

(1) "l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi impugnazione"; "proprio in tema di valutazione dell’atto di appello e della sua deficitaria motivazione, essi hanno affermato che … tale circostanza avrebbe anche potuto incorrere nei rigori del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53… ";

(2) "il compiuto esame della sentenza, in riferimento al quale hanno affermato che: la stessa sentenza impugnata da compiuta spiegazione del perchè i vari costi recuperati a tassazione non possono essere considerati non inerenti l’attività sociale e/o non … di competenza dell’esercizio considerato avuto riguardo sia alla loro natura, sia al momento della loro imputazione, sia al momento dell’anno di trasferimenti di proprietà atteso le clausole contrattuali stipulate …".

Per la contribuente, quindi, "in presenza di una chiara, per quanto sintetica, valutazione sia del provvedimento censurato sia delle deficitarie censure proposte la sentenza… deve ritenersi del tutto legittima ed in sintonia con il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36". p. 5. Le ragioni della decisione.

Il primo motivo di ricorso va accolto perchè fondato; tanto determina l’assorbimento di tutte le altre censure.

A. Le osservazioni esposte dalla sentenza impugnata a esplicazione delle ragioni della decisione adottata (innanzi riprodotte nella loro testualità), invero, si rivelano effettivamente del tutto manchevoli ("parventi") perchè non contengono nessuna esplicitazione dei concreti motivi, sia di fatto che di diritto, per i quali la statuizione del giudice di primo grado (di annullamento di tutte le riprese a tassazione) sia stata ritenuta corretta e, soprattutto, delle specifiche giustificazioni di infondatezza di ciascuno dei motivi di gravame.

La decisione d’appello, invero, avendo affermato che "l’atto impugnativo … è palesemente deficitario in ordine ai nuovi motivi di confutazione delle precise argomentazioni contenute nella sentenza dei primi giudici", poggia su di un implicito, ma evidente, errore in ordine alla nozione giuridica (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53) di specificità dei motivi di appello, che ha riverberato i suoi effetti sulla decisione del merito:

"ribadire e reiterare" in appello "le stesse ragioni e motivazioni sulla legittimità del proprio operato così come già dedotto in sede di primo giudizio", infatti, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, non integra inosservanza dell’art. 53 detto (per il cui comma 1 "il ricorso in appello" deve contenere "motivi specifici dell’impugnazione", non già "nuovi motivi") in quanto (Cass. trib., 28 febbraio 2011 n. 4784, che richiama "Cass., trib., 12 novembre 2007n. 23469") anche la sola "riproposizione, a supporto del gravame, della motivazione dell’avviso annullato" non esclude il pieno rispetto di detta norma atteso che "l’onere d’impugnazione specifica imposto" dalla stessa, considerato il" carattere devolutivo pieno dell’appello" siccome "mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici" della sentenza di primo grado "ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 21745/2006)", deve considerarsi "assolto anche quando … siano riproposte le stesse argomentazioni poste a sostegno della validità dell’atto impugnato dal contribuente, se l’amministrazione finanziaria le considera idonee a sostenerne la legittimità ed a confutare le diverse conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado (Cass. n. 14031/2006)".

Nel caso, siffatto errore si rivela appieno essendosi la Commissione Tributaria Regionale limitata ad affermare che la "sentenza impugnata da compiuta, spiegazione (voce per voce) del perchè i vari gruppi di costi recuperati a tassazione non possono essere considerati "non inerenti" all’attività sociale e/o "non è di competenza" dell’esercizio considerato avuto riguardo sia alla loro natura, sia al momento della loro imputazione, sia al momento dell’anno di trasferimenti di proprietà atteso le clausole contrattuali stipulate, eccetera" e non ha verificato (nè, conseguentemente, illustrato le afferenti ragioni), come imposto dal richiamato effetto devolutivo proprio dell’appello, se quella "spiegazione" fosse corretta, in fatto ed in diritto, senza necessità che l’appellante si desse "carico di dimostrare una realtà diversa", dovendo esso stesso giudice esaminare (dando, di poi, compiuta spiegazione dei motivi della decisione adottata) anche e solo la medesima "realtà" già scrutinata dalla Commissione Tributaria Provinciale.

B. La rilevata nullità della decisione di appello, intuitivamente, si riverbera sul suo contenuto precettivo (quale espresso in dispositivo) per cui le doglianze formulate nei successivi motivi di ricorso dell’Agenzia (aventi ad oggetto tutte le riprese a tassazione contenute nell’atto impositivo, esclusa quella, non impugnata, concernente le "consulenze amministrative … erroneamente contabilizzate") debbono considerarsi assorbite perchè investono punti comunque travolti dal vizio detto. p. 6. Sulla prosecuzione del giudizio.

La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata e la causa, siccome bisognevole del conferente giudizio di merito, va rinviata innanzi a sezione diversa della stessa Commissione Tributaria Regionale affinchè provveda ad esaminare partitamente tutte (e solo) le questioni riproposte dall’Ufficio nel proprio appello nonchè a regolare tra le parti anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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