T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 02-11-2011, n. 8343

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, i cittadini marocchini C.L. e A.Y. hanno impugnato – con contestuale richiesta di tutela cautelare – il provvedimento con cui il Consolato Generale d’Italia a Casablanca (il 22.4.2011) ne ha rigettate le istanze volte ad ottenere la concessione del visto d’ingresso per turismo.

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 28.9.2011 (data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto, ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale, al prescritto vaglio collegiale), si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

L’accurata istruttoria svolta in via amministrativa ha, infatti, consentito di accertare la presenza – nella fattispecie – di uno tra i più classici "rischi immigratori": da valutarsi (com’è avvenuto nella particolare circostanza) sulla base della stabilità della situazione socioeconomica dei richiedenti. (Dipendente, a sua volta, da una serie di fattori: il più importante tra i quali è, certamente, il livello del reddito).

Si osserva, in proposito

che gli interessati hanno prodotto una documentazione dalla quale risulta una situazione conomica e reddituale obiettivamente assai modesta;

che, in particolare, il signor C.L. risulta esser percettore di una pensione pari a circa 200 euro mensili;

che la signora A.Y., non fruendo di alcun reddito, è a totale carico del coniuge;

che (com’era agevole prevedere) il conto corrente di questi presentava, al 31.12.2010, un "saldo attivo" a dir poco irrisorio;

che, alla domanda "de qua" non risulta allegata alcuna certificazione sanitaria atta a dimostrare la grave situazione in cui verserebbe la figlia degli istanti. (Della quale non è, neppure, stata depositata copia del permesso di soggiorno "per residenza elettiva").

In presenza di simili circostanze (il cui "merito", pena la violazione del fondamentale principio organizzativo della "tripartizione dei "Poteri", non può certo esser sindacato in sede giurisdizionale), legittimamente l’Amministrazione degli Esteri ha assunto (ai sensi dell’art.32.1. lett. b del Regolamento CE n.810/2009: che ha istituito un "codice comunitario" dei visti) una determinazione quale quella in esame. (Avente natura sostanzialmente vincolata: e non annullabile, in quanto tale, in presenza di vizi meramente formali).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

condanna i proponenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1500 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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