Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 04-10-2011, n. 36006 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza deliberata in data 7 luglio 2009 la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di E.A. volta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne ivi indicate.

Il giudice argomentava la propria decisione rilevando l’insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso.

Avverso il provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione l’ E. chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

Il ricorso, manifestamente, infondato, è inammissibile.

Il Giudice dell’esecuzione ha fatto invero corretta applicazione delle norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., sez. 1^, 7 aprile 2004, n. 18037, ric. Tuzzeo, rv.

229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. c.p. e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il principio secondo cui al richiedente incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., sez. 5^, 4 marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass., n. 5518 del 1995; n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica o all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più (come ritenuto nella specie), di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali. Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti dell’ordinanza impugnata da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto (in particolare in relazione all’omicidio Carbone e alla successione dei cosiddetti capi storici della Sacra Corona Unita), che, in quanto tale, è insindacabile in questa sede di legittimità, mentre il provvedimento impugnato, nella carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza. E’ stato infatti evidenziato, tra l’altro, la non contiguità temporale dei vari fatti illeciti e la loro sostanziale disomogeneità. Il giudice ha inoltre valutato in modo analitico il contenuto delle diverse sentenze indicate in ricorso, pervenendo alla conclusione, all’esito della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, della sussistenza di una ostatività (non superabile) al riconoscimento della continuazione.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

visti l’art. 606, comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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