Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-02-2012, n. 3062 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- La sentenza attualmente impugnata accoglie l’appello di P. E. avverso la sentenza del Tribunale dell’Aquila n. 569 del 21 dicembre 2007 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto comprensivo di Montereale a corrispondere alla P. la retribuzione relativa alle mensilità di luglio e agosto 2001, per tutti gli istituti, a riconoscere la relativa anzianità ai fini giuridici, a corrispondere gli interessi legali maturati e a rimborsare le spese legali dei due gradi, nell’importo ivi determinato.

La P., sul presupposto di aver stipulato, in qualità di collaboratore scolastico, un contratto di lavoro a tempo determinato (per supplenza temporanea) con decorrenza antecedente il 31 dicembre 2000, prorogato alla originaria scadenza per il periodo dal 23 febbraio 2001 al 30 giugno 2001 con l’Istituto comprensivo di Montereale, ha chiesto la dichiarazione dell’avvenuta cessazione del rapporto il 31 agosto 2001 (anzichè il 30 giugno 2001), con la condanna degli enti convenuti al pagamento delle relative differenze retributive e con tutte le consequenziali pronunce.

Il Tribunale dell’Aquila ha respinto la domanda, in base alla riscontrata assenza di un posto "vacante e disponibile" in organico alla data del 31 dicembre 2000.

La Corte d’appello dell’Aquila, riformando la sentenza di primo grado, pone a base della propria decisione il rilievo fondamentale secondo cui non essendovi una base legale di distinzione tra "organico di fatto" e "organico di diritto", visto che il contratto in oggetto è stato stipulato per coprire un posto vacante sia pure di fatto la relativa disciplina non può non essere rinvenuta nella L. 3 maggio 1999, n. 124, art 4, comma 1 e nel D.M. n. 430 del 2000, in materia di supplenze annuali di posti vacanti, secondo cui il rapporto di lavoro del supplente che abbia ricoperto un posto in istituto scolastico vacante e disponibile entro il 31 dicembre, ha termine il successivo 31 agosto e non il 30 giugno, come sostiene l’Amministrazione.

2- Il ricorso proposto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in proprio e per l’istituto comprensivo di Montereale, domanda la cassazione della sentenza sulla base di un unico motivo.

P.E. non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

1.- Con l’unico motivo di censura i ricorrenti, deducendo violazione della L. n. 124 del 1999, art. 4, pongono il seguente quesito di diritto: "se alla copertura di un posto per fronteggiare esigenze particolari e straordinarie dell’anno scolastico, ed in assenza di una vacanza nello organico di diritto l’Amministrazione scolastica debba provvedere mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche a norma del secondo comma della L. n. 124 del 1999, art. 4 e non mediante supplenze annuali, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 (disposizioni applicabili al personale amministrativo tecnico e ausiliario ai sensi del comma 11 della medesima normativa), dovendosi definire tale posto disponibile di fatto ma non vacante, essendo determinato sul c.d. organico di fatto e non già di diritto". 2- La censura è fondata, per considerazioni analoghe a quelle già espresse da Cass. 17 ottobre 2011, n. 21435, riguardante una consimile controversia.

Occorre premettere che nella specie risulta accertato che il posto ricoperto dalla P. risultava istituito nell’organico di fatto ed era privo di titolare.

E’, altresì, incontestato che l’organico di fatto è quello che si forma all’interno dell’Istituto scolastico all’inizio dell’anno scolastico e a seguito della popolazione scolastica che risulta iscritta, mentre l’organico di diritto è costituito dall’insieme del corpo docente e/o del personale ATA che il Ministero assegna ad un determinato Istituto scolastico in base alla popolazione scolastica che istituzionalmente dovrebbe essere iscritta presso quell’istituto.

La L. n. 124 del 1999, art. 4, che disciplina le "supplenze", ai primi tre commi testualmente dispone:

"1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Lo stesso art. 4, al comma 11, stabilisce, poi, che le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

Ritiene questa Corte che l’esplicito riferimento, nei primi due commi della norma in esame, ai posti vacanti (comma 1) e non vacanti (comma 2) e, quindi, al concetto giuridico di "vacanza" del posto implica che la relativa disciplina debba essere riferita necessariamente a quei posti previsti in pianta organica – c.d. di diritto – dal Ministero per un determinato Istituto scolastico ricopribili o ricoperti da un titolare.

Nella specie, invece, non si tratta di un posto vacante ovvero non vacante ma disponibile di fatto previsto nella pianta organica predisposta dal Ministero, bensì di una carenza di fatto venutasi a creare in ragione della popolazione scolastica che risulta iscritta.

In tale ipotesi questa Corte ritiene che sia applicabile il precitato della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 3, in virtù del quale "Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee".

Si tratta di fattispecie residuale destinata a regolamentare tutti quei casi in cui, come quello in esame, la supplenza non sia riferibile ai posti assegnati dal Ministero – c.d. pianta organica di diritto – ad un determinato Istituto scolastico che come tali possono essere considerati vacanti e non vacanti.

In continuità con quanto deciso nella citata Cass. 17 ottobre 2011, n. 21435, si deve, quindi, ribadire il seguente principio di diritto:

per il personale della scuola, della L. n. 124 del 1999, art. 4, commi 1 e 2 – che prevedono, rispettivamente, la supplenza annuale e temporanea del personale docente e (per il richiamo operato dal successivo comma 11 dello stesso art. 4) del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) – si riferiscono ai soli, posti vacanti e non vacanti ma disponibili di fatto, che siano previsti nella pianta organica formata dal Ministero. Invece, per i posti non previsti in pianta organica, perchè individuati dagli organi dell’Istituto scolastico all’inizio di ciascun anno scolastico in considerazione degli iscritti, si applica l’art 4, comma 3, della stessa legge, che disciplina la supplenza temporanea.

Pertanto, come si è detto, nella specie, è stata correttamente fatta applicazione della normativi sulla supplenza temporanea, visto che il posto attribuito alla P. non era previsto nella pianta organica formata dal Ministero, 3- Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che si fonda su di un dive principio di diritto, va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi, ex art. 384 cod. proc. civ., comma 2, nel merito, la domanda va respinta.

La natura delle questioni trattate, la difformità delle soluzioni adottate dai Giudici del merito e l’epoca recente cui risale la giurisprudenza di legittimità che ha esaminato le questioni stesse, giustificano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di P.E.. Compensa, tra le parti, le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *